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Note

L’azione di cui all’art. 292 cod. ass.: regresso, surroga o azione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada?

29 Settembre 2022

Alessandro Macioci, Dottore di ricerca, Università La Sapienza di Roma

Francesco Molinaro, Dottorando di ricerca, Università Tor Vergata di Roma


Lo studio indaga la natura giuridica dell’azione normata dall’articolo 292 c. 1 cod. ass., attraverso la quale l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada agisce al fine di recuperare le somme corrisposte al danneggiato, nelle ipotesi previste dall’articolo 283 cod. ass.

La questione è stata oggetto di un contrasto interpretativo, sciolto dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento.

The study investigates the legal nature of the action governed by article 292 para. 1 cod. ass., through which the company appointed by the Guarantee Fund for the Victims of Road Accidents acts to recover the sums paid to the injured party, in the cases envisaged by article 283 cod. ass.

The issue was the subject of a contrasting interpretation, which was resolved by the Joint Sections with the sentence in comment.


1. Il caso

Il fatto trae origine da un sinistro stradale cagionato da un veicolo condotto da persona diversa dal proprietario, e non provvisto della copertura assicurativa contro la responsabilità civile auto.

Il danneggiato, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – che dispone «il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui (…) b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione», – rivolge la richiesta risarcitoria al Fondo di garanzia per le vittime strada, al fine di ottenere il risarcimento dall’impresa di assicurazione designata ai sensi dell’articolo 286, primo comma, cod. ass.

L’impresa di assicurazione, una volta corrisposto il risarcimento a favore del danneggiato, intenta l’azione di recupero, ex art. 292 cod. ass.: «L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese», nei confronti dei responsabili civili del sinistro (il proprietario del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ed il conducente), invocando una loro responsabilità solidale[1].

I danneggianti sollevano una diversa interpretazione della norma testé citata, qualificando in modo differente l’azione di recupero esercitata dall’impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada.

Per i danneggianti si tratterebbe di un’azione di surroga, e non di regresso come sostenuto dalla Compagnia designata ed operante per conto del Fondo. La surrogazione per pagamento presupporrebbe l’accertamento della responsabilità dei danneggianti, i quali denunciano l’omesso esame della questione ad opera della Corte d’appello.

Volendo elevare a concetto le questioni giuridiche suscitate dal caso, può dirsi che la rimessione alle Sezioni Unite in commento si è imposta esclusivamente al fine di sciogliere il contrasto interpretativo che avvince la natura giuridica dell’azione di recupero ex art. 292 cod. ass., interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in tre modi differenti: come azione di regresso; quale azione di surroga; o come un’azione speciale, non riconducibile con esattezza né al regresso né alla surroga.

L’ampiezza delle pretese avanzate dalle parti in controversia – come verrà mostrato nelle premesse teoriche contenute nei paragrafi che seguono – dipende esclusivamente dalla qualificazione dell’azione ex art. 292 cod. ass.

L’intelligenza della vicenda abbisogna, perciò, di un’efficace prolusione sugli istituti giuridici coinvolti nel caso.

2. La solidarietà. Cenni

Come accennato, v’è una tesi che qualifica l’azione di recupero delle somme pagate dal Fondo, come un’ipotesi di regresso.

L’azione di regresso si rinviene, nei suoi caratteri generali, nella disciplina delle obbligazioni solidali. L’articolo 1299 c.c. rubrica «regresso tra condebitori», ed al primo comma dispone: «il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi», appalesando un collegamento testuale con la disciplina della solidarietà.

La comprensione dell’azione di regresso deve muovere, pertanto, dalla disciplina dell’obbligazione solidale.

La solidarietà è un particolare modo di essere delle obbligazioni soggettivamente complesse, e, indugiando soltanto sulla solidarietà passiva (l’unica che può interessare nel caso in esame)[2], si caratterizza per il fatto che «più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri» (art. 1292 c.c.)[3].

