[*] SOMMARIO: Il Buy Now Pay Later – noto anche con l’acronimo BNPL – è un servizio innovativo, comunemente accessibile tramite app per dispositivi mobili, che consente di acquistare beni o servizi di qualunque genere, pagandone il prezzo in forma rateizzata e senza ulteriori oneri, a condizione che la corresponsione delle rate avvenga nei termini stabiliti. Privo di una regolamentazione specifica, il BNPL può essere incluso nell’ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori attualmente vigente solo qualora abbia ad oggetto importi superiori a 200 euro o preveda il pagamento di commissioni non esigue. Al di fuori di tali ipotesi, il fruitore del servizio rimane sprovvisto di tutele. A causa dell’insufficiente trasparenza contrattuale di alcuni operatori e della tendenza dei consumatori particolarmente vulnerabili, come i più giovani, ed effettuare acquisti impulsivi, il ricorso a tale servizio ha determinato l’insorgere di numerosi casi di sovraindebitamento. Malgrado i riferiti aspetti negativi – ai quali è volta a porre rimedio la nuova direttiva (UE) 2023/2225 in materia di contratti di credito ai consumatori – il BNPL può rappresentare un efficace strumento sia di inclusione finanziaria, soprattutto per chi non possa accedere agevolmente a forme di credito tradizionali, sia di incremento delle vendite per gli esercenti convenzionati.
ABSTRACT: The Buy Now Pay Later – also known by the acronym BNPL – is an innovative service, commonly accessible through apps for mobile devices, which allows the purchase of goods or services of any kind, paying for them in instalments and without further charges, provided that the instalments are paid on time. In the absence of a specific regulation, BNPL may be included in the scope of application of the consumer credit regulation currently in force only if it concerns amounts exceeding EUR 200 or provides for the payment of not insignificant fees. Outside these hypotheses, the user of the service remains unprotected. Due to the insufficient contractual transparency of some operators and the tendency of particularly vulnerable consumers, such as young people, to make impulsive purchases, the use of this service has led to numerous cases of over-indebtedness. Despite the aforementioned negative aspects – which the new directive (EU) 2023/2225 on consumer credit agreements aims to remedy – BNPL can be an effective tool for both financial inclusion, especially for those who cannot easily access traditional forms of credit, and for increasing sales for affiliated merchants.
1. Introduzione
L’incessante processo di digitalizzazione del sistema finanziario ha ampliato la varietà e ridefinito le modalità di erogazione dei servizi bancari e di pagamento da parte degli istituti tradizionali, stimolando, al contempo, sia la creazione di inediti modelli di business, sia l’ingresso sul mercato di nuovi players[1].
Dopo aver elaborato innovativi metodi di gestione ed impiego delle risorse finanziarie, le imprese FinTech, stimolate dal progresso tecnologico e dall’evoluzione del settore e-commerce, hanno rafforzato la propria presenza nel mercato di riferimento, stringendo accordi di collaborazione con gli incumbents[2].
Implementando forme di cooperazione a livello sia contrattuale che societario, entrambe le parti hanno potuto giovare di un biunivoco scambio di vantaggi: le startup FinTech hanno offerto il proprio supporto tecnologico e l’accesso alle formule operative precedentemente elaborate dalle stesse in favore degli incumbents, i quali, a loro volta, hanno corrisposto alle prime capitali, conoscenze nel settore bancario e la possibilità di instaurare rapporti contrattuali con la propria clientela[3].
Il fenomeno appena descritto si è accentuato a partire dal 2020 e, in particolare, durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il commercio elettronico, stimolato dalla progressiva applicazione di nuovi strumenti tecnologici nei settori dei servizi bancari e di pagamento, è stato protagonista di una crescita repentina[4].
Fra le innovazioni introdotte in questo periodo, si inserisce il c.d. Buy Now Pay Later (d’ora in poi: BNPL). Trattasi di un servizio inizialmente percepito dai consumatori come metodo di pagamento alternativo alle carte di credito, divenuto, poi, il sistema di dilazione delle spese favorito da una quota consistente di consumatori.
Già introdotto nel 2012 dalla società svedese Klarna[5], il BNPL consente di acquistare prodotti o servizi di qualunque genere, presso i siti e-commerce o i punti vendita fisici degli esercenti convenzionati[6], pagandone il prezzo – solitamente, di importo contenuto[7] – in poche rate, la prima delle quali corrisposta al momento dell’acquisto, le successive a scadenze mensili consecutive.
Tra i maggiori operatori di BNPL attivi nel nostro Paese, oltre alla citata Klarna, meritano menzione l’italiana Scalapay[8] ed il colosso della tecnologia PayPal[9], già noto per i propri servizi di pagamento online e di trasferimento di denaro fra utenti.
Ai sempre più numerosi operatori del settore, si è affiancata, di recente, anche Apple, con il servizio denominato Apple Pay Later[10], al quale potrebbe presto aggiungersi Amazon, che ha iniziato a sperimentare il suo Amazon Pay Later, in India, durante i primi mesi della pandemia, quando le misure di distanziamento fisico hanno reso necessario l’accesso alle piattaforme di vendita e-commerce ed incentivato il ricorso a sistemi di pagamento e canali di accesso al credito più rapidi e flessibili[11].
La crescente popolarità del BNPL, accompagnata dal sempre più frequente riscontro di casi di sovraindebitamento legati al suo utilizzo, tuttavia, ha indotto presto le associazioni dei consumatori a dubitare del rispetto degli standard minimi di trasparenza da parte dei providers del servizio e a temere l’insorgenza di rischi eccessivi per i fruitori, ritenuti privi di adeguate forme di protezione. Il tema è pertanto divenuto presto oggetto di dibattito in ordine all’applicazione di tutele normative per i consumatori.
In ambito europeo, è risultato evidente, sin dal principio, che i servizi di BNPL aventi ad oggetto il pagamento di somme inferiori a 200 euro o da rimborsare in meno di tre mesi fossero esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 CE (nota anche come Consumer Credit Directive o, in forma abbreviata, CCD), secondo quanto previsto dall’articolo 2 di tale testo legislativo[12].
L’idea che il BNPL meritasse una regolamentazione puntuale e rigorosa, per salvaguardare soprattutto gli interessi dei consumatori vulnerabili è stata avvertita anche negli Stati Uniti[13] e in Australia[14], dove il servizio in questione ha manifestato, negli ultimi anni, una diffusione ancor più significativa[15], benché non priva di effetti negativi, come la tendenza del servizio ad ingenerare fenomeni di shopping compulsivo[16].
All’esito delle riflessioni che hanno determinato il riconoscimento della natura creditizia al BNPL[17], il legislatore europeo, in occasione della revisione della CCD, ha incluso il servizio in questione nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2225 (c.d. CCD II)[18], abrogativa della precedente disciplina e tanto sia al fine di proteggere adeguatamente i relativi fruitori, sia di garantire un’equa concorrenza tra i fornitori di BNPL e gli istituti di credito tradizionali.
La CCD II segna, dunque, un decisivo passo avanti in tema di regolamentazione dei contratti di credito ai consumatori, introducendo, per quanto riguarda il servizio oggetto di trattazione, disposizioni specifiche volte ad assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali, la corretta valutazione di solvibilità dei richiedenti e l’impiego di efficaci procedure di prevenzione di fenomeni di sovraindebitamento.
Muovendo da tali premesse e al fine di risolvere i quesiti rimasti aperti, il presente lavoro si propone, innanzitutto, di descrivere la struttura negoziale e il concreto funzionamento del BNPL, per poi soffermarsi sulle ragioni per le quali tale servizio sia stato qualificato come forma innovativa di finanziamento e, conseguentemente, ricondotto alla disciplina del credito ai consumatori.
Oggetto di attenzione saranno, altresì, i fattori che hanno determinato la diffusione del BNPL, in Italia e all’estero, sondando gli effetti che ciò ha prodotto sulle abitudini dei consumatori più “vulnerabili” e i pericoli ai quali questi ultimi si espongono, ricorrendo al servizio in questione in modo reiterato e non pienamente consapevole.
Non ultima, la considerazione dei profili di applicabilità della nuova disciplina consumeristica al BNPL, gli obblighi contrattuali posti in capo ai providers e le forme di tutela riconosciute ai consumatori.
2. La struttura e il funzionamento del BNPL
In mancanza di indicazioni univoche sulla disciplina applicabile al BNPL, la Banca d’Italia, con una Comunicazione pubblicata il 28 ottobre 2022[19], è intervenuta per richiamare l’attenzione dei consumatori sui possibili rischi associati al servizio in questione e sulle forme di tutela attualmente riconoscibili in favore dei richiedenti, in attesa della già annunciata revisione del quadro normativo di riferimento[20].
Allo scopo di fornire informazioni sul funzionamento del BNPL e far luce sulle relative criticità, la Banca d’Italia, nella citata Comunicazione, ha identificato due distinti modelli di BNPL attualmente accessibili ai consumatori[21].
