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Giurisprudenza

Fideiussione e clausole abusive nei contratti di credito al consumo

24 Aprile 2025

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 marzo 2025, C-337/23 – Pres. D. Gratsias, Rel. Z. Csehi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 13 marzo 2025 (Causa C-337/23 – Pres. D. Gratsias, Rel. Z. Csehi), si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale sulla qualificazione quali clausole abusive di clausole di un contratto di credito che impongano ad un consumatore la conclusione di una fideiussione, contestualmente al contratto di concessione del credito.

In particolare, si è pronunciata sull’interpretazione di alcune norme della Direttiva 93/13/CEE, della Direttiva 2005/29/CE e della Direttiva 2008/48/CE, relative rispettivamente alle clausole abusive nei contratti con i consumatori, alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori e ai contratti di credito al consumo, sancendo i seguenti principi di diritto.

  1. la valutazione di abusività può avere ad oggetto le clausole di un contratto di fideiussione – concluso in concomitanza con un contratto di credito – che determinano gli obblighi del fideiussore e del debitore nel procedimento principale, quando la fideiussione è imposta da quest’ultimo contratto e prestata da soggetto scelto dal creditore
  2. una clausola che impone al consumatore di concludere una fideiussione con soggetto scelto dal creditore, senza conoscerne identità e contenuto, non rientra automaticamente tra le clausole abusive di cui all’allegato della Direttiva 93/13
  3. l’obbligo per il consumatore di stipulare tale fideiussione non configura, di per sé, una pratica commerciale aggressiva
  4. il giudice nazionale non può escludere d’ufficio l’applicazione di una clausola del contratto di credito al consumo concluso tra il consumatore e il professionista interessato, qualora non sia convinto che tale clausola debba essere qualificata come “abusiva”
  5. la sanzione di decadenza del creditore dal suo diritto agli interessi e alle spese, in caso di indicazione di un TAEG che non include l’integralità dei costi, riflette la gravità di una siffatta violazione e riveste un carattere dissuasivo e proporzionato.

La vicenda riguardava la stipula di contratti di credito al consumo cui si accompagnava l’obbligo di sottoscrizione di contratti di fideiussione, fornita da un soggetto selezionato dalla società finanziaria creditrice, i quali prevedevano un compenso che rappresentava più del 75% dell’importo totale da rimborsare a titolo dei contratti di credito, non incluso nel TAEG.

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