Caratteri indefettibili della solidarietà passiva sono, dunque, la pluralità di debitori e la medesima prestazione. Se v’è anche l’identità del titolo, la solidarietà si presume (art. 1294 c.c.); se non v’è, il carattere solidale deve essere costituito espressamente dalla legge o dal titolo (cfr. a titolo d’esempio, l’art. 1944 c.c. in materia di fideiussione «Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito»).

Si è soliti, inoltre, distinguere la solidarietà cosiddetta eguale (o perfetta), dalla solidarietà diseguale (o imperfetta). Nella prima, l’obbligazione è assunta nel comune interesse di tutti i condebitori; nella seconda, l’obbligazione è assunta esclusivamente nell’interesse di un condebitore, e gli altri sono obbligati a titolo di garanzia[4].

Vi sono differenze di struttura e di effetti tra le due forme di solidarietà. Nella solidarietà eguale, i debitori condividono il medesimo interesse perché il debito sorge dal medesimo titolo. Nella solidarietà diseguale, viceversa, i titoli sono diversi.

Nella prima, il peso del debito si ripartisce nei rapporti interni in modo paritario tra tutti i condebitori (art. 1299, primo comma, c.c.); nella seconda, il peso del debito nei rapporti interni è scaricato totalmente sul condebitore nel cui interesse è sorta l’obbligazione[5].

Nella solidarietà eguale (o perfetta), il condebitore non può opporre al creditore le eccezioni personali degli altri condebitori (art. 1297 c.c.); al contrario, di regola, nella solidarietà diseguale (o imperfetta) il condebitore «di garanzia» può opporre al creditore le eccezioni personali del condebitore garantito (cfr. art. 1945 c.c.).

Alla solidarietà diseguale appaiono inapplicabili le discipline sulle vicende estintive degli articoli da 1300 a 1303 c.c., perché presuppongono la divisione della prestazione in parti che si presumono uguali.

La solidarietà eguale, come premesso, si distingue per la posizione di equivalenza dei debitori riguardo alla posizione del creditore; per tale ragione il creditore può scegliere liberamente il debitore che gli appaia in grado di soddisfare più agevolmente il proprio credito, evitando così di «parcellizzare» la propria richiesta di pagamento in più domande[6]. In materia di solidarietà diseguale, viceversa, si discute in dottrina sull’interrogativo se il condebitore di garanzia goda, come regola generale applicabile in tutti i casi, di un beneficium ordinis[7]. Sulla questione, la giurisprudenza sembra accogliere la tesi positiva[8].

3. L’azione di regresso

Il condebitore che ha pagato l’intero al creditore può recuperare l’eccedenza attraverso due strumenti giuridici: l’azione di regresso e l’azione di surroga.

La prima è disciplinata dall’articolo 1299 c.c., che dispone: «il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta». Esso ha la funzione di ridistribuire il peso del debito estinto da colui che «è stato costretto all’adempimento per la totalità», consentendogli di recuperare l’eccedenza dagli altri condebitori solidali[9].

L’estinzione dell’obbligazione principale ad opera del condebitore solidale solvente, impone, infatti, la redistribuzione del peso del debito nei rapporti interni, come suggerisce lo stesso articolo 1298 c.c.: «nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi».

Il regresso è un diritto nuovo che sorge ex lege come effetto del pagamento, senza gli accessori e le garanzie del credito soddisfatto dal debitore solvente[10].

Il diritto di regresso si prescrive in dieci anni, che decorrono dal momento dell’adempimento del condebitore solidale.