Quello classico e più diffuso, noto come Pay in X, coinvolge tre parti:
il fruitore, che accede al servizio tramite la piattaforma digitale del provider, generalmente raggiungibile con un’apposita app per smartphone;
il venditore, il quale riscuote immediatamente dal provider il prezzo del prodotto o del servizio acquistato dal fruitore;
il provider, che è rimborsato dal fruitore tramite l’addebito automatico di tre rate di pari importo, non incrementate da interessi o commissioni, la prima delle quali corrisposta al buon esito della transazione e le successive a scadenze mensili consecutive[22].
Il servizio è erogato a seguito di una procedura di autorizzazione eseguita dal provider tramite sistemi automatizzati in grado di valutare in maniera quasi istantanea l’affidabilità del richiedente[23], previa comunicazione, da parte di quest’ultimo, dei relativi indirizzi di residenza, domicilio o dimora, del codice fiscale, di un account email valido e verificabile e di un recapito telefonico[24].
Data la quantità esigua di informazioni richieste ai richiedenti, i providers non possono che acquisire aliunde i dati rilevanti ai fini di una compiuta valutazione del merito creditizio, attingendo a banche dati pubblicamente accessibili – come i SIC[25] e il Registro Informatico dei Protesti –, utilizzando strumenti di valutazione socio demografica[26] o combinando i rispettivi dati di output mediante l’impiego di algoritmi[27].
Il secondo modello individuato dalla Banca d’Italia consta, invece, di sole due operazioni:
una dilazione di pagamento, concessa direttamente dal venditore al consumatore al momento dell’acquisto, anche in questo caso senza addebito di interessi od altri oneri, e
una cessione pro soluto del credito dal venditore ad una banca o ad un intermediario finanziario, una volta eseguita la transazione.
In questo caso, la proroga del termine di pagamento o la rateizzazione del prezzo di vendita del bene o del servizio è accordata all’acquirente dal venditore, all’esito di un procedimento di valutazione della richiesta seguito da quest’ultimo con il supporto del cessionario del credito, in conformità ai termini e alle condizioni stabilite in una convenzione previamente stipulata tra il cedente e il cessionario[28].
Alcuni operatori, fra i quali PayPal, contemplano piani di rimborso diversi a seconda del Paese di erogazione del servizio. A titolo esemplificativo, in Italia, il servizio BNPL è denominato “Paga in 3 rate”, in quanto strutturato in tre rate mensili, mentre in altri Paesi, come gli Stati Uniti e l’Australia, lo stesso servizio si fonda su un piano di rimborso composto di quattro rate, ciascuna da corrispondere ogni due settimane[29].
L’addebito delle rate è contabilizzato automaticamente sul conto della carta di credito o di debito o direttamente sul conto corrente del richiedente, collegato all’account aperto sulla piattaforma del provider al momento della registrazione[30].
Come accennato, i servizi BNPL più utilizzati non prevedono l’addebito di interessi o commissioni a carico del consumatore, a meno che questi ometta di rimborsare una o più rate entro le scadenze prestabilite.
In queste ipotesi, gli operatori sono soliti applicare ai debitori commissioni di importo anche piuttosto elevato – pari, in taluni casi, al 15% del valore complessivo del singolo ordine[31] – e possono, perciò, indurre i fruitori del servizio più assidui e meno accorti a concreti rischi di sovraindebitamento.
La principale fonte di reddito per i fornitori del servizio è rappresentata, ad ogni modo, dalle commissioni addebitate ai venditori convenzionati, al buon esito di ogni singola transazione. Tali commissioni – comprese, in genere, tra il 2 e l’8% del valore di ciascun ordine – vengono detratte dalle somme che gli operatori accreditano ai venditori quali corrispettivi delle vendite effettuate[32].
3. La qualificazione giuridica e l’attuale regolamentazione del BNPL
Come evidenziato dalla Banca d’Italia, nella Comunicazione del 28 ottobre 2022, il BNPL non è soggetto ad alcuna regolamentazione specifica[33]. Per questa ragione, il puntuale inquadramento giuridico del servizio è risultato essenziale ai fini dell’individuazione della disciplina ad esso applicabile. A tal proposito, può essere d’ausilio partire dall’analisi compiuta dall’EBA, in un Report dell’8 aprile 2022[34], che ha offerto una qualificazione del servizio in questione in termini di finanziamento.
In particolare, l’EBA, rilevando l’insussistenza di una specifica cornice normativa dedicata al BNPL, si è soffermata, in primo luogo, sugli elementi distintivi che accomunano il servizio in parola ai prestiti POS, anch’essi offerti alla cassa, e alle carte di credito, pure caratterizzate da una dilazione a breve termine.
Considerando, poi, l’astratta riconducibilità del BNPL tanto alla normativa riservata ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari, quanto alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, l’Autorità europea ha concluso che tale servizio, avendo ad oggetto importi per lo più esigui e non prevedendo il pagamento di interessi o commissioni, rientri nel regime di esenzione della vigente CCD.
La CCD, infatti, come già evidenziato, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i “contratti di credito ai consumatori” di importo inferiore a 200 euro (cfr. art. 2, n. 2, lett. c), quelli che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese da parte dei consumatori (cfr. art. 2, n. 2, lett. f, primo periodo), ovvero quelli da rimborsare entro tre mesi, anche con imputazione di spese di entità trascurabile (cfr. art. 2, n. 2, lett. f, secondo periodo).
Considerato che la CCD ricomprende entro il proprio ambito di applicazione i soli contratti di credito, è risultato opportuno verificare se il BNPL rispondesse o meno ai requisiti di tale fattispecie negoziale.
All’indomani della pubblicazione del menzionato Report, l’EBA è nuovamente intervenuta pubblicando una Opinion, in data 23 giugno 2022, con la quale ha chiarito che il BNPL, benché presupponga l’esecuzione di operazioni tipicamente riferibili ai servizi di pagamento, quali l’acquisizione e la rimessa di denaro, ha natura creditizia ed è, perciò, configurabile quale concessione di credito[35].
In quanto contratto di credito, quindi, i fornitori di BNPL sarebbero tenuti a rispettare le Linee Guida elaborate dall’EBA sulla gestione e il monitoraggio del credito, le quali prevedono, inter alia, che: «Nell’ambito delle politiche e procedure relative al rischio di credito e sulla base della strategia di gestione del rischio di credito, gli enti dovrebbero anche tenere conto dei principi di concessione responsabile dei prestiti»[36].
Invero, nella citata Opinion del 23 giugno 2022, l’EBA non ha negato che il BNPL potesse integrare anche una forma di “credito accessorio alla prestazione di servizi di pagamento”, erogabile dagli istituti di pagamento nei termini previsti dall’art. 18, par. 4, PSD2[37], ossia: (a) in via accessoria e funzionale all’esecuzione di un’operazione di pagamento, (b) ove rimborsato entro un periodo non superiore a 12 mesi e (c) senza l’impiego di fondi ricevuti o detenuti dal provider per l’esecuzione delle operazioni di pagamento, bensì attraverso fondi propri del provider medesimo, ritenuti dalle competenti autorità di vigilanza di entità soddisfacente rispetto ai crediti concessi.
Tuttavia, a fugare ogni dubbio sulla possibile qualificazione del BNPL quale servizio accessorio alla prestazione di servizi di pagamento, è intervenuta la Commissione europea, la quale ha evidenziato – nel considerando 35 della proposta di revisione della PSD2[38] – che gli istituti di pagamento dovrebbero essere autorizzati a concedere finanziamenti, in forma di linee di credito o carte di credito, per un periodo non superiore a 12 mesi.
In ragione di tanto, la Commissione ha escluso che il BNPL possa costituire un servizio di pagamento, poiché “principalmente di natura creditizia” e, perciò, destinato a rientrare nella nuova normativa dei contratti di credito ai consumatori.
In verità, anche il Consiglio dell’Unione europea, con riferimento alla proposta di modifica della CCD, aveva riconosciuto natura creditizia al servizio in questione. Nel considerando 15-ter di tale proposta, infatti, si poteva leggere che i sistemi “Compra ora, paghi dopo” sono stati definiti “strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, in virtù dei quali il creditore accorda al consumatore un contratto di credito al fine esclusivo di acquistare beni o servizi tramite il fornitore di tali beni o servizi” e che, pur non prevedendo il pagamento di interessi o altre spese da parte dei relativi fruitori, dovrebbero “essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva”[39].
Alla luce delle riferite precisazioni, il BNPL deve, ormai, ritenersi riconducibile alla disciplina del credito ai consumatori attualmente vigente, a meno che non abbia ad oggetto un importo inferiore a 200 euro, non richieda il pagamento di interessi od altre spese o sia rimborsabile in tre mesi, pur con l’addebito di oneri di entità trascurabile. In tali casi, come precedentemente rilevato, il servizio rientrerebbe nel regime di esenzione definito dal disposto dell’art. 2 CCD[40].
