Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011, n. 30174; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20107), ha riconosciuto la possibilità per le imprese di assicurazione di prestare garanzie personali (nel caso di specie, il rilascio di lettere di patronage), rigettando la contraria tesi secondo cui tale possibilità sarebbe stata esclusa essendo da considerarsi estranea all’attività assicurativa e/o all’oggetto sociale.
Diversamente, la Cassazione ha ricordato come alle società assicuratrici sia concesso di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l’assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell’assicuratore.