Con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ribadito ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di prestare particolare attenzione ai possibili comportamenti anomali connessi ai fenomeni di riciclaggio che possono annidarsi nei sistemi di incentivo previsti a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.
In particolare, l’UIF, facendo seguito alla precedente comunicazione di pari argomento del 16 aprile 2020, ha chiesto ai soggetti obbligati di calibrare i presidi di prevenzione nel modo più efficace, supportando adeguatamente il dispiegarsi degli interventi di sostegno, ma anche intercettando e comunicando tempestivamente eventuali sospetti alla UIF, ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007.
Per coadiuvare gli intermediari nell’attività di monitoraggio e nel pieno spirito del principio di collaborazione attiva, sono quindi stati forniti elementi integrativi rispetto alla citata comunicazione di aprile 2020.
L’UIF, nel ricordare che nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti (economici) della pandemia vi è la possibilità di cedere in maniera generalizzata i crediti di imposta di detrazioni fiscali previste a fronte dell’esecuzione di specifici interventi, richiama la necessità che, in relazione a detti crediti, vadano adeguatamente considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
In tale prospettiva, al fine di presidiare tali rischi, viene richiama l’opportunità di valorizzare adeguatamente l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti e di monitorare attentamente la filiera da cui si ingenerano tali crediti al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti.
L’UIF evidenzia inoltre l’opportunità di monitorare attentamente la circostanza che società o enti, specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali, offrano i propri servizi con carattere di professionalità e si rivolgano ad una pluralità indifferenziata di soggetti tanto da destare il sospetto che siano esercitate attività nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Viene peraltro confermata l’attenzione da porre nei confronti dei soggetti destinatari delle misure di sostegno e della coerenza tra le modalità di impiego delle risorse dichiarate.
In aggiunta a quanto indicato nella Comunicazione della UIF dello scorso 16 aprile, l’UIF impone di considerare: gli elementi specifici soggettivi in relazione a coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali; l’eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto, così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa; il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni; la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell’operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all’ottenimento delle misure di sostegno; l’esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.
Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia subordinato alla sussistenza di garanzie o alla disponibilità di soglie minime di risorse economiche, l’UIF ribadisce altresì la necessità di valutare se esse sono in linea con il profilo del richiedente e il beneficio, specie in caso di provvista costituita da versamenti di contante o da accrediti privi di giustificazione o che riportino causali generiche o non coerenti.
Viene ribadita l’importanza di monitorare l’operatività dei clienti per intercettare eventuali anomalie sintomatiche di illeciti connessi con le forniture di prodotti medicinali o dispositivi di protezione (ad esempio in presenza di società che offrono servizi di intermediazione nel settore sanitario, allorquando questa attività non rientri nel relativo oggetto sociale ovvero vi sia stata inclusa di recente o se i volumi delle commissioni ricevute dalle società fornitrici (usualmente estere) non appaiano coerenti con il fatturato dei precedenti esercizi).
Da ultimo, la Comunicazione dedica particolare attenzione al fenomeno, in perdurante incremento, delle attività svolte in via telematica (transazioni on line, pagamenti attraverso app mobile e, in generale, attraverso i moderni business model sempre più orientati verso la prestazione di servizi senza interazione fisica con il cliente). In tale contesto, è interessante il richiamo alle transazioni dirette verso il dark web, indicato recentemente per l’acquisto di medicinali non sicuri, in genere a fronte della corresponsione di valute virtuali; la UIF evidenzia al riguardo l’utilità di tecniche di blockchain forensics per l’individuazione di contesti illegali.
Il ricorrere di anomalie collegate alle fattispecie richiamate presuppone l’attivazione di meccanismi di segnalazione previsti dal D.Lgs. 231/07 e, per una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche sopra richiamate, è stata richiamata l’opportunità che, nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione, sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19.
Al fine di sensibilizzare gli addetti dei soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva è ritenuto opportuno programmare idonee iniziative (anche di formazione), diffondendo istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.
In prospettiva, ciò richiederà anche lo sviluppo di appositi indicatori di rischio finalizzati alla tempestiva intercettazione di operazioni anomale da valutare ai fini di un’eventuale segnalazione di operatività sospetta, utili anche per l’affinamento degli esercizi annuali di autovalutazione dei presidi antiriciclaggio richiesti agli intermediari vigilati.