A chi agisce in regresso sono opponibili le eccezioni cosiddette comuni, che ogni condebitore avrebbe potuto opporre al creditore. Tale conclusione è guadagnata applicando il principio di buona fede[11]: se il condebitore solidale, al momento del pagamento, omette di sollevare al creditore un’eccezione comune, quest’ultima, in forza del principio di buona fede, può essergli comunque opposta dagli altri condebitori nel momento in cui egli agisce in regresso, nonostante quest’ultimo sia un diritto nuovo. Del resto, il principio è confermato anche dall’articolo 1952 c.c. «se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento». L’obbligo di avviso ha la funzione di consentire al debitore principale di comunicare al fideiussore l’esistenza di eccezioni da opporre; se non v’è avviso, il debitore principale conserva il diritto di opporre l’eccezione al fideiussore che agisce in regresso.

4. La surrogazione per pagamento

La surrogazione per pagamento rientra nei modi di modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, e costituisce in capo al soggetto surrogato un diritto eguale e derivato dal diritto del creditore soddisfatto, assistito dalle stesse garanzie reali e personali[12].

Per effetto del pagamento, il solvens subentra nella medesima posizione giuridica del creditore: se il credito era assistito da accessori, esso si trasferirà nella sua interezza in capo al creditore surrogato (cfr. art. 1204 c.c.).

Ai fini di questo studio, interessa in particolare la surrogazione legale, disciplinata dall’articolo 1203 c.c., la quale al n. 3 dispone: la surrogazione ha luogo di diritto «a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo»; ed al n. 5 «negli altri casi stabiliti dalla legge».

V’è un contrasto interpretativo sull’espressione d’esordio dell’articolo 1203: «la surrogazione ha luogo di diritto». Per una tesi, prevalente, il pagamento determinerebbe, ipso iure, l’effetto surrogatorio, senza bisogno di una espressa volontà del solvens. Per altra, sarebbe necessaria un’espressa volontà di colui che adempie, titolare di un diritto potestativo di surrogazione[13].

La surroga, dunque, al contrario del regresso, ha una funzione conservativa – e non ridistributiva – del credito originario, che si trasferisce in capo al surrogato. Non determina la costituzione di un diritto nuovo, ma è un modo di modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio.

Inoltre, la surroga avviene per l’intero (e non pro quota, come il regresso) detratta la quota di colui che si surroga, salva l’ipotesi di surrogazione parziale normata dall’articolo 1205 c.c. «se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario».

Per quanto scritto finora, consegue che in caso di surroga la prescrizione è la stessa del credito originario, e che le eccezioni opponibili a colui che agisce in surroga sono le medesime che potevano essere opposte al creditore originario.

Il diritto di credito si conserva: ne muta soltanto il titolare.

5. L’indirizzo giurisprudenziale più risalente: l’art. 292, primo comma, cod. ass. è un’ipotesi di surrogazione legale

Fatte le dovute e necessarie premesse sugli istituti del regresso e della surroga si può passare ad analizzare il dibattito giurisprudenziale sorto intorno alla natura giuridica dell’azione recuperatoria, proposta dall’impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada nelle ipotesi di sinistro provocato da un veicolo privo di copertura assicurativa.

Infatti, nonostante l’art. 292, primo comma, cod. ass. inscriva tale azione recuperatoria nell’ambito del regresso, non è mancato chi, in giurisprudenza, l’ha identificata come un’ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c. o, addirittura, come un’azione speciale non riconducibile né al regresso né alla surroga.

La rilevanza di tale dibattito non è meramente teorica, in quanto incide su molteplici profili: sulla possibilità per l’impresa di agire nei confronti dei corresponsabili per l’intero ammontare o per la sola quota di competenza; sulle eccezioni proponibili e sul termine di prescrizione.

L’emersione di diversi orientamenti in dottrina e giurisprudenza, unitamente alle ricadute pratiche dell’adesione ad una tesi piuttosto che ad un’altra, hanno spinto la prima sezione della Corte di cassazione[14] a rimettere la questione alle Sezioni Unite affinché queste si pronunciassero, una volta per tutte, sulla natura giuridica dell’azione prevista dal primo comma dell’art. 292 cod. ass.

Un primo orientamento, come anticipato, ha qualificato l’azione recuperatoria come un’ipotesi di surrogazione legale di cui all’art. 1203, primo comma, n. 5, c.c.

