In data 5 giugno 2020 l’European Security & Market Authority (di seguito “ESMA”) ha pubblicato le nuove Linee Guida relative a taluni aspetti dei requisiti della Funzione Compliance, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).
Tali Linee Guida sostituiscono quelle pubblicate dall’ESMA nel 2012 (i.e. ESMA/2012/388 del 25 giugno 2012), fornendo ulteriori chiarimenti in relazione a specifici temi a cui è dedicato il presente intervento.
In linea generale, è possibile affermare che, sebbene gli obiettivi della Funzione Compliance e i principi chiave alla base dei requisiti legislativi e regolamentari siano rimasti invariati, gli obblighi sono stati ulteriormente rafforzati, ampliati e dettagliati in ambito MIFID II anche per tener conto dei requisiti della Funzione Compliance declinati nell’art. 16 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nell’art. 22 del Regolamento 565/2017 (“Regolamento Delegato”).
Tanto premesso, il presente intervento si concentra, in primis, sui diversi ambiti di applicazione delle ricordate Linee Guida, dando poi particolare risalto alle novità intervenute e delineando i possibili interventi di immediata azione da parte degli intermediari finanziari.
Ambito di applicazione
Nonostante ESMA dichiari che il quadro desumibile dalle Linee Guida pubblicate nel 2012 sia stato sostanzialmente mantenuto inalterato, appare evidente come la complessiva evoluzione del ruolo della Funzione Compliance nel contesto della MiFID II conferisca un ruolo sempre più rilevante a tale Funzione, estendendolo ad una pluralità più ampia di intermediari finanziari.
Proprio in riferimento all’ambito di applicazione è importante rilevare come le presenti linee guida si applicano ai seguenti soggetti:
- Imprese di investimento ed enti creditizi che prestano servizi e attività di investimento ovvero vendono o raccomandano i clienti in relazione ai depositi strutturati;
- Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), quando prestano il servizio di gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, ai sensi dell’articolo 6(3) della Direttiva OICVM;
- Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (FIA), quando prestano il servizio di gestione dei portafogli di investimento, in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale, come previsto dall’articolo 6(4) della Direttiva sugli Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).
Principali novità
Fissato l’ambito di applicazione è possibile concentrarsi sulle novità più rilevanti delle linee guida ed in particolare:
- la redazione di una sezione specifica all’interno del Report periodico di Compliance riguardante le disposizioni di Product Governance adottate sugli strumenti finanziari prodotti o distribuiti dall’intermediario;
- la richiesta di specifiche conoscenze, competenze ed autorità in capo ai componenti del personale Compliance;
- la necessità di garantire l’autonomia e l’indipendenza del Responsabile Compliance e del Responsabile Unico sulla Salvaguardia dei beni dei clienti quando questi non coincidano nella stessa persona.
Sono stati inoltre meglio puntualizzati i requisiti per la conduzione da parte della Funzione Compliance del Risk Assessment, prevedendo una ridefinizione della frequenza (anche ad evento) e degli elementi da considerare per la definizione dei rischi di conformità (i.e. tipologia di clientela e canali distributivi, eventuali finding rilevati dalle strutture di controllo) e i requisiti in caso di esternalizzazione di tutti o parte dei compiti della Funzione di Conformità, prevedendo dei presidi aggiuntivi al fine di garantire la continuità della Funzione stessa.
Le Linee Guida
Sotto un profilo maggiormente contenutistico i principali aspetti innovativi delle novellate Linee Guida devono essere collocati all’interno della immutata organizzazione delle sezioni del documento che prevede una struttura articolata nelle seguenti 3 macro-aree:
- Responsabilità della Funzione Compliance;
- Requisiti organizzativi della Funzione;
- Revisione della Funzione da parte della autorità competente.
Con riferimento a tali macro-aree, le prossime 3 sezioni forniscono – per ciascuna macro-area e per ognuna delle Linee Guida – un quadro sinottico dei contenuti, enucleando per economia espositiva le novità in grassetto.
