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Giurisprudenza

Le commissioni di delega per i servizi resi dal coassicuratore non rientrano nell’esenzione IVA

22 Aprile 2021

Stefano Bego

Cassazione Civile, Sez. V, 5 novembre 2020, n. 24713 – Pres. Perrino, Rel. Dinapoli

Di cosa si parla in questo articolo

In considerazione del fatto che un contratto di coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell’attività dell’intermediario o del mediatore, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non può essere intesa come esente da IVA a norma dell’art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non costituendo prestazione assicurativa né accessoria a quest’ultima.

Il principio espresso dalla ordinanza qui in analisi appare in linea di continuità con precedenti pronunce, nazionali e unionali, sul tema (Cfr. C-40/15, sentenza Aspiro SA; Cass. Sez. V n. 11442/2018).

Nel caso di specie, una società assicurativa ricorreva dinanzi la Commissione tributaria provinciale competente avverso un atto di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto l’omesso pagamento dell’IVA su fatture relative a commissioni di delega tra imprese assicuratrici, qualificate dall’Ufficio come imponibili e dunque non esenti, come ritenuto dalla contribuente.

All’esito del giudizio, la commissione adita accoglieva con sentenza il ricorso proposto dalla contribuente.

I giudici di seconde cure, ritenendo che le prestazioni delegate tra impresi assicuratrici dovessero qualificarsi come principali e non accessorie e che non potessero usufruire dell’esenzione IVA prevista all’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, ribaltavano in appello il verdetto, accogliendo le doglianze dell’Ufficio.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della pronuncia della Commissione Regionale, lamentando anzitutto la nullità della sentenza per carenza motivazionale e violazione e falsa applicazione degli articoli 10, comma primo, n. 2, del d.P.R. 633/1972 e 13, paragrafo b), della direttiva CEE 17 maggio 1977 n. 77/88, per avere la CTR argomentato soltanto sulla non ricorrenza dell’esenzione di cui all’articolo 12, d.P.R. 633/1972, riservata alle operazioni accessorie, senza esprimersi sull’esenzione riconosciuta alle operazioni di assicurazione, comprese quelle poste in essere d mediatori od intermediari assicurativi, a cui le prestazioni poste in essere dalla società dovevano ricondursi.

Si lamentava altresì la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10, comma primo, n. 9 del d.P.R. 633/1972, poiché l’attività svolta dalla ricorrente avrebbe dovuto qualificarsi come mandato con rappresentanza.

Chiamato ad esprimersi sulla questione, il collegio di Legittimità adito, con la pronuncia in commento, rigettava il ricorso presentato dalla società contribuente sulla base dell’analisi che segue.

La Suprema Corte, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, ripercorre e analizza anzitutto il quadro normativo di riferimento in tema di operazioni esenti, ponendo in rassegna tutte le disposizioni rilevanti, spiegando come ciascuna corrisponda ad una diversa situazione di fatto.

In tal senso, certamente il richiamato articolo 10 del d.P.R. 633/1972 rubrica tra le operazioni esenti quelle di assicurazione e riassicurazione, nonché le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione ad esse riconducibili.

Al contempo l’articolo 12 del medesimo decreto estende il trattamento ai fini IVA della prestazione principale alle prestazioni accessorie, non assoggettandole autonomamente al tributo; tra di esse si annoverano quelle effettuate direttamente dal cedente/prestatore o realizzate per suo conto ed a sue spese.

Tale disciplina è conformata a quella unionale, come ricavabile dall’articolo 135, comma primo, lettera a) della direttiva 2006/112/CE.

Il caso di specie ineriva ad un rapporto tra imprese assicuratrici in cui, grazie ad una apposita clausola di delega contrattualizzata, vengono affidati ad una sola di queste i più generali compiti di gestione del contratto, ricomprendendosi la riscossione del premio e la gestione dei sinistri, in cambio di apposito corrispettivo.

La Corte, preliminarmente, esclude l’applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, non avendo la clausola di delega natura “accessoria” in quanto non relativa all’oggetto principale della prestazione, da individuarsi nella copertura del rischio assicurato, né essendo detta clausola stipulata a beneficio del contrente, ma interessando i rapporti interni tra le società assicuratrici.

Inoltre, richiamandosi i principi formulati dalla Corte di Giustizia, il servizio svolto da un mediatore/intermediario potrebbe rilevare soltanto se prodromico ed antecedente al contratto assicurativo, e non successivo, come nel caso di specie.

Aggiunge la Corte che le prestazioni comprese nella clausola di delega fra assicuratori non possono neanche qualificarsi come operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, in quanto estranee all’oggetto del contratto di assicurazione, da intendersi in senso tecnico come un contratto di copertura di rischio verso pagamento di un corrispettivo.

Ad essere dirimente per la questione, il fatto che l’oggetto della clausola di delega sia la gestione del contratto in sé piuttosto che la configurazione di un nuovo rapporto assicurativo.

Una tale lettura interpretativa è peraltro in linea con la Corte di Giustizia Europea (la già citata sentenza Aspiro SA), considerando che sebbene il servizio di liquidazione di sinistri sia una componente essenziale del contratto assicurativo, non è comunque idoneo a configurare un contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 135, per. 1, lettera a) della direttiva Iva, né vi è, nell’attività delegata, connessione con la ricerca di clienti potenziali da porre in relazione con l’assicuratore.

In estrema sintesi, dunque, la clausola di delega al coassicuratore, non avendo né natura assicurativa né accessoria, non può essere considerata esente da IVA.

 

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