L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 3 del 16 febbraio 2024, ha fornito istruzioni operative circa le novità in materia di imposte indirette, introdotte recentemente:
- dalla legge di bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213)
- dal decreto Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191)
- dal decreto Salva-infrazioni (decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103).
In sintesi, le modifiche all’IVA e alle altre imposte indirette per l’anno 2024, sulle quale fa il punto la Circolare pubblicata, concernono:
- Prodotti per l’infanzia e igiene femminile: l’aliquota IVA è stata ridotta al 5%, alleggerendo il carico fiscale su alcuni beni essenziali; invece, alcuni prodotti per l’infanzia e l’igiene femminile precedentemente soggetti a un’aliquota ridotta del 5%, sono ora soggetti a un’aliquota aumentata;
- Pellet: prevista una proroga dell’IVA agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024, per sostenere l’uso di energie rinnovabili;
- Soggetti non UE: introdotto uno sgravio IVA per incentivare gli acquisti in Italia da parte di turisti extra-europei;
- Veicoli da Vaticano o San Marino: specificati gli adempimenti IVA per l’importazione di veicoli e le procedure; è prevista in particolare la riduzione del valore minimo dei beni ceduti da 154,94 euro a 70 euro per le cessioni destinate all’uso personale o familiare da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell’UE;
- IVAFE: l’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE), a decorrere dal 2024, è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo;
- Enti sportivi: introdotte esenzioni e agevolazioni fiscali (sull’imposta di registro dovuta in relazione a modifiche statutarie);
- Agevolazione “prima casa” (imposta di registro al 2%) per gli italiani che si siano trasferiti all’estero per ragioni di lavoro, abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni ed abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento: sganciando l’agevolazione dal requisito della cittadinanza italiana, si risulta pertanto facilitato l’investimento immobiliare in Italia.