Responsabilità della Funzione Compliance
Linea Guida 1 – Risk assessment
In riferimento alla conduzione del Risk Assessment, volto al monitoraggio dei rischi di conformità e alla definizione delle priorità nello svolgimento delle attività, la Funzione Compliance è chiamata a sviluppare un programma di revisione e aggiornamento del Risk Assessment che consideri una frequenza adeguata rispetto a eventuali modifiche rilevanti nelle attività di business dell’impresa o nel quadro regolamentare, anche ad evento, se necessario.
È richiesto inoltre che nella conduzione del Risk Assessment vengano considerati elementi quali le caratteristiche dei servizi e delle attività di investimento prestate, il tipo di strumenti finanziari prodotti o distribuiti, la categoria di clientela, i canali distributivi, eventuali finding rilevati anche da altre strutture di controllo.
Linea Guida 2 – Monitoraggio
A fondamento delle attività della Funzione Compliance resta la previsione di un programma di monitoraggio risk-based finalizzato alla verifica della conformità agli obblighi previsti ai sensi MiFID II, prevedendo attività tese alla valutazione dell’efficacia delle policy e procedure predisposte.
A tal fine, è specificato che la Funzione Compliance svolga tali attività attraverso (i) ispezioni in loco, (ii) utilizzo di Key Risk Indicators (KRI), (iii) trade surveillance mirati, (iv) interviste nei confronti dei dipendenti e, se necessario, direttamente alla clientela.
Il programma di monitoraggio deve considerare i reclami ricevuti e gli esiti delle attività di verifica svolte dalle altre Funzioni aziendali di controllo.
Linea Guida 3 – Reporting
Con riferimento alla reportistica che la Funzione Compliance è chiamata a redigere per rendicontare gli esiti delle attività di monitoraggio condotte su ciascuna unità di business coinvolta nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, le Linee Guida specificano con maggior dettaglio il contenuto del documento ampliando le informazioni e il livello di dettaglio.
Inoltre, è previsto che il report di conformità preveda una sezione specifica riguardante le disposizioni in materia di Product Governance adottate sugli strumenti finanziari prodotti o distribuiti dall’impresa.
In ordine alla Product Governance si rinvia a quanto riportato più diffusamente nella sezione dedicata agli interventi da attuare.
Linea Guida 4 – Consulenza
Viene ribadita l’esplicita attribuzione alla Funzione Compliance non soltanto del ruolo di consulenza, ma anche di “assistenza” al personale che lo richieda, prevedendo un coinvolgimento nella predisposizione di policy e procedure aziendali sui servizi e attività di investimento (e.g. remuneration policy, product approval), nella scelta di decisioni strategiche o nuovi modelli di business, nelle decisioni riguardanti il lancio di nuove strategie di advertising nell’ambito dei servizi di investimento o infine per modifiche rilevanti di tipo organizzativo nelle aree dell’impresa riguardanti i servizi di investimento.
Viene ribadito inoltre il principio per cui la Funzione Compliance deve promuovere e diffondere una “cultura della conformità” all’interno dell’azienda.
Requisiti organizzativi della Funzione Compliance
Linea Guida 5 – Efficacia
Le nuove Linee Guida ribadiscono l’importanza dell’efficacia della Funzione Compliance, a cui deve essere garantito un numero di risorse umane adeguato alle dimensioni, al tipo di servizio e di attività di investimento prestate dall’impresa.
A tal riguardo, il Management dell’impresa di investimento ha il compito di monitorare, almeno annualmente, se il numero di risorse e le relative competenze siano rimaste adeguate nel tempo per svolgere l’attività di gestione del rischio di non conformità e di prevedere l’allocazione di un budget adeguato sulla base dei livelli di rischio di non conformità a cui l’impresa è esposta.
La Funzione Compliance deve avere la possibilità di accedere nel continuo a tutte le banche dati dell’impresa al fine di avere sempre una visione completa e pervasiva dei diversi profili di rischio di non conformità. Inoltre, è richiesto di predisporre adeguate procedure al fine di garantire un efficace flusso informativo tra le funzioni aziendali.
A corredo di quanto sinteticamente riportato preme rilevare che se, da una parte, tale Linea Guida in larga misura ricomprende requisiti direttamente o indirettamente presenti nel quadro regolamentare venutosi a formare nell’ultimo quinquennio, dall’altra la reale applicazione di tali dettami è stata spesso ritenuta insufficiente o passibile di miglioramento da parte delle Autorità di vigilanza nazionali e europee in esito agli interventi ispettivi a valere sulle Funzioni Compliance ovvero sulla complessiva governance degli intermediari finanziari.