Coerentemente con la disciplina in menzione, la normativa italiana in materia di credito ai consumatori, contenuta nel Titolo VI, Capo II del TUB, risulta applicabile ai contratti di credito comunque denominati, ad eccezione di quelli dotati dei predetti requisiti[41].
Conseguentemente, i fruitori di servizi BNPL erogati per importi inferiori a 200 euro, senza addebito di costi e con piani di rimborso non superiori a tre mesi, non risultano coperti dalle tutele previste dall’art. 121 e ss. TUB, quali il diritto di ricevere dagli operatori documenti precontrattuali uniformi a livello europeo, di recedere dai contratti di credito entro 14 giorni dalla sottoscrizione o di risolverli in caso di inadempimento dei contratti di vendita di beni o servizi collegati.
Ad ogni modo, come già accennato, il regime di esenzione della normativa in materia di credito ai consumatori verrà superato dalla CCD II[42], la quale ha esplicitamente ricompreso il BNPL nel proprio ambito di applicazione[43].
4. La diffusione del BNPL e le insidie per i consumatori
All’origine del successo del BNPL si pone, senza dubbio, la facilità di accesso al servizio, unitamente alla rapidità con la quale esso è erogato, la convenienza delle relative condizioni economiche – per lo meno, in caso di puntale pagamento delle rate pattuite – e la possibilità di impiegarlo per acquistare beni o servizi di qualunque genere.
Il BNPL, infatti, può essere utilizzato per rateizzare le spese legate a beni voluttuari, costituenti il target principale, ma anche a prodotti o servizi essenziali – come i beni di consumo e le utilities[44] –, a tributi e perfino a sanzioni amministrative[45].
Sfruttando le suddette peculiarità, il BNPL è risultato in grado di offrire una soluzione immediata ed efficace a quello che, nel mondo del business, è definito pain point, ovvero un problema che affligge chi è costretto ad effettuare acquisti in momenti di limitata disponibilità finanziaria[46].
Molti operatori, inoltre, hanno costruito vere e proprie piattaforme di social media, caratterizzate dall’implementazione di funzioni supplementari a quella di pagamento tramite BNPL, in grado di facilitare le interazioni fra i propri utenti – venditori da una parte, acquirenti dall’altra – e di incentivare le transazioni tra questi ultimi. Tale strategia si è dimostrata vincente per Klarna, la quale, dopo aver incorporato, fra il 2021 e il 2022, le note piattaforme digitali Hero, Stocard e PriceRunner, ha implementato all’interno del proprio ecosistema digitale anche le funzioni di social shopping, raccolta di carte fedeltà e comparazione dei prezzi di beni di consumo[47].
Il BNPL, tuttavia, non vanta solo punti di forza, ma cela anche elementi di criticità. In primo luogo, i consumatori non adeguatamente informati sul funzionamento del servizio e fuorviati dall’immediatezza con cui esso viene loro concesso, possono facilmente incorrere nell’erronea convinzione che acquistare tramite BNPL significhi concludere un unico contratto di compravendita, anziché due negozi distinti, ancorché funzionalmente collegati, ossia: (i) un contratto di credito con il provider e (ii) un successivo contratto di compravendita con il venditore convenzionato, da eseguire impiegando il credito previamente concesso dal provider[48].
Il suddetto bias cognitivo è, peraltro, rinforzato dalla tendenza di taluni provider, operativi anche nel nostro Paese, a definire il proprio servizio in termini impropri o ad evidenziarne solo gli aspetti di maggiore attrattiva – quali il mancato addebito di interessi o commissioni – senza porre in risalto l’ammontare degli interessi richiesti in caso di mancato rimborso delle rate entro le scadenze prestabilite. Tale approccio, invero, piuttosto frequente, è stato ritenuto idoneo a produrre effetti ricollegabili al c.d. shadow credit[49].
Secondo parte della dottrina, infatti, gli operatori BNPL, omettendo di attribuire la corretta qualificazione giuridica al servizio reso e di garantire la piena trasparenza delle condizioni contrattuali ad esso applicate, possono ingenerare casi di “credito ombra”, configurabili ogniqualvolta una forma di credito venga identificata, dal relativo fornitore, quale fattispecie afferente ad una disciplina diversa da quella applicabile, generalmente più severa per il fornitore medesimo[50].
A tanto si aggiunga che il servizio in oggetto è normalmente offerto tramite applicazioni per dispositivi mobili, alle quali i consumatori sono soliti accedere dopo una rapida successione di tap, non preceduta da un’accurata valutazione delle relative condizioni generali di contratto. Da tale circostanza può evincersi che le condizioni negoziali del BNPL – come di altri servizi, pure erogati in app – possano essere accettate dai consumatori a seguito di un vaglio del tutto superficiale.
A ben vedere, lo stesso legame integrativo esistente tra l’interfaccia tecnologica di accesso ai servizi BNPL e l’immediata messa a disposizione di fondi a favore del richiedente può riservare a quest’ultimo delle insidie. Fornisce utili spunti, al riguardo, il caso delle super apps, ossia delle – sempre più numerose – applicazioni per smartphone strutturate in modo da offrire ai propri utenti un vasto e diversificato ecosistema di funzioni fra loro complementari, in grado di incentivare notevolmente le transazioni[51].
L’elaborazione dei dati degli utenti per scopi di profilazione, semplificata dall’impiego di algoritmi, agevola, inoltre, le super apps nella creazione di tali ambienti digitali, caratterizzati – come nel caso di Klarna – da una moltitudine di funzionalità e finalizzati non solo a favorire le relazioni fra gli utenti, ma anche a promuovere i prodotti e i servizi di imprese esterne, acquistabili in app dagli utenti medesimi, attraverso le funzioni di pagamento BNPL rese disponibili dalle stesse super apps[52].
Tuttavia, gli operatori che consentono gli acquisti in app, prevedendo, di default, l’esecuzione dei pagamenti tramite BNPL, sono risultate in grado di distogliere l’attenzione degli acquirenti dall’ammontare complessivo delle rateizzazioni concesse, dalle relative scadenze e, conseguentemente, dal valore degli interessi applicabili in caso di ritardato rimborso delle rate[53].
Accanto ai fattori positivi che hanno contribuito alla diffusione del BNPL, sono stati rilevati anche aspetti controversi, come la condotta non del tutto trasparente – e, talvolta, persino fuorviante – assunta da alcuni operatori nei confronti della clientela.
Si tratta, peraltro, di una diffusione senza dubbio rilevante – e non solo in termini statistici[54] –, avendo coinvolto soprattutto consumatori della c.d. “Generazione Z” [55], particolarmente avvezzi a compiere acquisti impulsivi e a contrarre debiti eccessivi, se commisurati alle relative disponibilità finanziarie.
In base ai sondaggi effettuati da Crif, inoltre, il 13% dei fruitori abituali di BNPL è risultato del tutto privo di storia creditizia[56] e di esperienza in materia di prestiti tradizionali, oltreché di una solida capacità reddituale. Per molti consumatori, quindi, il servizio in questione rappresenta la prima e, talvolta, anche l’unica occasione di accesso al credito.
Il concreto rischio di sovraindebitamento in capo ai fruitori di BNPL è emerso, con maggiore evidenza, all’esito di approfondite ricerche svolte nel Regno Unito, dove circa il 42% dei consumatori intervistati – di cui, il 75% di età compresa fra i 18 e i 36 anni[57] – ha dichiarato di essere stato costretto ad indebitarsi per poter pagare gli insoluti derivanti da operazioni di BNPL richiesti appena 12 mesi prima[58].
Si evince chiaramente come il BNPL abbia la capacità di stimolare i consumatori – in particolare, i più giovani – a compiere acquisti che, in condizioni alternative, non effettuerebbero. Le modalità di pubblicizzazione del servizio possono essere fuorvianti, non favorendone la corretta percezione in termini di finanziamento da parte dei possibili fruitori, i quali, di conseguenza, sono spesso portati a perdere il controllo dei debiti contratti in seguito ad ogni transazione.
Ne consegue che l’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli operatori BNPL, nonostante l’esiguità delle somme richieste per ciascuna transazione, può facilmente esporre i consumatori alla necessità di fronteggiare impreviste e preoccupanti situazioni di eccessivo indebitamento, oltre a concrete difficoltà di accesso a nuovo credito, a causa della relativa segnalazione in banche dati creditizie da parte dei providers non rimborsati.
5. La vulnerabilità dei fruitori di BNPL
I nuovi players nel settore dei servizi bancari e di pagamento, fra cui i menzionati operatori BNPL, proponendo un ventaglio di servizi innovativi, hanno saputo rispondere – con maggiore efficacia rispetto agli incumbents – alle esigenze emerse durante l’applicazione delle misure restrittive poste ad argine della pandemia.