I fautori di tale indirizzo non hanno considerano ostativo a tale qualificazione la portata letterale del primo comma dell’art. 292 cod. ass. (che utilizza l’espressione «azione di regresso»), in quanto non è infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed a-tecnico.

L’azione di cui all’art. 292, primo comma, cod. ass., pertanto, sarebbe atecnica, in quanto non attribuisce all’impresa designata dal Fondo di garanzia un autonomo diritto ma il medesimo diritto vantato dal danneggiato[15].

Tale qualificazione a-letterale, peraltro, si armonizzerebbe meglio con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 292 cod. ass. che, espressamente, fa riferimento alla surrogazione, per sottolineare che l’impresa subentra nella posizione sostanziale e processuale del danneggiato.

L’impresa beneficiata, in virtù della suddetta successione nel lato attivo, subentra nei diritti del danneggiato e, pertanto, potrebbe agire nei confronti dei responsabili civili del sinistro per l’intero.

Oltre alla suddetta ipotesi, la qualificazione dell’azione recuperatoria di cui all’art. 292, primo comma, c.c. come surrogazione legale permette all’impresa di eccepire le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre il danneggiato.

Parimenti, l’impresa designata può usufruire del medesimo termine prescrizionale del diritto nel quale è subentrata. L’azione recuperatoria, quindi, può essere esercitata dall’impresa beneficiata entro il termine breve di due anni previsto dall’art. 2947, secondo comma, c.c., salva l’applicazione di termini più lunghi derivanti dalla rilevanza penale dell’illecito, in ossequio all’art. 2947, terzo comma, c.c.

6. L’indirizzo giurisprudenziale più recente: l’art. 292, primo comma, cod. ass. ha natura di regresso.

Un diverso e contrapposto orientamento ha qualificato l’azione di cui al primo comma dell’art. 292 cod. ass. come una figura di regresso.

I fautori di tale indirizzo, a sostegno della propria tesi, hanno invocato un argomento testuale e un argomento sistematico.

In ordine al primo, hanno sottolineano la portata letterale dell’art. 292, primo comma, cod. ass. che espressamente qualifica l’azione restitutoria dell’impresa come un’ipotesi di regresso, volta a consentire a questa di fare ricadere il peso economico del risarcimento sul soggetto che lo dovrebbe sostenere, liberando così il Fondo, che si configura unicamente quale garante «di ultima istanza»[16].

In ordine all’argomento sistematico, invece, hanno richiamato la diversa portata letterale del primo rispetto al secondo comma: il primo usa il termine regresso e non surrogazione per sottolineare che, in tale ipotesi, l’impresa esercita un diritto nuovo conferitole dal legislatore per il fatto di gestire denaro pubblico e non lo stesso diritto del danneggiato.

Quindi, tale pretesa, non trovando titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni (derivante da fatto illecito), configura un’azione autonoma e specifica che trova fondamento nella legge[17].

La natura sostitutiva e non solidale di tale azione consentirebbe all’impresa designata, nelle ipotesi di sinistro imputabile a più responsabili, di agire in regresso per l’intero[18], in deroga al riparto secondo le rispettive quote previsto dagli artt. 1299 e 2055 c.c.

Tale circostanza è confermata dalla stessa portata letterale dell’art. 2055 c.c.[19] che, ruotando intorno al concetto di «unicità del fatto dannoso», richiede che l’evento pregiudizievole, ancorché riconducibile a diverse azioni, legate da un vincolo di interdipendenza, sia imputabile a coloro che abbiano materialmente concorso alla produzione dell’evento lesivo[20], tra i quali, chiaramente, non può iscriversi il Fondo di garanzia.

Dalla qualificazione della suddetta azione recuperatoria come regresso discenderebbero diversi effetti in punto di eccezioni rilevabili e di prescrizione.

