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Giurisprudenza

Le garanzie come condizione per la compensazione nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo

27 Ottobre 2020

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

Cassazione Civile, Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15363 – Pres. Virgilio, Rel. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

La prestazione delle garanzie previste dall’art. 6, co. 3, D.M. 11065/1979 costituisce condizione per l’adesione al regime agevolato di liquidazione dell’IVA di gruppo e per l’esercizio della compensazione interna al gruppo di imprese.

In difetto della presentazione di detta garanzia vengono meno i presupposti in base ai quali la liquidazione è stata operata e, conseguentemente, con efficacia ex tunc, la compensazione effettuata, con relativa riemersione del debito IVA non assolto, cui consegue un omesso versamento d’imposta.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza in analisi.

Nel caso di specie, una società aveva optato per la liquidazione dell’IVA di gruppo in forza dell’art. 73, co. 3 del D.P.R. 633/1972.

L’Ufficio notificava alla contribuente un avviso di accertamento con il quale recuperava l’IVA non versata a seguito dell’indebita compensazione dell’imposta dovuta con un credito di una controllata, stante la mancata prestazione delle garanzie previste dall’art. 6, co. 3, D.M. 11065/1979.

La società proponeva ricorso e risultava parzialmente vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado, salvo poi risultare invece soccombente in appello.

La CTR competente, infatti, nell’accogliere le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, evidenziava come la prestazione della garanzia costituisse condizione indispensabile per l’accesso alla procedura di liquidazione.

Osservava inoltre il collegio che la procedura di recupero dell’IVA non versata non dovesse essere preceduta dalla verifica di esistenza del credito infragruppo opposto in compensazione, posto che i tempi imposti dal procedimento di liquidazione dell’IVA di gruppo non sono compatibili con i tempi di un’istruttoria volta ad accertare la sussistenza del suddetto credito, alla cui mancata verifica sopperisce, appunto, la prestazione delle garanzie.

Infine, riteneva legittima l’applicazione della sanzione ex art. 13, D.lgs. 471/1997, affermando che la mancata prestazione delle garanzie equivalesse ad un omesso versamento dell’imposta originariamente dovuta e illegittimamente compensata.

La società contribuente proponeva dunque ricorso per la Cassazione, formulando, per quanto di interesse, articolati motivi.

La ricorrente denunciava anzitutto la violazione di legge in relazione all’art. 73, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e all’art. 10 della L. 212/ 2000, nella parte in cui la sentenza di appello riteneva legittimo il recupero dell’IVA a debito, non versata dalla società controllante, per effetto della compensazione con il credito di una società controllata, senza che si fosse proceduto alla verifica preventiva dell’effettiva esistenza di quest’ultimo.

La Suprema Corte ha ribadito come l’art. 6, co. 3, D.M. 11065/1979 emanato in attuazione dell’art. 73, co. 3 del D.P.R. 633/1972, imponesse alla contribuente (società controllante) decisa ad accedere alla liquidazione dell’IVA di gruppo, la prestazione di garanzie, nelle forme dell’art. 38-bis D.P.R.633/1972, per i crediti delle società controllate compensati; tali garanzie hanno natura cauzionale e costituiscono condizione per l’adesione al regime e per l’esercizio della menzionata compensazione interna.

La mancata presentazione della garanzia impedisce, a giudizio del Collegio, la liberazione del debitore, con conseguente obbligo di versamento dell’imposta dovuta.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che il procedimento di liquidazione impone all’Ufficio il mero controllo formale della presentazione, unitamente al deposito del prospetto di liquidazione e delle garanzie, della dichiarazione IVA della controllante e delle controllate.

Quanto alla compatibilità con la disciplina unionale, il giudice di Legittimità ha precisato come il sistema, rilevando esclusivamente per la liquidazione del tributo, non costituisce trasposizione della disciplina comunitaria; inoltre, guardando alla Direttiva 2006/112/CE, l’obbligo di prestazione di garanzia deve interpretarsi come strumento volto alla repressione delle potenziali frodi finalizzate all’evasione di un’imposta armonizzata.

La ricorrente deduceva infine ulteriore violazione di legge, non potendosi ritenere sanzionabile una violazione meramente formale, quale la mancata prestazione della garanzia, con la sanzione di cui all’art. 13, D.lgs. 471/1997.

La Suprema Corte, nel rigettare anche tale doglianza, ha evidenziato come, secondo il proprio più recente orientamento, non occorra, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, il preliminare accertamento dell’effettiva esistenza del credito, ma sia sufficiente il mancato rispetto delle condizioni formali per l’utilizzo compensativo.

 

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