Linea Guida 6 – Competenze
Di nuova introduzione, la Linea Guida n. 6 descrive le competenze che la Funzione Compliance deve possedere in termini di conoscenze, competenze ed autorità, secondo quanto previsto dall’ Art. 21 (1) (d) della Direttiva MiFID II.
Tanto premesso, con il termine «autorità» si deve intendere che il personale della Funzione possegga conoscenze e competenze personali pertinenti allo svolgimento delle attività svolte e riconosciute in maniera esplicita da parte dell’Alta Dirigenza dell’impresa.
Il Responsabile Compliance deve possedere un adeguato livello di esperienza professionale e conoscenza specifica delle diverse attività commerciali ed esibire elevati standard di etica professionale e di integrità personale; più in particolare, egli deve essere “irreprensibile in termini di etica e integrità personali”.
La Funzione Compliance è tenuta, altresì, ad erogare formazione nel continuo in ambito MiFID II (e su tutte le norme applicabili a tali disposizioni) sulla base delle specifiche esigenze delle unità di business e in maniera pertinente allo svolgimento delle proprie funzioni. La formazione deve essere prevista in considerazione di eventuali modifiche rilevanti alla normativa esterna di riferimento o alle disposizioni interne dell’impresa.
Linea Guida 7 – Stabilità
Rimane fondamentale il principio di stabilità della Funzione Compliance, secondo cui la stessa deve prevedere la redazione di procedure interne e/o “disposizioni di sostituzione” con l’intento di garantire la continuità delle attività della Funzione stessa anche durante eventuali assenze del Responsabile.
In particolare, la Funzione Compliance è chiamata a predisporre una politica in materia di conformità con l’obiettivo di normare le responabilità, le competenze e l’autorità del personale Compliance, tenendo, altresì, conto dell’ambito di applicazione e della natura dei servizi e delle attività d’investimento.
Inoltre la Funzione è tenuta a svolgere un’attività di monitoraggio regolare su tutti i settori maggiormente esposti al rischio di non conformità al fine di prevenire gli stessi o, in caso contrario, reagire rapidamente a eventi imprevisti.
Linea Guida 8 – Indipendenza
Viene confermato che la Funzione Compliance debba essere collocata in una posizione nella struttura organizzativa tale da permette l’indipendenza nel proprio operato da parte dell’Alta Direzione o da altre unità dell’impresa di investimento e che, a tal proposito, le unità operative non possono emettere istruzioni o influenzare in alcun modo il personale Responsabile del controllo della conformità e le sue attività.
Anche in ordine a tale Linea Guida “nulla di nuovo appare sotto il sole”, fermo restando che in plurimi interventi dei supervisori sui soggetti vigilati sono state stigmatizzate situazioni di limitata incisività della Funzione Compliance accompagnate spesso da richieste di rafforzamento del ruolo della Funzione e, in un più limitato novero, da provvedimenti sanzionatori.
Linea Guida 9 – Proporzionalità
Maggiore enfasi viene posta sul concetto di “proporzionalità”, secondo cui i destinatari delle Linee Guida devono tener conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, nonché della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano al fine di decidere le misure organizzative e il livello delle risorse maggiormente adeguate a garantire l’efficacia della Funzione Compliance.
Tali criteri sono utili per determinare quali tipi di imprese di investimento possono beneficiare dell’esenzione basata sul principio di proporzionalità ai sensi dell’Art. 22 (4) del Regolamento Delegato MiFID II. In caso di esenzione, gli intermediari finanziari devono garantire che i conflitti di interesse tra i compiti svolti dai soggetti pertinenti devono essere il più possibile ridotti al minimo e mantenere evidenza delle motivazioni, di modo che l’Autorità competente sia in grado di effettuare delle verifiche.
