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Attualità

Le modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

22 Febbraio 2021

Francesco Assegnati e Federica Stefania Rota, CBA

La Banca d’Italia ha emanato (Provv. 16/02/2021) l’aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio, così integrando le previsioni che disciplinano il servizio di gestione collettiva.

L’aggiornamento giunge all’esito di una consultazione emanata lo scorso luglio ed interviene su tematiche disomogenee tra loro, ma nella prospettiva di recepire talune istanze sollevate dalla prassi operativa e rimuovere alcuni ostacoli al ricorso agli OICR, nonché uniformare le previsioni ai più recenti Orientamenti dell’ESMA.

Volendo sintetizzare a beneficio di una panoramica le modifiche, le stesse interessano in massima parte gli OICR non riservati, in minima parte quelli riservati e, nell’ambito di questi, di interesse attuale risulta essere l’eliminazione del limite di concentrazione verso una medesima controparte per gli investimenti in crediti.

Con miglior dettaglio e senza pretesa di esaustività, il Provvedimento di modifica, che entrerà in vigore nei prossimi giorni:

  • chiarisce la possibilità del pagamento differito e graduale delle commissioni di sottoscrizione;
  • precisa la facoltà del gestore di sospendere, in “circostanze eccezionali di mercato” il diritto al rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti;
  • inserisce a carico dei gestori dell’obbligo di effettuare prove di stress di liquidità in osservanza degli Orientamenti ESMA del luglio scorso;
  • semplifica talune previsioni con la finalità di facilitare la diffusione e l’impiego di FIA italiani chiusi come “canale di finanziamento all’economia reale”:
    – sopprimendo l’obbligo per i gestori italiani di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2% del valore complessivo netto iniziale del FIA;
    eliminando il limite di concentrazione verso una medesima controparte per gli investimenti in crediti nei FIA chiusi riservati.

Quanto al pagamento delle commissioni di sottoscrizione, l’Autorità chiarisce che lo stesso può avvenire anche in modo differito rispetto al momento inziale. Nel caso in cui esse siano prelevate dal gestore gradualmente, in un arco temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte, è necessario che: (i) il regolamento indichi (a) chiaramente e precisamente l’ammontare della commissione (che dovrà essere espresso in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa, nonché (b) disciplini il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo ad esempio, anche a valere sul rimborso delle quote; e (ii) il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita che non potrà essere superiore all’orizzonte temporale del fondo.

Come chiarito dal regolatore medesimo, la disposizione non prescrive quindi una modalità specifica per il recupero delle commissioni di sottoscrizione differite, lasciando al gestore la facoltà di identificare la modalità di prelievo più opportuna che, tuttavia, dovrà essere dettagliata in modo chiaro e preciso nel regolamento di gestione per garantire ex ante all’investitore di prenderne visione e comprendere in modo chiaro l’effettivo costo del servizio di gestione.

Sulla sospensione temporanea del diritto al rimborso di OICVM e FIA aperti, alla formulazione originaria prevista nello schema di regolamento di cui all’Allegato V.1.1, per cui tali eventi risultano riferiti a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all’interesse dei partecipanti (la c.d. “Formulazione 1”), viene oggi aggiunta una seconda ipotesi, alternativa a quella già presente, che consente alla SGR di sospendere per un periodo (in ogni caso non superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote, nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore a non meno del 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all’andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti (la “Formulazione 2”).

La durata complessiva delle sospensioni del diritto al rimborso riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale non può mai essere superiore ad un mese. Sul punto, Banca d’Italia chiarisce che la SGR può avvalersi di detta facoltà in più occasioni consecutive che siano riconducibili al medesimo evento eccezionale, la cui durata massima complessiva non può superare il periodo di un mese, conteggiando a tali fini solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.

Rientra pertanto nella responsabilità dei gestori individuare e precisare nel regolamento/statuto dell’OICR i casi di natura eccezionale nei quali è possibile sospendere il diritto al rimborso delle quote, nonostante alcuni operatori avessero lamentato l’eccessiva genericità del rinvio all’andamento dei mercati, evidenziando come, nella prassi, spesso il regolamento dello strumento riprenda pedissequamente le disposizioni attuative senza entrare in casistiche specifiche. Il monito implicito ai gestori sembra essere quello di meglio dettagliare le previsioni del regolamento dell’OICR per rendere certo e trasparente il ricorso a tale facoltà.

