Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha accolto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio ed il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste ultime attributive di diritti e obblighi in relazione ad una società, può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto.
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