Linea Guida 10 – Relazioni con altre strutture di controllo
Per quanto riguarda l’eventuale aggregazione della Funzione Compliance e di altre Funzioni di Controllo, la Linea Guida n. 10 prevede che ciò possa essere ritenuto accettabile solo a condizione che (i) non venga compromessa l’efficacia e l’indipendenza della Funzione stessa e che (ii) non siano generati conflitti di interesse e venga assicurato un numero sufficiente di risorse. In ogni caso eventuali aggregazioni devono essere documentate di modo che le Autorità competenti siano in grado di valutare se le stesse siano adeguate. Inoltre, il personale responsabile del controllo della conformità non deve generalmente partecipare alle attività che è chiamato a monitorare.
Di nuova introduzione invece è la fattispecie che prevede che, qualora il Responsabile Compliance e il Responsabile Unico sulla Salvaguardia dei beni dei clienti di cui l’Art. 7 della Direttiva Delegata 593/2017 non coincidano nella stessa persona, entrambi debbano agire in modo autonomo e indipendente e il Responsabile Compliance non dovrebbe supervisionare o impartire alcuna istruzione al Responsabile Unico.
Si rimanda al paragrafo sulle azioni di intraprendere per maggiori dettagli su questo tema, precisando che allo stato attuale l’orientamento del mercato italiano è quello di non prevedere la riconduzione della responsabilità sulla Salvaguardia dei beni all’interno della Funzione Compliance, privilegiando un’allocazione di tale Responsabilità in ambiti di business e/o operativi (e.g. Responsabile Commerciale, Responsabile WAM, Responsabile dei Back-Office, etc.).
Linea Guida 11 – Outsourcing
La Linea Guida n. 11 sancisce il principio per cui le imprese di investimento, con riferimento all’esternalizzazione di tutta o parte della Funzione Compliance, devono garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti applicabili affinché la Funzione rimanga permanente, ovvero il fornitore di servizi deve poter svolgere le sue funzioni in modo continuativo.
In ogni caso, l’outsourcing della Funzione Compliance non deve (i) comprometterne la qualità e l’indipendenza, (ii) creare rischi operativi aggiuntivi, (iii) compromettere le attività di controllo interno o (iv) compromettere la capacità dell’azienda di controllare la conformità ai requisiti regolamentari.
Inoltre, è previsto che l’esternalizzazione di tutti o parte i compiti della Funzione di Conformità a soggetti extracomunitari deve essere soggetta a un monitoraggio più attento e in caso di risoluzione contrattuale l’impresa di investimento debba garantire la continuità della Funzione di conformità.
La Linea Guida n. 11 infine prevede che si possa valutare come valido approccio l’esternalizzazione delle proprie funzioni se un’impresa a causa della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, nonché della gamma dei servizi e delle attività di investimento che presta non è conforme al principio di proporzionalità, di cui all’art 22 del Regolamento Delegato MiFID II.
Riesame della Funzione Compliance
Linea Guida 12
La Linea Guida n. 12, secondo anche quanto previsto dall’Art. 7 della Direttiva MiFID II, prevede che l’impresa di investimento per svolgere la propria attività deve ottenere l’autorizzazione da parte dell’Autorità competente. Quest’ultima è tenuta a riesaminare periodicamente le modalità con cui le imprese di investimento intendano rispettare e mantenere i requisiti della Funzione Compliance. L’Autorità competente valuta se la Funzione Compliance disponga di adeguate risorse (umane e non), sia adeguatamente organizzata e siano stati istituiti rapporti gerarchici appropriati.
Nell’ambito del processo di vigilanza continuativa, l’Autorità competente ha il compito di verificare se le misure adottate dalla Funzione Compliance siano appropriate e se tale Funzione adempia in modo adeguato alle proprie responsabilità. Nel caso di variazione del modello organizzativo, l’Autorità competente è tenuta ad approvare tali modifiche sulla base del risk approach.
Infine, è prevista in capo all’Autorità competente l’approvazione del Responsabile Compliance, il quale viene nominato sulla base delle sue conoscenze, competenze ed esperienze, e il riesame periodico di tale qualifica secondo i requisiti MiFID II.
***
Tanto premesso … che fare?