In ordine alle eccezioni ne dovrebbe discendere l’impossibilità per l’impresa beneficiata di sollevare quelle che avrebbe potuto far valere il danneggiato, in quanto il regresso, a differenza della surrogazione, determina l’insorgenza di un diritto ex novo[21].

Tuttavia, i fautori del presente orientamento hanno ritenuto di dover temperare, data anche la particolarità del caso delineato dall’art. 292 primo comma cod. ass., l’assoluta rigidità della suddetta soluzione. Infatti, il regresso spettando unicamente nel caso in cui la liberazione dal debito del responsabile civile del sinistro sia avvenuta per effetto del pagamento, può giustificare, anche nel giudizio di rivalsa, un’indagine circa l’effettiva consistenza della responsabilità del proprietario e del conducente, mediante l’analisi delle eccezioni che l’impresa designata avrebbe dovuto opporre al danneggiato[22].

Viceversa, in ordine al termine prescrizionale, il regresso, configurandosi quale diritto ex novo azionato dall’impresa beneficiata, determina il sorgere di un nuovo termine di prescrizione identificabile in quello ordinario decennale.

7. Un terzo indirizzo giurisprudenziale: la specialità dell’azione di cui all’art. 292, primo comma, cod. ass.

Tra i suddetti e contrapposti orientamenti si è formato un ulteriore indirizzo giurisprudenziale volto a valorizzare il carattere solidaristico dell’obbligazione che la legge pone in capo all’impresa designata: all’esigenza di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l’esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all’impresa designata.

Il carattere di specialità che connota tale azione imporrebbe, secondo i fautori del suddetto indirizzo, di allontanarsi dalla dicotomia regresso-surrogazione, in quanto i tratti tipici dell’azione di cui all’art. 292, primo comma, cod. ass. non consentono di parificare tout court la posizione dell’impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. L’atipicità del vincolo solidale esistente tra l’obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell’impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima comporta che l’impresa designata possa agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella esaminata nel caso de quo, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa[23].

Ciò comporta che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, come nell’ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo, l’impresa designata possa pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l’intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi gli artt. 1299 e 2055 c.c. che, come noto, tendono nei rapporti interni, a ripartire l’obbligazione risarcitoria tra i responsabili[24].

La natura sostitutiva e non solidale dell’obbligazione ex lege gravante sul Fondo di garanzia in favore del danneggiato[25] determina, da un lato, la possibilità di eccepire al danneggiato le stesse eccezioni che avrebbe potuto eccepire il danneggiante e, dall’altro, il sorgere di un nuovo termine di prescrizione che non sarà quello biennale di cui all’art. 2947, secondo comma, c.c. ma quello ordinario decennale.

8. Le Sezioni Unite confermano il carattere «speciale» dell’azione di cui all’art. 292 cod. ass.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dopo aver passato in rassegna i diversi orientamenti emersi in giurisprudenza e in dottrina, hanno condiviso l’indirizzo, fino a quel momento minoritario, che attribuisce all’art. 292, primo comma, cod. ass. carattere speciale, non immediatamente riconducibile al regresso o alla surrogazione legale.

Tale conclusione, secondo la sentenza in commento, non si pone in contrasto con la portata letterale dell’art. 292 cod. ass. che, si ricorda, al primo comma, fa espressamente riferimento al regresso mentre, al secondo comma, menziona la surrogazione.

In ordine al dato «letterale» di cui al primo comma le Sezioni Unite hanno osservato come non sia infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed a-tecnico.

In ordine al rapporto tra primo e secondo comma, la Suprema corte ha affermato che la valorizzazione dei caratteri peculiari dell’azione di cui al primo comma dell’art. 292 cod. ass. non contraddice la volontà del legislatore, il quale, avendo usato termini diversi per qualificare le azioni al primo e al secondo comma, ha inteso sottolinearne la differente portata.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, quindi, hanno ritenuto che le particolari caratteristiche della suddetta azione, animate dall’intento solidaristico di tutelare le vittime di incidenti stradali nei casi in cui il responsabile civile del sinistro non sia stato individuato o non risulti coperto da assicurazione obbligatoria consentono di definirla alla stregua di un’azione autonoma e speciale ex lege, connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo nell’interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile[26].