In un contesto segnato dalla consistente flessione delle disponibilità finanziarie di molte famiglie, tuttavia, la disciplina introdotta dalla CCD è risultata inidonea a consentire ai consumatori un agevole accesso al credito e, al contempo, un adeguato grado di tutela.
Tra gli utenti abituali di BNPL, infatti, figurano, come precedentemente accennato, consumatori di età pari o inferiore a 26 anni, dotati di disponibilità finanziarie limitate e ridotta esperienza creditizia, propensi a compiere scelte di spesa impulsive, e – quale naturale conseguenza di tali fattori – più esposti a rischi di sovraindebitamento.
Nell’attuale contesto socio-economico, contraddistinto da un’evoluzione tecnologica talmente rapida da suscitare in poco tempo considerevoli cambiamenti nelle preferenze di spesa, l’inclinazione dei consumatori più giovani a compiere acquisti, accompagnata dai vantaggi offerti dal BNPL, si è mostrata foriera di effetti negativi non trascurabili.
Il processo di cambiamento degli interessi dei consumatori, già in atto per effetto della progressiva digitalizzazione dei servizi, peraltro, ha subito una notevole accelerazione durante la crisi pandemica da Covid-19.
In molte circostanze, lo sviluppo della tecnologia si è rivelato un efficace mezzo di propagazione di pericoli, generati sia dall’atteggiamento, spesso superficiale, di alcuni consumatori nelle relazioni con le piattaforme digitali, sia da fattori esogeni, come le sempre più frequenti e sofisticate frodi informatiche, alle quali i consumatori sono naturalmente esposti operando online.
Con riferimento al contatto tra consumatori e gestori di piattaforme, recenti studi hanno evidenziato come i primi, animati dalla percezione di ottenere vantaggi economici immediati, siano soliti acconsentire all’erogazione dei servizi digitali senza esprimere un consenso pienamente informato, anche perché non sempre posti, dai “contraenti forti”, nella condizione di valutare le conseguenze di un approccio negoziale approssimativo[59].
Con riguardo ai servizi bancari, in particolare, la maggiore accessibilità alle facilitazioni creditizie fornita dai canali digitali è risultata in grado di influenzare i consumatori a stipulare contratti di credito senza essere del tutto consapevoli del contenuto dei servizi richiesti e dei rischi ad essi correlati.
Sul punto, l’EBA – partendo dalla constatazione che il maggiore utilizzo dei canali digitali segue di pari passo lo sviluppo di nuovi modelli di business in materia creditizia, talvolta non conformi al principio di prestito responsabile[60] – ha ritenuto concreto il rischio che i consumatori possano accedere a forme di finanziamento innovative senza una preventiva e approfondita valutazione della propria affidabilità[61].
Un approccio inconsapevole ai servizi offerti dalle piattaforme digitali, peraltro, non può che rendere i consumatori ancor più vulnerabili di fronte a condotte poco trasparenti da parte del contraente forte o a pratiche manipolatorie basate sull’impiego di interfacce grafiche fuorvianti, in grado di influenzare il comportamento della clientela e di influire sulle relative decisioni finanziarie[62].
Un fenomeno sintomatico di vulnerabilità del consumatore si manifesta, inoltre, nel ricorso agli strumenti di pagamento digitale. Il c.d. pain of paying, ossia il disagio emotivo avvertito da chi, effettuando un acquisto, assiste al depauperarsi delle proprie finanze, appare notevolmente affievolito quando si utilizzano metodi di pagamento digitale in luogo del contante. Il consumatore, che prova un disagio sensibilmente minore nel pagare con strumenti elettronici, può sviluppare una tendenza a servirsi di tali strumenti oltre il dovuto e a contrarre, conseguentemente, debiti eccessivi[63].
Con riferimento al fenomeno appena descritto, giova osservare come le nuove tecnologie – pur avendo influito positivamente sull’utilizzo degli strumenti elettronici per i pagamenti, consentendo di compiere transazioni in pochi e semplici passaggi – abbiano contribuito ad abbassare la soglia di consapevolezza dei consumatori in merito agli impegni contrattuali e finanziari assunti e portato alla luce condizioni di vulnerabilità precedentemente ignorate[64].
Non va trascurato, inoltre, che alcune tipologie di vulnerabilità ascrivibili ai consumatori, come quella digitale e quella finanziaria, spesso si presentano simultaneamente, anche perché generate dai medesimi fattori, quali l’età, il grado di istruzione, il reddito e il grado di fiducia riposta nella controparte contrattuale. Esercita un’influenza rilevante, a tal riguardo, il livello di alfabetizzazione digitale e di conoscenza delle caratteristiche specifiche del mercato di riferimento[65].
In definitiva, la tendenza dei consumatori a prestare un consenso non sufficientemente informato all’erogazione di servizi digitali, la maggiore facilità di accesso a tali servizi, il graduale indebolimento del “fattore prezzo” generato dai metodi di pagamento alternativi al contante e la naturale inclinazione dei più giovani a compiere acquisti impulsivi costituiscono tutti fattori idonei a connotare il fruitore medio del servizio BNPL quale potenziale consumatore vulnerabile, bisognoso di una tutela rafforzata poiché particolarmente esposto al pericolo di assumere impegni contrattuali troppo onerosi.
Al concetto di consumatore vulnerabile si fa riferimento per identificare persone o gruppi di persone che necessitano di attenzioni speciali a causa di condizioni fisiche, anagrafiche o sociali che ne affievoliscono il potere contrattuale e li espongono a trattamenti ingiusti da parte dei contraenti forti[66]. L’attribuzione dello status di vulnerabile a talune categorie di consumatori deriva, quindi, da una visione più sociale che economica, focalizzata sulle caratteristiche personali dei soggetti da tutelare e sul contesto in cui essi sono portati ad interagire[67].
Il consumatore vulnerabile ha però assunto connotati più netti in seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione europea, del Report denominato Understanding consumer vulnerability in the EU’s key markets, ove viene identificato come colui il quale, per ragioni socio-demografiche o comportamentali o data la propria situazione personale, mostra una capacità limitata nel provvedere al proprio benessere e nell’accedere a prodotti o servizi adeguati alle proprie esigenze, nonché una maggiore suscettibilità rispetto a determinate pratiche di mercato[68].
Associando il concetto di vulnerabilità in parola agli aspetti critici che contraddistinguono il BNPL, appare ragionevole qualificare i fruitori più assidui di tale servizio – caratterizzati da una disponibilità finanziaria spesso limitata e dalla riscontrata tendenza a compiere scelte di spesa impulsive – quali consumatori vulnerabili.
Alla luce di tanto, non può che ritenersi necessaria una sostanziale revisione della normativa sul credito ai consumatori, al fine di arginare i frequenti casi di sovraindebitamento tra chi è solito avvalersi del BNPL, partendo dall’estensione, in capo ai fornitori, dell’obbligo informare esaustivamente la clientela riguardo ai costi del servizio in caso di ritardato rimborso delle rate, sia in sede precontrattuale, sia in costanza di rapporto.
6. Il BNPL nell’ambito della direttiva (UE) 2023/2225
Alla luce della situazione descritta, la Commissione europea è intervenuta con la finalità di rafforzare le tutele in favore dei fruitori del BNPL, includendo specificamente tale servizio nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II).
La prospettiva di includere il BNPL nella nuova disciplina del credito ai consumatori era stata già annunciata nella proposta di direttiva del 30 giugno 2021, la quale, al considerando 16, così enunciava: «non dovrebbero essere esclusi dall’ambito d’applicazione della presente direttiva: i contratti di leasing, i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi Compra ora, paghi dopo, ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile».
La cennata intenzione legislativa ha trovato seguito nella CCD II, che ha esteso la disciplina in questione a tutti i servizi di BNPL. Nel riformulato considerando 16 di cui alla citata direttiva, infatti, si chiarisce che «I sistemi Compra ora, paga dopo in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva».
Tra gli aspetti principali che contraddistinguono la nuova direttiva si rileva, infatti, l’ampliamento dei relativi confini applicativi a tutti i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro[69] (cfr. art. 2, comma 2, lett. c, CCD II) e, perciò, anche a quelli precedentemente rientranti nella soglia minima di esenzione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c, CCD, fra i quali si collocavano, solitamente, i servizi di BNPL.
In particolare, rientra nell’ambito di applicazione della CCD II non solo il modello tradizionale di BNPL, ma anche il secondo e meno noto modello, anch’esso descritto dalla Banca d’Italia, che prevede la cessione pro soluto del credito, da parte del venditore, in favore di una banca o di un intermediario finanziario, in seguito alla concessione della dilazione di pagamento all’acquirente[70].
Difatti, le forme di dilazione di pagamento concesse direttamente dal venditore all’acquirente con l’intervento di un terzo cessionario rientrano nella disciplina in commento, salvo i casi previsti dall’art. 2, comma 2, lett. h), ossia quando: «… (i) un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati; (ii) il prezzo d’acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e (iii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi».
