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Attualità

Le novità alla disciplina del mercato elettrico di implementazione del market coupling

6 Ottobre 2016

Rosaria Arancio, Macchi di Cellere Gangemi

Decreto del 21 settembre 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 223 di approvazione delle modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico e Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 501/2016/R/EEL di approvazione delle modifiche al Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine

1. Introduzione

Il Decreto 21 settembre 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 223 (“D.M. 21 settembre ­2016”) e la Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”) n. 501/2016/R/EEL (“Delibera 501”) hanno approvato, rispettivamente, le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (“TIDME”) e al Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine (“Regolamento PCE”) (cfr. contenuti correlati).

Le modifiche in esame, introdotte a seguito di una consultazione avviata dal Gestore dei Mercati Energetici (“GME”) nel 2014, si inseriscono nel processo di integrazione del mercato elettrico italiano al disegno dei mercati europei nell’ambito dell’implementazione del c.d. market coupling sulle frontiere italiane che porterà ad un assetto in virtù del quale tutti i mercati del giorno prima europei saranno risolti contestualmente come se facessero parte di un unico più esteso mercato zonale secondo il Target Model delineato dal regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (“Regolamento CACM”).

L’obiettivo del coupling dei mercati richiede, pertanto, tra i vari adeguamenti tecnico-operativi, che i prezzi di tutti i mercati elettrici europei partecipanti siano omogenei e confrontabili e, dunque, necessariamente, presentino tempistiche di pagamento idealmente identiche.

I cambiamenti introdotti dal DM e dalle Delibera citati riguardano, infatti, principalmente l’allineamento delle tempistiche di settlement su Mercato del Giorno Prima (“MGP”), Mercato Infragiornaliero (“MI”) e PCE, a quella delle altre borse elettriche europee.

2. Principali modifiche

2.1. Mercati interessati

Le modifiche in commento riguardano il Mercato Elettrico, esclusivamente con riferimento ai due segmenti MGP e MI, e la Piattaforma su cui vengono registrati i contratti a termine di compravendita di energia elettrica (c.d. PCE).

I due distinti binari di approvazione delle modifiche in commento sono motivati dall’impostazione normativa per cui le modifiche al TIDME, richiedono, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, l’approvazione ministeriale previo parere dell’AEEGSI mentre le modifiche al Regolamento PCE, in virtù di quanto disposto dal D.M. 20 luglio 2004 sono approvate direttamente dall’AEEGSI.

Le modifiche approvate con il DM e la Delibera suddetti saranno efficaci a decorrere dalla data, non successiva al 1 gennaio 2017, che verrà comunicata dal GME con congruo anticipo mediante avviso agli operatori pubblicato sul sito Internet.

2.2. Tempistiche di settlement

Nell’ottica di una progressiva armonizzazione delle regole dei mercati europei, si è stabilito che i termini di pagamento su MGP, MI e presso la PCE siano anticipati portando la fase di settlement dall’attuale cadenza mensile (M+2) a una cadenza settimanale (W+1).

L’intervento non porta ancora ad un completo allineamento alle tempistiche di settlement adottate nella maggior parte degli altri mercati europei, in cui la regolazione dei pagamento è effettuata il 2° giorno successivo al termine di chiusura della sessione dei mercato (D+2) ma consente già di beneficiare di una riduzione del fabbisogno finanziario del GME per far fronte ai pagamenti cross-border nonché del relativo rischio in capo al GME.

Le modifiche introdotte al TIDME e al Regolamento PCE rinviano a quanto previsto nel dettaglio in materia di pagamenti le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (“DTF”) emanate dal GME, che costituiscono le norme attuative e procedimentali delle previsioni dei regolamenti dei mercati gestiti dal GME.

Nel Regolamento PCE viene così eliminato ogni riferimento al “mese di calendario” come periodo di liquidazione delle partite economiche e sostituito con il generico riferimento al “periodo di settlement” stabilito nelle DTF.

Saranno le DTF, nella versione aggiornata che il GME renderà disponibile, ad attuare sotto il profilo operativo i nuovi termini di pagamento e le relative procedure (ivi incluse le tempistiche per eventuali contestazioni).

2.3. Modalità di pagamento

Il regolamento dei pagamenti relativi alle posizioni nette a debito nei confronti del GME avverrà tramite il SEPA Direct Debit Business to Business (“SDD B2B”) che consente di disporre all’interno dei Paesi SEPA (tutti i paesi UE e, inoltre, Svizzera, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Lichtenstein purché si tratti di transazioni aventi come moneta l’euro) incassi sulla base di un preventivo mandato tra debitore e creditore. In base a tale strumento di pagamento il termine ultimo per il regolamento delle disposizioni stornate è fissato a due giorni lavorativi interbancari dalla data di accettazione, ne discende che solo in tale momento si perfeziona l’accredito dell’importo sul conto del GME e le relative garanzie potranno essere svincolate.

Al fine di implementare il sistema SDD B2B, si prevede che già alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni nell’elenco operatori tenuto dal GME , l’operatore alleghi una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SDD B2B, gli importi dovuti dall’operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF. I mandati dovranno essere conformi al modello fornito dal GME.

E’ prevista una fase di testing di tale sistema di pagamento senza che ciò comporti l’utilizzo dello stesso prima dell’entrata in vigore delle nuove tempistiche di settlement.

2.4 La distinzione tra operatori PA e altri operatori

La revisione del TIDME e del Regolamento PCE in funzione della riduzione delle tempistiche di settlement in MGP. MI e sulla PCE introduce, inoltre, una distinzione tra gli operatori pubbliche amministrazioni (“operatore PA”) e gli operatori diversi dalle pubbliche amministrazioni al fine di tenere conto delle specifiche norme vigenti in materia di fatturazione alle pubbliche amministrazioni.

In tale contesto si prevede che gli operatori PA presentino garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero contante da versare sul conto corrente del GME e che il GME soddisfi i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle DTF, utilizzando fino a capienza il suddetto deposito infruttifero.

3. Ulteriori disposizioni e diritto di recesso

Il comunicato con cui il GME ha reso nota l’approvazione delle modifiche al TIDME e al Regolamento PCE specifica che le transazioni concluse nei due mesi antecedenti all’entrata in vigore del settlement settimanale manterranno le modalità e tempistiche di fatturazione e pagamento vigenti alla data di conclusione.

Si precisa inoltre, con riferimento alle operazioni concluse su MGP e MI, che il settlement delle posizioni nette a seguito delle operazioni di fatturazione avverrà in 4 rate mensili di pari importo regolate a partire dal mese di avvio del settlement settimanale, mentre il corrispettivo per l’assegnazione dell’utilizzo della capacità di transito (“CCT”) sulla PCE verrà regolato interamente in base alle tempistiche e modalità vigenti nel periodo di riferimento.

Tutti gli operatori già aderenti ai mercati interessati dalle modifiche possono esercitare il diritto di recesso secondo quanto previsto dal Contratto di adesione al mercato elettrico e del Contratto di adesione alla PCE, entro quindici giorni dalla pubblicità legale delle modifiche alla Disciplina ME ovvero al Regolamento PCE. Decorso tale termine ovvero nel caso in cui, in pendenza dello stesso, gli operatori pongano in essere negoziazioni sul ME o registrazioni sulla PCE le modifiche si intenderanno accettate.


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