L’atipicità del vincolo solidale esistente tra l’obbligazione del responsabile del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell’impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima – in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) – comporta che l’impresa designata possa agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa.

Le caratteristiche di specialità dell’azione di cui al primo comma dell’art. 292 cod. ass., non consentendo di parificare tout court la posizione dell’impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato, determinano che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, l’impresa designata possa pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l’intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non trovando applicazione né l’art. 1299 né l’art. 2055 c.c.

Inoltre, le peculiari caratteristiche dell’azione non importano solo la disapplicazione dei suddetti articoli ma producono importanti ricadute anche in punto di eccezioni rilevabili e prescrizione.

In ordine alle prime, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l’impresa designata nell’interesse del Fondo di garanzia può sollevare al danneggiato le eccezioni che a questi potrebbero essere sollevate dai danneggianti.

Infatti, non consentendo all’impresa designata di sollevare eccezioni, la stessa sarebbe sfavorita, per ben due volte, da una situazione di asimmetria informativa: in un primo momento, non sarebbe in grado di svolgere le opportune eccezioni di fronte alle richieste risarcitorie del danneggiato, mancandole informazioni che i responsabili sarebbero invece in grado di fornirle; mentre in sede di rivalsa, le medesime informazioni (qualora non condivise tempestivamente con l’impresa) potrebbero essere utilizzate proprio dai responsabili per opporsi all’azione del solvens nei loro confronti[27].

La qualificazione dell’azione di cui al primo comma dell’art. 292 cod. ass. come azione autonoma e speciale incide anche sul termine prescrizionale che non sarà quello biennale di cui all’art. 2947, secondo comma, c.c. ma quello ordinario decennale.

 

[1] Cfr. L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, Torino, 2019, 236.

[2] Le obbligazioni solidali dal lato passivo, secondo la teoria pluralista, danno vita un fascio unitario di rapporti in cui ciascun debitore è titolare di una propria posizione di debito nei confronti del comune creditore ma l’adempimento dell’uno libererà anche gli altri (v. L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1946, 177; C.M. BIANCA, Diritto civile L’obbligazione, IV, Milano, 1993, 699); in senso contrario v. C. SCUTO, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953, 322, il quale, facendo leva sull’unicità dell’interesse creditorio, afferma la natura unitaria del rapporto e F.D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1967, 50 che effettua un distinguo a seconda che l’obbligazione solidale abbia un interesse unisoggettivo o comune: nel primo caso, dato che la solidarietà è chiamata ad assolvere una funzione di garanzia, presenta una struttura pluralistica, in quanto il vincolo solidale si pone tra rapporti autonomi (rapporto principale e di garanzia); invece, nel secondo, non riscontrandosi autonomi rapporti, si avvicina allo schema del rapporto unico con più soggetti.

[3] Cfr. A.M. BENEDETTI, Alle fonti della solidarietà: la ragion d’essere dell’art 1294 c.c., in Contratti, 2013, 1, 7.

[4] Cfr. C.M. BIANCA, op. cit., 708 e U. STEFINI, Obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo e solidarietà, in Contr. e impr., 2014, 2, 266.

[5] Così E. MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazioni – Corso di diritto civile, Torino, 2012, 152.

[6] Cfr. A. D’ADDA, Le obbligazioni plurisoggettive, in Tratt. dir. civ. comm. a cura di Cicu – Messineo, Milano, 2019, 83 s.

[7] Per una disamina delle tesi sul campo, si rinvia a M. PECORARO, L’applicazione analogica del beneficium ordinis alla fattispecie dell’accollo convenzionale, in Contratti, 2005, 3, 253.