Restano, inoltre, fuori del perimetro applicativo della CCD II le dilazioni di pagamento offerte dai fornitori di merci o dai prestatori di servizi diversi dalle microimprese o dalle piccole/medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, solo quando vengano stipulati contratti a distanza in cui: «… (i) un terzo non offre né acquista crediti; (iii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi; e (iii) il prezzo d’acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale» (cfr. art. 2, comma 2, lett. h, secondo periodo, CCD II).
L’estensione della disciplina in rassegna anche ai predetti contratti risponde, evidentemente, al principio del credito responsabile[71] , come evidenziato nel considerando 17 della CCD II, ove si legge: «… Tali grandi fornitori o prestatori online, considerata la loro capacità finanziaria e la loro possibilità di indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e potenzialmente a un consumo eccessivo, potrebbero altrimenti offrire dilazioni di pagamento in misura molto ampia, senza alcuna garanzia per i consumatori, e indebolire la concorrenza leale con altri fornitori di merci o prestatori di servizi».
Per ovviare al difetto di trasparenza di taluni operatori, fra cui i fornitori di servizi BNPL, la CCD II introduce più rigorosi doveri informativi a tutela dei consumatori, quali l’obbligo degli istituti di rendere informazioni precontrattuali personalizzate ai clienti, almeno un giorno prima che questi ultimi siano vincolati da contratti od offerte di credito, nonché avvisi sulla facoltà di recesso, allorquando l’informazione sia stata resa meno di un giorno prima della stipula.
Per quanto attiene, poi, all’obbligo di rendere esaurienti informative in fase precontrattuale, la CCD II prevede che gli istituti creditori forniscano ai consumatori informazioni chiare e comprensibili concernenti i contratti di credito pubblicizzati (cfr. art. 9, CCD II) e, in particolare, un modulo denominato “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”, contenente l’indicazione delle condizioni principali applicate al servizio, resa in massimo due pagine, di facile e immediata consultazione (cfr. cit. art. 10, CCD II). Attraverso tali informative, i fruitori di BNPL sarebbero indotti a soffermarsi sulle condizioni del servizio richiesto.
Le predette informazioni di base devono riguardare, in particolare, l’importo totale del credito, il tasso debitore, fisso o variabile, il TAEG e la durata del rimborso e devono essere rese in modo da risultare facilmente intellegibili e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità (cfr. art. 8, CCD II).
Per quanto concerne la valutazione del merito di credito, la CCD II introduce disposizioni tutelanti gli interessi tanto dei consumatori, quanto del sistema creditizio, ponendo in capo al fornitore del servizio l’obbligo di acquisire in tempi brevi – mediante l’impiego di sistemi di trattamento automatizzato dei dati forniti dai clienti – informazioni esaurienti sul reddito e sulle abitudini di spesa del consumatore, così da poter limitare il rischio di svolte patologiche nei rapporti contrattuali. A tal fine, sono espressamente escluse dalla valutazione informazioni reperibili sui social network (cfr. artt. 18 e 19, CCD II).
La CCD II impone, inoltre, agli Stati membri di promuovere misure atte a favorire l’esercizio di pratiche responsabili, da parte degli operatori, in tutte le fasi del rapporto di credito e un’efficace attività di educazione finanziaria dei consumatori, che contempli avvertimenti sui rischi connessi al mancato pagamento del credito e al sovraindebitamento (cfr. art. 34, CCD II).
La CCD II, inoltre, dispone che gli Stati membri impongano ai fornitori di servizi l’attuazione di “misure di tolleranza” prima di agire giudizialmente nei confronti dei consumatori inadempienti, proponendo soluzioni idonee a comporre bonariamente le controversie insorte, quali la rinegoziazione dei finanziamenti concessi, l’estensione dei piani di rimborso o la sospensione dei piani medesimi per congrui lassi di tempo (cfr. art. 35, CCD II).
In definitiva, il legislatore europeo ha ritenuto necessario ricondurre il BNPL, in ogni sua possibile declinazione, nell’alveo della nuova disciplina europea sul credito ai consumatori. Sino al recepimento nazionale di tale disciplina – entro il 20 novembre 2026 (cfr. art. 48, CCD II) – il servizio oggetto di trattazione continuerà a rientrare, tuttavia, nel regime di esenzione definito dall’art. 2, comma 2, CCD, e – per quanto concerne la normativa applicabile in Italia – in quello previsto dall’art. 122 TUB.
7. Conclusioni
L’analisi del servizio in questione ha permesso di individuare non soltanto i vantaggi, ma soprattutto gli effetti pregiudizievoli associati alla diffusione di questo servizio innovativo, di misurare la portata degli uni e degli altri e di riflettere sull’impatto che potrà avere la CCD II su entrambi gli aspetti in parola.
Tra i punti di forza del BNPL figurano, senza dubbio, l’opportunità offerta ai venditori di concludere celermente un numero maggiore di transazioni e di incrementare il volume delle proprie vendite, sfruttando i rapidi procedimenti di valutazione del merito creditizio dei clienti, implementati dai providers del servizio, oltre all’attrattiva esercitata sui consumatori dalla possibilità di dilazionare il pagamento di qualsiasi tipo di prodotto o servizio senza sostenere spese aggiuntive.
Il BNPL può rappresentare, d’altra parte, un valido strumento di inclusione finanziaria, poiché idoneo a consentire un agevole accesso al credito anche al consumatore che non abbia mai usufruito di canali di finanziamento tradizionali o che ne sia stato escluso in seguito alla segnalazione del proprio nominativo in banche dati creditizie, per effetto di condotte inadempienti assunte nei confronti degli istituti creditori.
Esaminando il fenomeno da un diverso angolo visuale, nondimeno, appare evidente che le maggiori possibilità di acquisto offerte dal BNPL possono indurre alcune categorie di consumatori ad avvalersi del servizio in maniera compulsiva, incrementando le proprie spese anche in assenza di effettive necessità e assumendo, spesso inconsapevolmente, rischi finanziari non trascurabili.
Allo scopo di ovviare alle menzionate criticità, la CCD II ha posto, in capo ai fornitori del servizio, l’obbligo di garantire informazioni puntuali e dettagliate circa le condizioni applicate al servizio, nonché di valutare il merito creditizio dei clienti in maniera più approfondita[72].
Nella CCD II, tuttavia, non risulta definito alcun obbligo specifico, in capo agli operatori, di segnalare i clienti inadempienti all’interno di banche dati creditizie. La nuova disciplina, infatti, pur riconoscendo il dovere degli operatori di acquisire dati utili per valutare lo status creditizio dei richiedenti da banche dati pubblicamente accessibili, non impone agli stessi operatori di segnalare le esposizioni dei clienti inadempienti nei sistemi di informazione creditizia.
Non può negarsi, d’altronde, che gli operatori del settore, anche laddove forniscano ai propri clienti un adeguato ed esaustivo supporto informativo a monte, non contribuiscono a bloccare definitivamente i fenomeni di sovraindebitamento e l’incremento di crediti classificati “a sofferenza”, se non aggiornano sistematicamente il sistema creditizio riguardo all’entità delle esposizioni debitorie dei clienti medesimi. L’omissione delle segnalazioni, da parte di alcuni operatori, può, fra l’altro, rendere fallace la valutazione del merito di credito dei consumatori non ancora segnalati da parte di altri operatori, nonché creare situazioni di asimmetria informativa tra operatori concorrenti[73].
Procurerebbe, pertanto, indubbi vantaggi, tanto ai singoli operatori del servizio, quanto all’intero sistema creditizio, una normativa che preveda, da un lato, l’obbligo del fornitore di segnalare le esposizioni debitorie dei propri clienti in apposite banche dati e, dall’altro, l’implementazione di procedure volte ad attribuire ai fruitori del BNPL un credit score parametrato alla condotta assunta nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore, valorizzabile anche ai fini dell’accesso a forme di credito tradizionale[74].
Una disciplina che introduca maggiori oneri informativi anche a carico dei venditori convenzionati – in particolare, nell’ipotesi di BNPL concesso a monte della cessione pro soluto del credito – anziché solo in capo agli operatori, contribuirebbe, inoltre, a ridurre i casi di ritardo nel rimborso delle rate da parte dei fruitori, senza incidere negativamente sulla rapidità e la praticità del servizio.
A tal proposito, potrebbe essere richiesto ai venditori di pubblicare le tariffe applicate al servizio BNPL accettato presso i propri punti vendita, con precisazione del costo totale dello stesso in caso di rimborso delle rate oltre le scadenze pattuite.
Tramite l’applicazione dei suddetti presidi, attuativi dei precetti introdotti dalla CCD II, potrebbe essere efficacemente arginata la tendenza dei consumatori vulnerabili ad assumere impegni finanziari sproporzionati rispetto alle relative disponibilità, riducendo, al contempo, il volume complessivo degli insoluti all’interno del sistema.
