UIF, con comunicazione del 15 gennaio 2025, fornisce delle precisazioni sulle dichiarazioni dovute all’Autorità per le operazioni in oro, in seguito all’entrata in vigore, il prossimo 17 gennaio 2025, del D. Lgs. 211/2024.
Il decreto, come noto, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella L. 7/2000.
A partire dal 17 gennaio, infatti,
A partire dal 17 gennaio 2025 dovranno quindi essere dichiarate all’UIF, tramite il Portale InfostatUIF, i trasferimenti concernenti:
- le operazioni in oro, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro, e non più 12.500 euro
- le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro
- materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento, nonché a uso prevalentemente industriale, ad eccezione dei trasferimenti al seguito di oro da investimento, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, che dovranno essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il decreto attribuisce all’UIF il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa: pertanto, sino all’emanazione di tali istruzioni, la Comunicazione UIF del 2014 continuerà a trovare applicazione, in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge.