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Attualità

Le modifiche al codice civile nella legge delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza

21 Novembre 2017

Emidio Tedeschini, dottorando di ricerca in Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed Avvocato presso lo RSM Studio Palea Lauri Gerla

Di cosa si parla in questo articolo

La legge n. 155 del 19 ottobre 2017[1], contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, enuclea all’art. 14 una serie di modifiche alle norme del codice civile, le quali dovranno essere disciplinate nel dettaglio all’interno degli atti delegati che il legislatore dovrà emanare nel termine di 12 mesi. L’introduzione di tali novità si rende necessaria al fine di adeguare l’impianto codicistico ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega ed al fine di dare attuazione alla medesima.

1. Le modifiche in tema di azioni di responsabilità ed assetti organizzativi

La prima rilevante modifica – così come le altre novità, volte principalmente a favorire l’emersione e la gestione anticipata della crisi, obiettivo primario dichiarato della riforma – riguarda l’estensione alle società a responsabilità limitata della norma di cui all’art. 2394 c.c., prevista per le s.p.a., la quale permette l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori anche da parte dei creditori sociali, nel caso in cui il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Pur non essendo attualmente prevista a livello normativo, stante il mancato espresso richiamo a seguito della riforma del diritto societario del 2003, l’applicabilità della norma in oggetto anche alle s.r.l. era stata tuttavia ritenuta ammissibile, entro certi limiti, da una parte della dottrina e della giurisprudenza.

Oltre a ciò, al fine di coordinare le diverse regole che disciplineranno l’azione di responsabilità all’interno della riforma del diritto fallimentare, sia nell’ambito della procedura di concordato preventivo[2], che in quella di “liquidazione giudiziale[3] (termine con il quale la riforma indica la procedura che andrà a sostituire l’attuale procedura di fallimento), al legislatore delegato viene demandato il compito di disporre l’abrogazione dell’art. 2394-bis c.c.. L’eliminazione di tale norma, introdotta con la riforma del diritto societario del 2003, in verità, è giustificata dal fatto che il contenuto della stessa è teso semplicemente a confermare quanto già previsto dalle diverse normative di settore, ovvero che, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità spettano direttamente al curatore del fallimento, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario.

Infine, come corollario dell’introduzione delle nuove procedure di allerta e di composizione della crisi, il legislatore delegato dovrà rafforzare le misure di governance volte a prevenire la crisi (art. 14, comma 1, lett. b), legge delega), prevedendo un duplice obbligo per l’imprenditore e per gli organi sociali: da un lato, infatti, dovranno essere istituiti “assetti organizzativi adeguati” al fine di permettere la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale e, dall’altro, detti soggetti dovranno attivarsi per l’adozione tempestiva degli strumenti previsti dalla riforma stessa per il superamento di tale crisi.

2. Le novità in materia di scioglimento della società

Rilevanti modifiche si riscontrano anche con riferimento alle norme che disciplinano lo scioglimento delle società di capitali, le quali vengono integrate al fine di colmare alcune delle lacune presenti nell’ordinamento. In particolare, la legge delega prevede che la sottoposizione ad una procedura di liquidazione giudiziale debba essere qualificata come causa di scioglimento della società. In verità, l’assoggettamento alla procedura fallimentare era già individuata quale causa di scioglimento per le s.p.a. ante riforma del diritto societario del 2003[4], ma in sede di riformulazione delle cause di scioglimento per tutte le società di capitali, attualmente raggruppate all’interno dell’art. 2484 c.c., il riferimento alla dichiarazione di fallimento era venuto meno, pur rimanendo tuttavia in vigore per le società di persone (art. 2308 c.c.). Di qui la necessità di rendere il sistema omogeneo, includendo anche tale nuova ipotesi di scioglimento.

Sulla scia delle novità legislative che mirano a rafforzare l’incentivazione dell’emersione anticipata della crisi, la legge delega introduce inoltre la possibilità di sospendere le cause di scioglimento relative alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e di perdita di capitale sociale (artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c.) nel caso in cui siano state attivate le misure previste dalle procedure di allerta e di composizione della crisi, nonché dagli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata della crisi. L’attivazione delle misure appena citate, consente altresì la facoltà di sospendere anche i correlati obblighi posti a carico degli organi sociali in caso di: (i) riduzione del capitale per perdite[5]; (ii) riduzione del capitale al di sotto del limite legale[6]; (iii) gestione dell’impresa nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento[7].

Le previsioni dettate in tema di responsabilità degli amministratori e di scioglimento delle società vengono, infine, ulteriormente precisate con la delega al legislatore avente ad oggetto la definizione dei “criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di amministrazione” nell’ambito della gestione della società, successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento (art. 14, comma 1, lett. e), legge delega). Ai sensi dell’art. 2486 c.c. gli amministratori, infatti, una volta accertata l’esistenza di una causa di scioglimento, non cessano dalla loro carica, ma conservano il potere di gestire la società sino al momento della consegna dei libri sociali ai liquidatori. Il suddetto potere gestorio, tuttavia, è finalizzato esclusivamente alla “conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale” e, dunque, gli amministratori sono responsabili di tutti i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per tutti gli atti o le omissioni compiute in violazione di tale finalità conservativa. In tale ambito, si inserisce la novità in commento, la quale mira a fare chiarezza sulla quantificazione del danno risarcibile nelle cause promosse contro gli amministratori, stante la mancanza di un’uniformità di opinioni in dottrina ed in giurisprudenza.