[*] Il contributo si inserisce nell’ambito del progetto PNRR GRINS – Growing Resilient, INclusive and Sustainable (GRINS PE0000018 – CUP n. H93C22000650001), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, Spoke 4 “Sustainable Finance”. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono quelle dell’Unione Europea, nè può l’Unione Europea essere ritenuta responsabile per esse.
[1] Sui riflessi della rivoluzione tecnologica nel settore finanziario disserta ampia letteratura. Si rinvia, in particolare, a M.T. PARACAMPO (a cura di), FinTech e la Strategia europea per il mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, in FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, 2° ed., Giappichelli, Volume II, 2019; M. CIAN, C. SANDEI (a cura di), Diritto del FinTech, Cedam, 2020, M.T. BIANCHI, D. FAIOLI, M. FAIOLI (a cura di) Fintech. Trasformazioni del sistema bancario. Tecnologia, big data, regolazione e lavoro, in Working Papers, Fondazione G. Bradolini, 2019, reperibile al sito https://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/wp16_x_sito_ok.pdf.
[2] L’EBA ha compiuto una mappatura delle imprese FinTech coinvolte nel processo di digitalizzazione dei servizi bancari (cfr. Report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions’ business models del 3 luglio 2018, consultabile al sito internet https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/documents/10180/2270909/1f27bb57-387e-4978-82f6-ece725b51941/Report%20on%20the%20impact%20of%20Fintech%20on%20incumbent%20credit%20institutions’%20business%20models.pdf?retry=1).
[3] Cfr. M.T. PARACAMPO, FinTech, evoluzioni tecnologiche e sfide per il settore bancario tra prospettive di cambiamento ed interventi regolamentari. Fenomenologia di un processo in fieri, op. cit., p. 6.
[4] In argomento, cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI, Restrictions on Shareholder’s Distribution in the COVID-19 Crisis: insights on Corporate Purpose, in AA.VV., Pandemic Crisis and Financial Stability, in European Banking Institute Working Paper Series Forthcoming, 22 maggio 2020, reperibile su https://ssrn.com/abstract=3607930.
[5] Klarna Bank AB è un’impresa FinTech di diritto svedese, abilitata in Italia a fornire servizi di informazione sui conti (AISP), di disposizione di ordini di pagamento (PISP) e di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili. Si veda l’elenco “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”, nella sezione “albi ed elenchi di vigilanza” del sito di Banca d’Italia e la sezione “chi siamo” del sito di Klarna (https://www.klarna.com/it/chi-siamo/).
[6] Klarna, per esempio, offre ai venditori un servizio definito In-store, che consente di ricevere i pagamenti dopo aver scansionato, mediante un apposito dispositivo elettronico, il QR code generato dalla app dei clienti al momento del checkout. Il servizio è descritto in https://www.klarna.com/it/aziende/prodotti/in-negozio/.
[7] Il valore medio dei singoli ordini eseguiti tramite il servizio BNPL di Klarna, nel 2020, è risultato inferiore a 200 euro. Si veda, sul punto, K. WOODWARD, It’s Now for Buy Now, Pay Later, in Digital Transactions, 1° dicembre 2020, reperibile in https://www.digitaltransactions.net/magazine_articles/its-now-for-buy-now-pay-later/.
[8] Impresa FinTech fondata a Milano appena quattro anni fa e nominata startup “unicorno” solo nel 2022, Scalapay IP S.p.A. è un istituto di pagamento disciplinato dagli artt. 114-sexies e ss., D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si consulti, al riguardo, la sezione “Informazioni su Scalapay IP”, accessibile in https://www.scalapay.com/it.
Dei successi commerciali di Scalapay ha trattato, fra le altre, la rivista Forbes, in un articolo pubblicato il 23 febbraio 2022 e consultabile in https://forbes.it/2022/02/23/scalapay-raccoglie-497-milioni-dollari-unicorno/.
In tema di cooperazione tra startup e incumbents, è opportuno segnalare l’accordo commerciale recentemente intercorso tra Scalapay e Deutsche Bank, in forza del quale il provider BNPL si è dichiarato pronto ad offrire ai propri clienti soluzioni di rateizzazione fino a un massimo di 36 rate e per importi entro i 15.000 euro. Alcuni dettagli relativi alla partership tra Scalapay e Deutsche Bank, annunciata lo scorso 9 maggio 2024, sono consultabili al sito https://blog.scalapay.com/blog/deutsche-bank-e-scalapay-insieme-per-offrire-soluzioni-di-pagamentofino-a-36-rate-online-e-in-negozio.
[9] PayPal è una società FinTech statunitense che eroga i propri servizi su scala globale. In Europa, PayPal opera attraverso l’istituto di credito lussemburghese PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., autorizzato e supervisionato dall’ente di vigilanza sui servizi finanziari del Lussemburgo e abilitato ad operare in Italia come banca estera. Si veda l’elenco “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”, al sito internet di Banca d’Italia, nonché il sito internet di PayPal (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/about).
[10] Il servizio, del quale ha recentemente trattato Experian (cfr. pubblicazione del 28 febbraio 2024, in https://www.experian.com/blogs/news/2024/02/28/buy-now-pay-later/), è descritto da Apple Inc. in https://www.apple.com/apple-pay/later/.
[11] Le caratteristiche del servizio di Amazon sono consultabili in https://www.amazon.in/gp/help/customer/display.html%3FnodeId%3DGJ626ASQQ6PD2KZY. Sul tema, si sofferma G. FILICE, Il futuro prossimo del commercio elettronico: tendenze e innovazioni, in E. TELITI e P. LAGHI (a cura di), Processo, processi e rivoluzione tecnologica, Cedam, 2022, p. 424.
[12] L’art. 2, comma 2, lett. c, CCD – recepita in Italia con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ed attualmente oggetto del Titolo VI, Capo II, TUB – testualmente recita: “2. La presente direttiva non si applica ai: c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR”.
[13] Si veda, al riguardo, L.F. ACKERT, A. KHAYATI, Z. KELANI, Buy Now, Pay Later Loans, Social Norms, and Consumer Indebtedness, 21 febbraio 2024, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4734141, nonché E. DEHAAN, B. LAURIE, J. KIM, C. ZHU, Buy Now Pay (Pain?) Later, in Management Science, Forthcoming, 28 agosto 2023, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4230633.
Dell’intenzione manifestata dal Consumer Financial Protection Beaureau americano di estendere le norme in materia di protezione dei consumatori ai fornitori di BNPL, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di carte di credito, tratta, in particolare, S. SONI in Regulating Buy Now, Pay Later: Consumer Financial Protection in the Era of FinTech, in Columbia Law Review, New York, 16 gennaio 2023, al sito https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4359956.
[14] Cfr. L. O’BRIEN, D. BERATIS, I RAMSAY, P. ALI, Financial Hardship and Complaints-Handling in the Buy-Now Pay-Later Industry: A Recent Empirical Study, in Australian Journal of Competition and Consumer Law, Vol. 31, n. 4, 2023, 13 febbraio 2024 pp. 299-311 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4702320), nel quale si dà atto dell’intenzione del governo australiano di disciplinare in maniera più severa il BNPL, facendo seguito alla revisione delle politiche assunte in Regno Unito dalla Financial Consumer Agency, con la Woolard Review del 2 febbraio 2021 (report accessibile al sito: https://www.fca.org.uk/publication/corporate/woolard-review-report.pdf).
[15] Offre spunti rilevanti, in proposito, il lavoro di G. CORNELLI, L. GAMBACORTA, L. PANCOTTO, Buy now, pay later: a cross-country analysis, in BIS Quarterly Review, 4 dicembre 2023, in https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2312e.htm.
[16] Cfr. D. JOHNSON, J. RODWELL, T. HENDRY, Analyzing the Impacts of Financial Services Regulation to Make the Case That Buy-Now-Pay-Later Regulation Is Failing, in Sustainability, MDPI, 12 febbraio 2021, al sito https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1992.
[17] Cfr. EBA, Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2), EBA/Op/2022/06, 23 giugno 2022, ove si precisa, al punto 94: «The EBA has assessed different business models for the provision of BNPL services and has arrived at the view that the core service provided is of a lending nature and should be consider as granting credit».
La Opinion, richiamata nuovamente al paragrafo 3 del presente contributo, è reperibile al sito https://www.eba.europa.eu/eba-replies-european-commission%E2%80%99s-call-advice-%C2%A0-review-payment-services-directive.
[18] La Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, nota anche come Consumer Credit Directive II, è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo. Essa costituisce l’atto finale di un articolato processo di riforma della disciplina europea sui contratti di credito ai consumatori, il cui recepimento dovrà avvenire entro il 20 novembre 2026 (cfr. art. 47, CCD II).
[19] Cfr. BANCA D’ITALIA, Comunicazione della Banca d’Italia in materia di Buy Now Pay Later (BNPL), 28 ottobre 2022, consultabile al sito https://www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/avvisi-comunicazioni/2022.10.28/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102.
[20] La Banca d’Italia richiama, in proposito, la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo della COMMISSIONE EUROPEA, COM (2021) 347 final, 30 giugno 2021, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0347&qid=1687879957096.
[21] Cfr. BANCA D’ITALIA, Comunicazione cit.
[22] Cfr. L. GOBBI, Buy Now Pay Later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Paper), n. 730, Banca d’Italia, 21 novembre 2022, p. 5, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0730/index.html.
[23] Cfr. BANCA D’ITALIA, Comunicazione cit.
[24] Si veda, al riguardo, la sezione “Condizioni Generali della Piattaforma Scalapay”, modificate il 23 febbraio 2022, al sito https://cdn.scalapay.com/terms-and-conditions/it-IT/Scalapay%20-%20Terms_and_Conditions.pdf.
[25] Si tratta dei Sistemi di Informazioni Creditizie attivi in Italia, quali Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea, descritti al sito https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/relazioni-creditizie/?dotcache=refresh&dotcache=refresh.
[26] Dati di carattere socio demografico sono forniti da strumenti di valutazione quali Geodelphi, Mosaic, Delphi Branch, illustrati da Experian, in https://www.experian.it/business/analytics-and-decisioning/dati-alternativi/credit-3d.
[27] Il tema è stato trattato nel corso del tavolo di confronto intitolato “L’evoluzione del modello e delle prospettive di mercato del BNPL”, organizzato dal Centro Studi dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, in collaborazione con Experian e Arena Digitale, e tenutosi presso la sede A.P.S.P. di Roma il 5 marzo 2024.
[28] Tale operazione è ritenuta assimilabile alla dilazione del prezzo di vendita di beni o servizi, con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri, concessa dal venditore ai sensi dell’art. 122, comma 5, TUB. Si veda, sul tema, C. ROMANELLI, Il Buy Now Pay Later alla luce della Direttiva CCD II, in www.dirittobancario.it, 29 novembre 2023.
[29] Il servizio noto come “Paga in 3 rate” è descritto al sito di PayPal (Europe) S.à rl et Cie: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paga-in-3-rate. Le caratteristiche del piano di rimborso denominato “Pay in 4”, invece, sono rappresentate al sito di PayPal Australia Pty Limited: https://www.paypal.com/au/cshelp/article/what-is-pay-in-4-help463#:~:text=What%20is%20Pay%20in%204%3F%20Pay%20in%204,3%20subsequent%20payments%20made%20every%20two%20weeks%20thereafter.
[30] Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le sezioni informative dei siti internet di Klarna (https://www.klarna.com/it/cosa-e-klarna/) e di Scalapay (https://www.scalapay.com/it/come-funziona-scalapay).
[31] Offrono un utile riferimento, al riguardo, i termini di applicazione delle “Commissioni di ritardo” da parte di Scalapay, consultabili nella Sezione “Assistenza Clienti” del relativo sito internet (https://help.scalapay.com/hc/it/articles/6118436418447-Commissioni-di-ritardo).
[32] Si sofferma sul punto anche L. GOBBI, op. cit., p. 6.
Una panoramica generale sul tema è offerta sul sito di Shopify, nella pubblicazione What Is Buy Now, Pay Later (BNPL)? How BNPL Works del 4 novembre 2022, consultabile al sito: https://www.shopify.com/blog/buy-now-pay-later.
[33] Sul punto, è opportuno evidenziare che la Comunicazione della Banca d’Italia è stata pubblicata prima dell’adozione della CCD II, le cui tutele non troveranno applicazione finché la nuova disciplina non verrà recepita dall’ordinamento italiano.
[34] Cfr. EBA, Final Report on response to the non-bank lending request from the CfA on digital finance (EBA/Rep/2022), 8 aprile 2022, punto 73, ove si afferma: «BNPL usually does not require interest rate payments, therefore it might fall within the scope of the current CCD exclusions concerning ‘credit agreements where the credit is granted free of interest and without any other charges and credit agreements under the terms of which the credit has to be repaid within three months and only insignificant charges are payable’ (Article 2(2)(f)). Moreover, many small-amount BNPL loans (i.e. smaller than EUR 200) may also fall out of the scope of the current CCD (which covers only loans between EUR 200 and EUR 75,000)».
Il Report cennato è accessibile all’indirizzo: https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2022/1032199/Report%20on%20response%20to%20the%20non-bank%20lending%20request%20from%20the%20CfA%20on%20Digital%20Finance.pdf.
[35] Cfr. EBA, Opinion cit.
[36] Cfr. EBA, Final Report on GL on loan origination and monitoring (EBA GL/2020/06), 29 maggio 2020, punto 39, accessibile al sito internet: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf.
[37] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
[38] Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE, COM (2023) 366 final, 28 giugno 2023, accessibile al sito: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0366.
Nel considerando 35 di tale proposta si legge: «… Given their principally lending nature, ‘Buy Now Pay Later’ services should not constitute a payment service. Those services are covered by the new Directive on consumer credits replacing Directive 2008/48/EC».
[39] Cfr. Consiglio dell’Unione Europea, Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council on consumer credits – General approach, 2021/0171 (COD), 7 giugno 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3AST_9433_2022_REV_1.
[40] Cfr. L. GOBBI, op. cit., p. 11.
[41] L’art. 122, comma 1, TUB prevede: “Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica”; “c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme”.
[42] Al riguardo v. infra.
[43] Prime riflessioni sul tema si devono a E. NATALE e M. TAFURO, CCD II: la nuova direttiva sul credito al consumo, in www.dirittobancario.it, 9 novembre 2023.
[44] Cfr. Sopra Steria, Sopra Steria – Galitt PayObserver2022, 1° luglio 2022, al sito: https://www.soprasteria.it/newsroom?year=2022.
[45] Al riguardo, si rammenta che PayPal, nel marzo 2022, ha annunciato l’attivazione del proprio servizio Paga in 3 rate sulla piattaforma PagoPa, offrendo agli utenti la possibilità di pagare a rate tasse, bollette (es. Enel Energia, Servizio elettrico nazionale, TIM), bolli auto o per effettuare altri pagamenti in favore della pubblica amministrazione (cfr. https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/pay-public-administration-with-paypal).
[46] Cfr. G. FILICE, op. cit., p. 423.
[47] Le informazioni relative all’acquisizione di Stocard, da parte di Klarna, sono accessibili in https://www.klarna.com/international/press/stocard-joins-klarna-and-gets-smoooth-with-all-new-brand-identity/.
[48] Cfr. A. CANEPA, Super Apps, pagamenti mobile e nuove forme di credito digitale al consumo: il Buy Now Pay Later, in L. AMMANNATI e A. CANEPA (a cura di), La finanza nell’età degli algoritmi, Giappichelli, 2023, p. 106.
[49] Cfr. A. CANEPA, op. cit., p. 107, nonché N. MARTIN e L. PIZZONIA, Shadow Credit and the Devolution of Consumer Credit Regulation, in Lewis & Clark Law Review, Forthcoming, UNM School of Law Research, Paper No. 2020-10, settembre 2020, in https://ssrn.com/abstract=3691969.
[50] Potrebbero ricondursi al fenomeno in evidenza le note informative pubblicate sul sito internet di Scalapay, che identificano il servizio BNPL offerto da quest’ultima quale “metodo di pagamento”, senza soffermarsi sulla relativa natura creditizia. Le note sono consultabili al sito: https://www.scalapay.com/it/come-funziona-scalapay.
[51] Cfr. A.D. Signorelli, “Che cosa sono le super app?”, in La Repubblica, 24 febbraio 2021, in https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/02/24/news/che-cosa-sono-le-super-app-299489927/.
In argomento, fornisce numerosi spunti di riflessione A. CANEPA, op. cit., p. 97, con riguardo alla super app di messaggistica cinese WeChat, connotata da un’infrastruttura informatica open per fornitori di servizi esterni. Attraverso tale sistema – che ha permesso, di recente, l’aggregazione di una funzione di pagamento BNPL al servizio principale – WeChat è riuscita a massimizzare i propri risultati non soltanto in termini di approvvigionamento di dati, ma anche di fidelizzazione della clientela. Sfruttando la propria natura di social media services provider, infatti, WeChat si è garantita l’acquisizione rapida e massiva di dati, resi disponibili spontaneamente dai propri utenti.
[52] Tale strategia contraddistingue anche la super app di Singapore Grab, caratterizzata da un’offerta di BNPL che prevede la concessione immediata di fondi finalizzata all’acquisto di prodotti o servizi, offerti dai commercianti direttamente sulla piattaforma, con successiva cessione del credito a terzi. Il tema è stato trattato approfonditamente da A. CANEPA, op. cit., p. 106.