Con riferimento alle prove di stress di liquidità, viene introdotta nell’ambito delle norme di contenimento e frazionamento del rischio, ed in particolare nel sistema di gestione dei rischi, l’indicazione generale – e da modulare in relazione al principio di proporzionalità – che i gestori di OICR si dotino di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità ed effettuino prove di stress di liquidità per fronteggiare i rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato che possano avere effetti negativi per il fondo. Il Provvedimento rinvia agli Orientamenti dell’ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16.07.2020 (ESMA34-39-897), che si pongono la finalità di aumentare la coerenza delle norme e, in alcuni casi, la frequenza delle predette prove di stress già avviate, nonché di promuovere la vigilanza convergente delle prove di stress di liquidità da parte delle autorità nazionali competenti.

Viene inoltre introdotta (I) nell’ambito della vigilanza informativa ed in particolare delle comunicazioni alla Banca d’Italia, la previsione che quest’ultima possa richiedere a SGR, SICAV e SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidità per contribuire a dimostrare la capacità del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress e (II) la responsabilità di sorveglianza in capo ai depositari e l’onere della verifica del programma delle prove per accertare che i gestori dispongano di procedure documentate per il proprio programma di prove di stress di liquidità.

Le modifiche ai regolamenti dei fondi che sono finalizzate ad adottare una delle formulazioni previste all’Allegato V.1.1, sono approvate in via generale e hanno efficacia immediata.

Venendo infine alle modifiche apportate in materia di FIA chiusi, viene eliminato l’obbligo per i gestori italiani di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2% del valore complessivo netto iniziale del FIA. L’abrogazione di detto obbligo, che configura in sostanza l’armonizzazione con le normative di altri paesi europei che si auspica possa incidere sulla competitività con gli OICR retail esteri, è volta a rimuovere un ostacolo alla istituzione di FIA non riservati dovuta all’immobilizzo di ingenti risorse del gestore.

Come anche AIFI ha avuto modo di osservare nell’ambito della consultazione, l’obbligo rimosso non riservava tutele aggiuntive alla clientela, in particolare rispetto ad una prassi comunque invalsa, quantomeno per i FIA chiusi mobiliari ma non del tutto sconosciuta anche ai FIA immobiliari, del co-investimento da parte del gestore in ottica di rafforzamento dell’allineamento degli interessi.

Sempre con riferimento ai FIA chiusi, l’Autorità di Vigilanza aveva posto in consultazione l’innalzamento al 20% del limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso una stessa controparte previsto nella misura del 10% del totale delle attività del FIA e l’eliminazione del medesimo limite previsto per i FIA riservati fissato nel 10% del complessivo commitment (versato e ancora da richiamare) raccolto per il FIA.

Lo stesso Studio CBA ha partecipato alla consultazione proprio per portare alla attenzione del regolatore la propria esperienza e perorare la causa della disapplicazione dei predetti limiti prudenziali vigenti in particolare ai Fondi di Ristrutturazione in quanto tali, peraltro, non propriamente riconducibili ai “fondi che investono in crediti”, in quanto non giustificabili alla luce della loro peculiare filosofia gestoria – e successiva elaborazione delle modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva.

Ad esito della consultazione, Banca d’Italia, sebbene la proposta abbia raccolto i favori degli operatori che hanno partecipato alla consultazione, ha ritenuto esclusivamente di rimuovere il vincolo con riferimento ai FIA che investono in crediti riservati ad investitori professionali ed agli altri investitori previsti dal DM 30/2015, mantenendo (per ora) immutata la previsione dettata per i FIA retail. Dirimente al riguardo risulta essere stato il parere reso da Consob con riferimento ai FIA retail che ha indotto l’Autorità a rinviare a miglior approfondimento la questione in relazione al mercato dei prodotti destinati a soggetti non professionali.

L’intervento si auspica possa incrementare le opportunità di accesso al credito, affiancando questi strumenti le forme di credito tradizionale, esigenza già sentita nel recente passato e vieppiù sensibilizzata nell’attuale momento storico.

L’eliminazione del vincolo normativo per i FIA che investono in crediti riservati non comporta infatti necessariamente l’assenza di diversificazione, ma ne consegna l’onere di definizione alla contrattazione tra gestore e investitori che si assume abbiano un grado qualificato di comprensione dei rischio della concentrazione degli investimenti, così come già avviene per le altre tipologie di FIA riservati e nel rispetto del principio generale dettato per gli stessi che prescrive l’esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

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