Le azioni offerte da banche di credito cooperativo, comportando il pagamento di un prezzo a fronte di un rischio e di un’aspettativa di rendimento in capo all’acquirente, rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria e rientrano, pertanto, nell’ampia nozione di “prodotti finanziari”, categoria aperta ed atecnica – come evincibile dall’art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58 del 1998 – cui sono riconducibili anche operazioni innominate; di conseguenza non possono essere offerte al pubblico in assenza del prospetto preventivamente approvato dalla Consob, integrandosi altrimenti la fattispecie di cui agli artt. 191 e 94 TUF (offerta al pubblico abusiva di prodotti e strumenti finanziari).
Con riferimento alla nozione di “offerta al pubblico” di cui agli artt. 1 e 94 TUF, inoltre, precisa la Corte, non è necessaria la sottoposizione ai potenziali interessati del prospetto informativo, essendo sufficiente che siano reperibili informazioni “sulle condizioni dell’offerta e sui prodotti finanziari offerti, così da mettere un investitore in grado di decidere e di acquistare o sottoscrivere tali prodotti finanziari”.