[53] Iscrivendosi a Grab, gli utenti, all’esito di una preliminare valutazione di affidabilità, possono accedere istantaneamente al servizio BNPL, selezionandolo quale modalità di pagamento di default per tutte le successive transazioni eseguibili nell’ecosistema della super app. Dall’attività di monitoraggio effettuata su tale operatore, è emerso che l’estensione automatica del BNPL a più transazioni, senza la necessità di una nuova procedura di valutazione per ciascuna di esse, contribuisce ad aumentare la scarsa consapevolezza dell’utente riguardo all’ammontare complessivo delle rateizzazioni concessegli e ai relativi termini di rimborso.
Un altro aspetto critico che contraddistingue Grab è la facoltà, contrattualmente assunta dal provider, di agire nei confronti dei clienti inadempienti per il recupero dei crediti insoluti. Tra le azioni che la super app può esperire, a tal fine, vi sono la detrazione automatica degli importi richiesti dal portafoglio digitale dei clienti e la sospensione dei relativi conti, ripristinabile solo dietro pagamento di commissioni. È bene precisare, ad ogni modo, che, a Singapore, il servizio BNPL è qualificato come sale credit e, diversamente dal loan credit, non soggiace alla disciplina del credito al consumo. Sul punto, si sofferma A. CANEPA, cit., p. 111, nonché A. SNG e C. TAN, in Buy Now Pay Later in Singapore: Regulatory Gaps and Reform, 12 maggio 2021, p. 6, accessibile al sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3819058.
[54] Nel mondo, solamente nel 2020, sono state censite operazioni di BNPL per un importo complessivo superiore a 90 miliardi di dollari: un valore che potrebbe raggiungere quota 3.000 miliardi di dollari entro il 2030. I dati raccolti nel corso di tale studio consentono di prevedere che il ricorso a tale servizio godrà, in Italia, di una crescita del 28,6% entro il 2028. Tali risultati sono espressi nell’indagine svolta da F. GEROSA, Fabrick: il buy now pay later forte anche in Italia, +28,6% tra il 2021 e il 2028, in Milano Finanza, 28 dicembre 2021, in https://www.milanofinanza.it/news/fabrick-il-buy-now-pay-later-forte-anche-in-italia-28-6-tra-il-2021-e-il-2028-202112281326312810.
In quanto percepito dagli utenti come pratico, veloce e “gratuito”, inoltre, la domanda di BNPL ha registrato, nel nostro Paese, solo negli ultimi due anni, un trend positivo pari al 221,2%, ben maggiore rispetto alle richieste di prestiti finalizzati (31,3%), di finanziamenti online (25,2%) e di prestiti personali (10,2%). Tali rilevazioni, aggiornate al febbraio 2024, sono state effettuate da Experian e sono consultabili al sito: https://experianacademy.com/chi-siamo/2024/03/11/febbraio-2024-timidi-segnali-di-ripresa-per-i-mutui-richieste-di-prestito-in-consolidamento-bnpl-in-forte-crescita/.
[55] Persone nate dopo il 1995, della cui propensione all’utilizzo dei servizi BNPL ha trattato L. GOBBI, op. cit., pag. 22.
[56] Cfr. Crif, Richieste di prestiti da parte delle famiglie: ad aprile continua la crescita sostenuta (+34,3%). Il fenomeno del buy now pay later traina i prestiti on-line, 6 maggio 2022, all’indirizzo: https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2022/maggio/richieste-di-prestiti-da-parte-delle-famiglie-ad-aprile-continua-la-crescita-sostenuta/.
[57] Cfr. FCA, The Woolard Review, A review of change and innovation in the unsecured credit Market, 2 febbraio 2021, consultabile su: https://www.fca.org.uk/publications/corporate-documents/woolard-review-unsecured-credit.
[58] Cfr. Citizen Advice, One in 12 now using Buy Now Pay Later to cover essentials, 11 marzo 2022, accessibile online su: https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/about-us1/media/press-releases/one-in-12-now-using-buy-now-pay-later-to-cover-essentials/.
[59] In tema di vulnerabilità digitale e asimmetria nelle relazioni contrattuali tra consumatori e piattaforme digitali, si reputa opportuno rinviare a N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, M. SAX e J. STRYCHARZ, EU Consumer Protection 2.0. Structural asymetries in digital consumer markets, in BEUC – The European Consumer Organisation, marzo 2021, in https://dare.uva.nl/search?identifier=81f5aca7-6b01-4ade-90fa-e02d3024bc3a.
[60] In materia, cfr. G. FALCONE, Prestito responsabile e valutazione del merito creditizio, in Giur. Comm., 2017, I, p. 161.
[61] Cfr. EBA, Consumer Trends Report 2022/2023, 24 aprile 2023, punto 137, consultabile al sito: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2023/1054879/Consumer%20Trends%20Report%202022-2023.pdf.
[62] Il concetto è ripreso da F. FERRETTI in L’Open Finance. Quali prospettive regolatorie per una strategia UE in materia di protezione dei consumatori nella finanza digitale?, in Banca Impresa Società, n. 2/2023, p. 277.
[63] Cfr. M.C. PAGLIETTI, M. RABITTI, A Matter of Time. Digital-Financial Consumers’ Vulnerability in the Retail Payments Market, in European Business Law Review, giugno 2022, p. 15, in https://www.academia.edu/88392028/A_Matter_of_Time_Digital_Financial_Consumers_Vulnerability_in_the_Retail_Payments_Market.
[64] Cfr. S. DIGREGORIO, F.M. GABBRICCI, L’innovazione tecnologica ed il consumatore in ambito bancario, in Il consumatore vulnerabile tra innovazione e diritti fondamentali – Consumerism 2022, Consumers Forum, dicembre 2022, p. 11, reperibile su https://www.consumersforum.it/iniziative/2022/5112-il-consumatore-vulnerabile-tra-innovazione-e-diritti-fondamentali.html.
[65] Cfr. M.C. PAGLIETTI, M. RABITTI, op. cit., p. 15.
[66] Cfr. N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, M. SAX, J. STRYCHARZ, op. cit., p. 8.
[67] Cfr. M. RABITTI, Il consumatore vulnerabile e la fragilità del diritto. Brevi considerazioni, 6 settembre 2023, su www.dirittobancario.it; M. RABITTI e F. BASSAN, Il consumatore e le nuove vulnerabilità, introduzione del report Il consumatore vulnerabile tra innovazione e diritti fondamentali – Consumerism 2022, dicembre 2022, pp. 6 e ss., in https://www.consumersforum.it/iniziative/2022/5112-il-consumatore-vulnerabile-tra-innovazione-e-diritti-fondamentali.html; N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, M. SAX e J. STRYCHARZ, op. cit., p. 9.
Come osservato nelle opere sopra citate, il concetto di consumatore vulnerabile non può essere inteso separatamente da quello di consumatore medio, utilizzato per definire l’individuo normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (cfr. considerando 18, direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali), ed eletto a parametro di riferimento per l’applicazione del diritto europeo dei consumatori.
Partendo dalla definizione di consumatore medio, l’art. 5, par. 3, della direttiva 2005/29/CE, colloca il consumatore vulnerabile all’interno di “un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere”. Nella disposizione in parola, quindi, la vulnerabilità di determinati consumatori è utilizzata quale cartina tornasole per identificare le pratiche commerciali sleali. Attraverso tale processo è stato possibile riconoscere specifici gruppi di consumatori o le caratteristiche comuni a determinati individui utili a distinguerli quali soggetti più esposti a disparità di trattamento o condotte inique in sede contrattuale o precontrattuale.
[68] Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Understanding consumer vulnerability in the EU’s key markets, 27 gennaio 2016, reperibile al sito: https://commission.europa.eu/publications/understanding-consumer-vulnerability-eus-key-markets_en.
[69] Nello specifico, la CCD II si applica non solo ai contratti di credito di importo totale pari o inferiore a 100.000 euro (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), ma anche a quelli di importo superiore, se finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale e non garantiti da ipoteca o garanzia analoga su beni immobili (cfr. art. 2, comma 1), eccetto le tipologie contrattuali dettagliatamente elencate al comma 2 della stessa disposizione.
[70] Cfr. BANCA D’ITALIA, Comunicazione cit., p. 1.
[71] Cfr. C. ROMANELLI, op. cit.
[72] Molti providers BNPL, fra i quali PayPal, hanno già aggiornato le sezioni informative dei propri siti internet e le interfacce delle proprie app, in modo da adeguarsi, sin da subito, ai doveri imposti dalla CCD II.
[73] Cfr. L. GOBBI, op. cit., p. 22.
[74] Cfr. M. LUX, B. EPPS, Grow Now, Regulate Later? Regulation urgently needed to support transparency and sustainable growth for Buy-Now, Pay-Later, in MRCBG Associate Working Paper, n. 182, aprile 2022, p. 17, reperibile al sito: https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/publications/awp/awp182.