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Attualità

Le modifiche apportate al Regolamento Crowdfunding: i sottoscrittori delle offerte

18 Novembre 2019

Lorenzo Macchia, Studio Legale Zitiello Associati

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Come noto, il legislatore italiano è intervenuto a fine 2018 estendendo l’ambito oggettivo di applicazione della normativa italiana in tema di raccolta di capitali tramite portali on-line al c.d. lending crowdfunding.

In ragione della modifica agli artt. 1, comma 5-novies e 110-ter del TUF, l’attività dei gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line è stata ampliata alle offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito delle piccole e medie imprese.

Al fine di dare attuazione alle novità introdotte nel TUF la Consob, previa consultazione pubblica, in data 10 ottobre 2019 ha deliberato le modifiche al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592/2013 (di seguito “Regolamento”).

2. I sottoscrittori delle offerte

L’esame della disciplina in materia di offerte equity e lending crowdfunding tramite i portali on-line autorizzati da Consob non può che muovere da un’attenta analisi dei soggetti legittimati a partecipare alle offerte promosse.

Il comma 1-ter dell’art. 100-ter del TUF prevede che la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito tramite portali on-line è riservata, nei limiti previsti dal codice civile, agli investitori professionali rimettendo a Consob il compito di individuare altre particolari categorie di investitori autorizzati a partecipare ad operazioni di lending crowdfunding tramite portali on-line.

In tale contesto si sono inserite le modifiche all’art. 24 del Regolamento. La Consob ha, infatti, previsto che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito deve essere riservata, oltre che a investitori professionali e a particolari soggetti, indicati al comma 2 del medesimo art. 24 del Regolamento, anche a investitori non professionali:

  1. che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;
  2. che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un’offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
  3. che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

Si ricorda che la sottoscrizione di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, invece, sono aperte al pubblico indistintamente salvo il limite del 5% destinato a investitori professionali o a fondazioni bancarie o a incubatori di start-up innovative o ai c.d. investitori a supporto delle piccole e medie imprese.

Delineate le categorie di soggetti che possono accedere ai portali on-line al fine di sottoscrivere le offerte di crowdfunding ivi promosse, si è posto il tema relativo all’adesione alle offerte di soggetti residenti all’estero.

Non esiste (ancora) ad oggi una normativa europea che disciplini il crowdfunding e la regolamentazione di tale fenomeno, rientrando tra i casi di esenzione dell’applicazione della Direttiva 2014/65/UE (MIFID 2), è lasciata ai singoli Stati membri.

Come chiarito anche da Consob il Regolamento ha portata domestica e, dunque, l’adesione alle offerte attraverso portali on-line autorizzati in Italia è riservata agli investitori residenti in Italia e al gestore del portale è preclusa la sollecitazione agli investitori residenti in altri Paesi UE.

In sede di pubblica consultazione sono state chieste a Consob delucidazioni circa la possibilità, per soggetti residenti in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), di sottoscrivere di propria iniziativa tali offerte attraverso il meccanismo della c.d. reverse solicitation.

L’Autorità di Vigilanza, stimolata sul punto, ha chiarito che in caso di reverse solicitation non è escluso che gli investitori residenti in altri Paesi UE possano sottoscrivere le offerte; tuttavia, ha precisato, che in assenza di un quadro giuridico armonizzato a livello europeo, tale possibilità dipende dal diritto nazionale vigente nello Stato dove risiede il potenziale investitore.

Fermo restando l’ipotesi dell’autonoma e non sollecitata richiesta da parte di soggetti non residenti in Italia di sottoscrivere le offerte, possiamo concludere che, al momento, in attesa di una normativa comunitaria in materia, qualora il gestore di un portale on-line volesse invece promuovere le proprie offerte anche al di fuori dei confini nazionali, esso avrebbe due possibilità:

  1. dovrebbe essere autorizzato nei vari Stati membri in cui è interessato ad operare;
  2. nel caso in cui tale gestore sia un intermediario italiano o UE autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento, quest’ultimo potrebbe avvalersi del portale on-line autorizzato in Italia per rivolgersi verso investitori residenti in altri Stati membri UE mediante l’ottenimento dell’autorizzazione ad operare in regime di libera prestazione dei servizi all’interno del quadro normativo MIFID 2.
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