3. La disciplina dei controlli nelle S.r.l.

Sul versante dei controlli, con riferimento alle società a responsabilità limitata vengono introdotte molteplici e rilevanti novità che mirano a rafforzare il ruolo dei soggetti deputati a svolgere l’attività di vigilanza[8].

In quest’ottica, in primo luogo viene prescritta l’estensione dell’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 14, comma 1, lett. g), legge delega). Attualmente la normativa prevede che tale obbligo sorga in tre ipotesi, ovvero nel caso in cui la società: a) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata. Ebbene, le novità racchiuse nella legge delega intervengono sulla terza ipotesi di nomina obbligatoria, prevedendo una drastica riduzione dei limiti di cui alla precedente lett. c) ed in particolare: 1) il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro alla soglia pari a 2 milioni di euro; 2) il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro alla soglia pari a 2 milioni di euro; 3) il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene anch’esso ridotto da 50 unità a 10 unità.

Il rafforzamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, è reso ancor più evidente da alcune ulteriori previsioni: da un lato, sarà sufficiente superare anche uno dei limiti dimensionali appena citati – mentre l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre – e, dall’altro, tale obbligo cesserà solamente ove per tre esercizi consecutivi nessuno di tali limiti venga superato (art. 14, comma 1, lett. i) legge delega) – diversamente dalle norme attualmente in vigore che prevedono la cessazione dell’obbligo in caso di mancato superamento dei limiti solamente per due esercizi consecutivi.

Ampliato risulta, infine, il novero dei soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, ma la stessa non avvenga entro i termini previsti dalla legge: in tal caso la segnalazione al tribunale potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto attualmente dall’ultimo comma dell’art. 2477 c.c.) ma, altresì, quale elemento di novità, da parte del conservatore del registro delle imprese (art. 14, comma 1, lett. h), legge delega).

L’impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rinvigorito con l’introduzione nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f), legge delega), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. in tema di denunzia al tribunale ad opera dei soci o dell’organo di controllo nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”. L’applicabilità della norma in oggetto alle società a responsabilità limitata fino ad oggi era ampiamente controversa sia in dottrina che in giurisprudenza in quanto, da un lato, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, era venuta meno la norma di cui all’art. 2488, comma 3, c.c., la quale prevedeva espressamente l’estensione dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle s.r.l. e, dall’altro, l’introduzione in tale tipologia di società di specifici diritti in capo ai soci non amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c., (quali, ad esempio, la possibilità di richiedere provvedimenti cautelari quali la revoca dell’amministratore), aveva portato a ritenere che tale estensione fosse preclusa.



[1] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 254 del 30 ottobre 2017.

[2] Cfr. art. 6, comma 2, lett. a), legge delega, il quale, nell’ambito delle procedure concordatarie, richiede al legislatore delegato di “esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali”. Per una panoramica più ampia delle problematiche relative alle diverse tipologie di concordato si veda Abriani, Nel concordato liquidatorio azione agli organi della procedura, in Il focus del Sole 24 Ore n. 30 dell’8 novembre 2017.

[3] Si pensi all’art.7, comma 5, lett. a), legge delega, in virtù del quale, negli atti delegati disciplinanti la procedura di liquidazione giudiziale, verrà prevista la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire le diverse azioni di responsabilità previste dalla normativa.

[4] In quanto enucleata dalla precedente formulazione dell’art. 2448 c.c., e ritenuta applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo di cui all’art. 2497 c.c. ante riforma.

[5] Obbligo in capo ad amministratori e sindaci, a fronte di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale le quali non risultino diminuite a meno di un terzo nell’esercizio successivo, di attivarsi richiedendo al tribunale la riduzione del capitale nel caso in cui l’organo che approva il bilancio non vi provveda (artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, commi 4 e 5, c.c.) e l’obbligo in capo agli amministratori di provvedere alla delibera di riduzione del capitale di cui al punto precedente nel caso in cui lo statuto o una deliberazione assembleare abbia attribuito agli stessi la facoltà di deliberare tale riduzione del capitale (artt. 2446, comma 3 e 2482-bis, comma 6 c.c.).

[6] Obbligo per l’organo amministrativo di convocare l’assemblea per deliberare la riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale sociale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

[7] Obbligo per gli amministratori di gestire società ai soli fini conservativi (art. 2486 c.c.).

[8] Si tenga presente anche l’introduzione di nuovi specifici obblighi in capo all’organo di controllo nell’ambito delle procedure di allerta e composizione della crisi, consistenti nell’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo “dell’esistenza di fondati indizi della crisi” ed, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’istituendo organismo di composizione assistita della crisi (si veda art. 4, comma 1, lett. c), legge delega) A tal riguardo occorre segnalare che la riforma individua anche specifiche esimenti in capo al collegio sindacale nel caso in cui provveda tempestivamente alle segnalazioni appena descritte, prevedendo che non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori “per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successive alla predetta segnalazione” (art. 4, comma 1, lett. f), legge delega).

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