[8] Sul punto v. Cass. 24 maggio 2004 n. 9982, in Corr. Giur., 2004, 9, 1173 con nota di A. PALMA, La natura sussidiaria dell’obbligazione solidale nell’accollo cumulativo accettato dal creditore.

[9] Cfr. C.M. BIANCA, op. cit., 716.

[10] In tal senso si veda C.M. BIANCA, op. cit., 724; in senso contrario v. A. DI MAJO, Obbligazioni solidali, in Enc. giur., XXIX, Milano, 1979, 301; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2021, 616; C.M. MAZZONI, Le obbligazioni solidali e indivisibili, in Tratt. Rescigno, IX, Torino, 1984, 617.

[11] Per un approfondito esame della buona fede in senso oggettivo si vedano U. BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968, 55 s.; U. NATOLI, La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligatorio, in Studi sulla buona fede, Milano, 1975, 119 e A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Commentario del Codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1988.

[12] Sulla surrogazione di pagamento si veda E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni – Vicende dell’obbligazione, III.2, Milano, 1955, 68 e più di recente E. MOSCATI, Del pagamento con surrogazione, in Il cod. civ. comm., fondato da Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2022.

[13] Cfr. C.M. BIANCA, op. cit., 360.

[14] Sul punto si veda Cass. 2 luglio 2021 n. 18802, in Resp. civ. prev., 2022, 484 con nota di L. REGAZZONI, In attesa delle Sezioni Unite: regresso o surrogazione dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada?

[15] Cfr. ex multis, Cass., Sez. un., 11 novembre 1991, n. 12014, in Riv. giur. circol. trasp., 1992, 1, 289; Cass. 6 luglio 2006, n. 15357, in Arch. giur. circol. sin., 2007, 2, 156.

[16] Così L. REGAZZONI, op. cit., 2022, 487.

[17] Sul punto v. ex multis Cass.11 maggio 2007, n. 10827, in Corr. Giur., 2008, 26 con nota di G. TRAVAGLINO, Osservatorio Corte di Cassazione; Cass. 19 giugno 2013, n. 15303, in Danno e resp., con note di C. TRECCANI, Qualificazione dell’azione spettante all’impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro, 2014, 610 e M. HAZAN, Osservatorio di diritto e pratica della assicurazione, 2013, 779].

[18] Cfr. Cass. 1° febbraio 2011, n. 2347, in Dir. e fiscalità ass., 2011, 3, 1169.

[19] Sui presupposti applicativi dell’art. 2055 c.c. v. Cass., Sez. Un. 27 aprile 2022 n. 13143, in www.rivistapactum.it, con nota di A. MACIOCI – F. MOLINARO, Le Sezioni Unite si pronunciano (ancora una volta) sui presupposti applicativi dell’art. 2055 c.c., 5 agosto 2022.

[20] Cfr. A. D’ADDA, La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo e l’art. 2055 c.c. italiano: riflessioni critiche, in Riv. dir. civ., 2016, 2, 290.

[21] C.M. BIANCA, op. cit., 724.

[22] Così L. REGAZZONI, op. cit., 2022, 494.

[23] Cfr. Cass. 6 ottobre 2016, n. 20026, in De Jure.

[24] Cfr. L. NIVARRA – V. RICCIUTO – C. SCOGNAMIGLIO, Diritto privato, Torino, 2019, 643; A. D’ADDA, I rapporti interni tra debitore ed ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e qualche ombra), in Nuova giur. civ. comm., 2020, 2, 347.

[25] Così I. ALAGNA, Fondo vittime, l’impresa designata può pretendere l’intero da ciascun responsabile, in Dir. giur., 2022, 11.

[26] Cfr. U. BRECCIA, op. cit., 1991, 182.

[27] Così F. AGNINO, Fondo di garanzia delle vittime della strada ed azione recuperatoria ex art. 292 cod. ass. private, in ilprocessocivile.it., 19 luglio 2022.

 

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