A fronte delle aspettative e dei requisiti previsti dalle menzionate Linee Guida ESMA – ma anche avendo in mente gli interventi di carattere ispettivo e, più in generale le sollecitazioni, le richieste dovute alle Autorità di Vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) ed europee (Banca Centrale Europea) – è possibile identificare taluni mirati (ma critici) interventi, da calibrare in relazione al modello operativo e organizzativo di ciascuna Funzione Compliance.
Di seguito è fornita un’illustrazione di tali interventi articolati in 4 linee di azione:
I. Assessment
Primo e costitutivo passo è procedere con una valutazione – a beneficio degli Organi Aziendali così come suggerito anche di recente da BCE – della maturità del modello organizzativo e operativo nonché dell’efficienza ed efficacia delle attività svolte dalla Funzione Compliance con particolare riferimento ai nuovi requirements ESMA, ma anche avendo riguardo alle altre regolamentazioni applicabili e alle best practice di mercato.
Tale assessment può assumere una portata “tattica” – concentrandosi sui requisiti connessi alle Linee Guida ESMA e configurandosi pertanto come uno strumento per valutare la readiness della Funzione rispetto agli stessi ed enucleando possibili aree di miglioramento – o una visione più “strategica”, di lungo periodo, valutando in maniera più ampia la complessiva attività della Funzione Compliance sui servizi di investimento con particolare enfasi su (i) dimensionamento; (ii) competenze; (iii) strumenti a disposizione per il monitoraggio tramite KRI; (iv) reportistica e flussi informativi tra le Funzioni aziendali; (v) processi e metodologie; (vi) Compliance culture.
II. Salvaguardia dei beni dei Clienti
Un secondo intervento da avviare e che presenta tempistiche molto più stringenti è quello relativo alla “Salvaguardia dei beni dei Clienti” il quale risulta altresì normato a livello italiano dal Regolamento di Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e prevede una prima scadenza il 31 agosto 2020.
Difatti, è richiesto che entro tale scadenza e con periodicità annuale i soggetti incaricati della revisione legale dei conti svolgano un’apposita attività di verifica dei presidi adottati dall’intermediario in materia di Salvaguardia dei beni dei clienti e trasmettano a Banca d’Italia una relazione che illustri tali presidi.
A tal riguardo, la Funzione Compliance è chiamata a verificare il rispetto di tale obbligo nonché a riscontrare l’adozione delle ulteriori previsioni riportate nel suddetto Regolamento, che hanno previsto:
- la nomina di un Responsabile unico degli obblighi di Salvaguardia dei Beni dei clienti;
- l’istituzione e conservazione di apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti;
- l’aggiornamento continuativo e tempestivo delle evidenze, al fine di ricostruire in qualsiasi momento la posizione di ogni cliente e renderle utilizzabili per i controlli dell’audit interno;
- obblighi informativi degli intermediari nei confronti dei clienti;
- un limite quantitativo per le disponibilità liquide detenute presso soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell’intermediario depositante;
- obblighi relativi all’utilizzo di titoli di terzi;
- specifici obblighi di verifica delle attività svolte dalle terze parti coinvolte nei processi di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti, incluse attività di riconciliazione contabile dei conti.
III. Product Governance
Un terzo mirato intervento riguarda l’attività di disegno e implementazione delle soluzioni definite per rispondere ai requisiti normativi inerenti alla Product Governance.
L’introduzione di nuovi requisiti relativi all’ideazione e alla distribuzione degli strumenti finanziari, ha portato sia i manufacturer sia i distributor a dover analizzare e conseguentemente aggiornare i processi di ideazione e distribuzione degli strumenti finanziari in funzione delle caratteristiche e delle esigenze della clientela. Considerando il coinvolgimento sia degli ideatori sia dei distributori, lo scambio informativo efficace tra i suddetti soggetti risulta essere uno degli elementi fondamentali per tutto il ciclo di vita del prodotto. La normativa richiede che venga definito un mercato di riferimento (cd. target market potenziale per i manufacturer / target market effettivo per distributor) positivo e negativo e che lo stesso sia rispettato al momento dell’offerta / vendita dello strumento finanziario. Tale aspetto ha richiesto, infatti, agli intermediari distributori di intervenire sulle procedure di vendita al fine prevedere adeguati controlli automatici.
