Le notizie di stampa costituiscono elemento indiziario da cui poter trarre – assieme ad altri – la prova della sussistenza della scientia decoctionis, elemento della cui esistenza il curatore deve fornire prova nei casi di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, L.F.
Mediante la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione ha ribadito che, pur in assenza di un dovere di lettura della stampa, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) è solita consultare la stampa ed informarsi da quanto essa pubblica. Tale tendenza, rappresentando l’id quod plerumque accidit, consente, pertanto, di ritenere che le notizie di stampa possano costituire elemento indiziario ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova summenzionato.