Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato ha pubblicato le proprie massime in materia societaria relative all’anno 2018.
Di seguito si riprendono i testi delle massime pubblicate. Ai link indicati tra i contenuti correlati e possibile accedere all’analisi completa svolta dal Consiglio Notarile.
65/2018 – Liquidazione del socio receduto nelle società di persone, contestuale aumento di capitale ed articolo 2306 c.c..
Nel caso di recesso da una società di persone, la liquidazione di quanto dovuto al socio receduto da parte della società può essere sostenuta con disponibilità preesistenti nel patrimonio sociale ovvero conferite appositamente dagli altri soci. Nel caso tali conferimenti vengano operati al patrimonio della società, nessuna modifica della misura nominale del capitale sarà determinata dalla liquidazione del socio receduto. L’eventuale riduzione del capitale (soggetta all’art. 2306 C.C.) sarà allora connessa al solo scioglimento del rapporto sociale del socio receduto quando non vi sia accordo degli altri soci volto ad accrescere a loro favore la quota di capitale del socio receduto. Nel caso invece tali conferimenti vengano operati dai soci a fronte di un aumento nominale del capitale sociale, strumentale alla liquidazione, la contestuale connessa riduzione della misura di esso finalizzata alla soddisfazione del socio receduto è sottratta al diritto di opposizione di cui all’art. 2306 C.C. in quanto tale riduzione non varia la misura del capitale sociale ante-recesso e non determina alcun pregiudizio dei creditori.
66/2018 – Le partecipazioni sociali a tempo
1. E’ legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni.
2. Il valore di liquidazione delle partecipazioni è liberamente determinabile, poiché non sussistono nella fattispecie né le ragioni di tutela del socio ricorrenti qualora si verifichino cause legali di recesso, né quelle invocate in caso di espulsione dalla compagine sociale per volontà altrui (azioni riscattabili, esclusione, drag along).
67/2018 – Azioni riscattande, prezzo di vendita e patto leonino
Lo statuto di una società per azioni può legittimamente creare categorie di azioni che incorporano il diritto ad ottenere il loro acquisto ad opera di altri soggetti (c.d. azioni riscattande”).
Ai fini della validità delle azioni riscattande non trovano applicazione i limiti previsti per la diversa categoria tipica delle azioni riscattabili (art. 2437-sexies c.c.); lo statuto potrà pertanto prevedere criteri di determinazione del prezzo di vendita più penalizzanti e termini di pagamento meno favorevoli rispetto a quelli indicati per la liquidazione della quota del socio receduto, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c..
Qualora onerati dell’acquisto siano i titolari di altre categorie di azioni, la legittimità della clausola presuppone che la determinazione del prezzo di vendita abbia luogo sulla base di parametri collegati – anche soltanto in parte (purché non irrisoria) – all’effettivo valore della società o, in alternativa, sia inferiore al prezzo di acquisto delle azioni; in caso di prezzo predeterminato a priori in una misura fissa, pari o superiore al prezzo di acquisto, la validità della previsione statutaria presuppone che il diritto al riscatto sia subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative.
Ove, invece, onerata sia la società medesima, la sussistenza dei limiti di legge all’acquisto delle azioni proprie, cui l’operazione dovrebbe essere espressamente assoggettata, è condizione sufficiente ad assicurare la legittimità di qualsiasi previsione statutaria circa la determinazione del prezzo di vendita delle azioni riscattande.
68/2018 – Diritto di prelazione nelle società a partecipazione pubblica
Negli statuti di società a partecipazione pubblica è legittima la previsione di una clausola di prelazione che preveda che, in caso trasferimento di partecipazioni mediante procedure ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione possa essere esercitato al prezzo della proposta di aggiudicazione e che l’aggiudicazione verrà effettuata all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione o dell’inutile decorso del termine per il relativo esercizio.
69/2018 – Strumenti finanziari partecipativi e disciplina statutaria della incidenza delle perdite
(1) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, conservino i diritti patrimoniali e/o amministrativi agli stessi attribuiti anche qualora la riserva del patrimonio netto a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari risulti erosa dalle perdite.
(2) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che la riserva del patrimonio netto costituita a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., venga intaccata dalle perdite soltanto dopo l’erosione di tutte le altre riserve.
(3) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, siano annullati soltanto a seguito dell’annullamento per perdite delle azioni e in misura proporzionale – c.d. pari passu – rispetto a queste ultime.
(4) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che, in caso di erosione per perdite della riserva costituita a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., l’esercizio dei diritti incorporati negli strumenti finanziari partecipativi sia sospeso sino a quando la riserva non venga ricostituita, stabilendo altresì che i futuri utili siano destinati prioritariamente alla ricostituzione di detta riserva.
(5) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, siano destinati ad essere annullati, con conseguente estinzione dei diritti in essi incorporati, qualora la riserva costituita con gli apporti eseguiti a seguito della loro sottoscrizione sia stata erosa in conseguenza di perdite. In questo caso l’annullamento sarà integrale nel caso in cui le perdite abbiamo completamente eroso la riserva, altrimenti sarà proporzionale alla misura dell’erosione.
(6) Lo statuto di una società il cui capitale sia rappresentato da azioni senza indicazione del valore nominale può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, incorporino il diritto di conversione in azioni postergate nella partecipazione alle perdite, sospensivamente condizionato alla erosione per perdite della riserva a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari. Lo statuto potrebbe altresì contemplare una conversione automatica degli strumenti finanziari in azioni senza valore nominale, nei termini sopra indicati, quale conseguenza della erosione della riserva costituita a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi.
70/2018 – L’organo assembleare nella procedura di amministrazione straordinaria
Nell’amministrazione straordinaria delle grandi società di capitali in crisi, il funzionamento della assemblea è sospeso. Le competenze dell’assemblea spettano al commissario o ai commissari, i quali per ragioni di opportunità, previe le necessarie autorizzazioni, possono tuttavia ricorrere all’assemblea per la adozione di singole delibere. Anche in questo caso rimane ferma la responsabilità propria dell’organo commissariale, che è titolare di un ufficio autonomamente preposto alla attività dell’impresa sottoposta alla amministrazione straordinaria. La delibera eventualmente contraria alla proposta del commissario avrà comunque funzione “consultiva”, di modo che il commissario, adeguatamente motivando la sua scelta, potrà scegliere di dare seguito alla modifica statutaria o alla operazione straordinaria proposta alla assemblea, nonostante la bocciatura
71/2018 – Canoni interpretativi degli statuti societari e previsioni statutarie al riguardo
E’ legittima l’introduzione nello statuto di una società di capitali di clausole che dettino regole per la sua interpretazione basate su criteri ermeneutici che prescindano dall’indagine sulla comune intenzione delle parti e del loro comportamento dopo la conclusione del contratto, tali da limitare il processo interpretativo al testo statutario nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio della “buona fede” con esclusione di eventuali elementi riferibili alla volontà storica dei soci e/o comunque “parasociali”.