Il Regolatore ha rafforzato il ruolo della Funzione Compliance, prevedendo una supervisione dell’intero processo di sviluppo e di periodica revisione dei presidi di Product Governance, al fine di consentire un maggior presidio nella fase di produzione e di distribuzione dei prodotti.
Infine, l’orientamento rinvenibile sul mercato fa registrare una sempre più marcata volontà da parte degli operatori più importanti di definire un unico processo di Product Governance capace di sovraintendere e gestire l’ideazione e la distribuzione dei prodotti non solo finanziari, ma anche di quelli assicurativi e di credito. Le disposizioni tempo per tempo emesse dalle diverse Autorità di vigilanza (e invero non sempre totalmente coerenti) hanno spinto alla definizione di organi (i.e. Comitato Nuovi Prodotti), work-flow di processo e strumenti comuni in modo da garantire una omogeneità di azione, assicurando in tal modo una complessiva unitarietà di indirizzo dell’azione commerciale dell’intermediario a prescindere dai prodotti proposti alla clientela e dal canale distributivo utilizzato.
IV. Interventi evolutivi
Last but not least, sulla scia delle novità introdotte dalle Linee Guida qui commentate, è possibile per gli intermediari finanziari valutare l’opportunità di attivare interventi finalizzati a migliorare la complessiva efficacia ed efficienza della Funzione Compliance principalmente attraverso:
- l’implementazione di soluzioni di Business Intelligence per la produzione di dashboard e report a supporto della Funzione Compliance per il monitoraggio nel continuo dei livelli complessivi di rischio di non conformità. Attività finalizzata, principalmente, ad efficientare i tempi di produzione della reportistica della Funzione Compliance, riducendo contestualmente da una parte i rischi operativi e potenziando dall’altra la capacità di analisi grazie all’impiego di strumenti flessibili e dinamici. Gli strumenti di Data Visualization e Business Intelligence oggi agevolmente accessibili consentono di convertire i dati provenienti da diverse fonti in cruscotti interattivi che permettono di effettuare analisi andamentali e dinamiche in tempo reale, trasformando poi le evidenze rilevate in reportistica a supporto della Funzione (i.e. tableau de bord, rendicontazione attività). Il tutto a beneficio delle tempistiche di predisposizione e, soprattutto, della reportistica a disposizione degli Organi Aziendali (i.e. Comitato Rischi, Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione).
- l’identificazione di attività “a basso valore aggiunto” svolte dalla Funzione Compliance e rispetto alle quali è possibile ridurre l’intervento umano attraverso l’implementazione di tecnologie di Robotic Process Automation (RPA). Tali interventi – sempre meno costosi e poco invasivi rispetto all’architettura IT dell’intermediario – consentono di ridisegnare il ruolo del personale Compliance:
– incrementando l’efficienza delle attività svolte, conseguendo in tal modo cospicui risparmi nell’impegno delle risorse da “investire” in attività a maggior valore aggiunto;
– aumentando l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni grazie a un incremento della copertura e della profondità di analisi (e.g. numero campioni e frequenza di verifica). Detto altrimenti, l’RPA agisce come un software sovraordinato rispetto ai sistemi di legacy che, emulando il comportamento umano, consente di eseguire processi in maniera iterativa, controllata e tracciata end-to-end in un ambiente sicuro sull’intera popolazione oggetto della verifica (e.g. ricalcoli ai fini usura, verifica della presenza della documentazione su migliaia di pratiche, et sim.).
Conclusioni
Le nuove Linee Guida riaffermano con forza la centralità della Funzione Compliance nel quadro del Sistema dei Controlli Interni; ruolo che fatalmente è destinato ad accentuarsi in chiave MIFID2 attesa l’accresciuta rilevanza che la gestione del risparmio e i connessi ricavi commissionali presentano nella formazione del risultato d’esercizio dei principali operatori finanziari.
Tale trend – reso ancor più marcato dalla rivoluzione green in corso e dalla conseguente accelerazione nella creazione e distribuzione di prodotti ESG compliant – non può non spingere i soggetti vigilati a ripensare i paradigmi che hanno sinora connotato l’operatività delle Funzioni Compliance al fine di renderli più efficaci e, nel contempo, allinearli ad un contesto di mercato e sociale in costante, rapido e profondo mutamento.