La pubblica consultazione e la Direttiva IORP2
Il 24 luglio 2018 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha avviato una (invero breve) pubblica consultazione per richiedere osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato al provvedimento predisposto in attuazione della Direttiva 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 “relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali” (“IORP 2”), che rimarrà aperta fino al 10 agosto 2018 (cfr. contenuti correlati).
Il termine di recepimento della Direttiva IORP2 è fissato al 13 gennaio 2019, e da tale data la IORP2 sostituirà integralmente la precedente Direttiva 2003/41/CE (IORP), che costituiva la principale fonte di “armonizzazione” tra modelli e schemi pensionistici della UE.
La bozza di provvedimento in consultazione (la “Bozza”) introduce alcune importanti modifiche ed aggiornamenti al D.lgs. 252/2005 (recante il testo principale della legislazione italiana in tema di forme pensionistiche complementari), ed in minima parte comporta alcune revisioni (di stampo eminentemente definitorio) anche al Codice delle Assicurazioni Private.
Le finalità perseguite dalla IORP 2 sono notevoli, e mirano a creare le condizioni per un mercato realmente “unico”, con regole certe ed essenzialmente livellate in tutta la UE, per le forme pensionistiche complementari. Per fare ciò con la IORP2 si è cercato di rimuovere gli ostacoli presenti, a livello legislativo dei singoli paesi dell’Unione, sulla possibilità per i Fondi Pensione di “spostarsi” liberamente da una giurisdizione ad un’altra, ovvero di spostare i propri asset, garantendo agli iscritti ed al pubblico dei risparmiatori della UE un quadro normativo armonizzato. IORP 2 non si occupa, invece, di singoli “prodotti” pensionistici di investimento e della possibilità di essere offerti e/o sottoscritti indistintamente da investitori di vari paesi della UE; su tale argomento, a breve dovrebbe trovare la luce il nuovo Regolamento PEPP (Pan European Personal Pension products).
La Bozza in consultazione
La Bozza predisposta per implementare la Direttiva IORP2 nel nostro ordinamento prevede l’introduzione di una serie di modifiche ed aggiornamenti al D.lsg. 252/2005. Tuttavia è bene sottolineare come, in linea di principio, non si tratti di una vera e propria “rivoluzione” del testo normativo, e ciò anche grazie al fatto che la legislazione italiana in tema di Forme Pensionistiche complementare era già più stringente ed in un certo senso “avanzata” rispetto ai requisiti posti dalla direttiva IORP.
Vi sono delle novità importanti in tema di organizzazione, controllo e di funzioni direttive dei Fondi Pensione che dovranno essere tenute in considerazione da tutte le forme pensionistiche e che richiederanno un’attenta attività di recepimento. Altre previsioni, invece, riguarderanno più da vicino solo quei fondi pensione interessati ad attivare forme di gestione e/o di strutturazione delle attività su basi cross-border.
Inoltre, vi è un ulteriore innalzamento dei poteri e dei compiti di vigilanza della COVIP, la quale sarà chiamata a ricevere e gestire una notevole mole di informazioni da parte dei Fondi Pensione, inclusi quelli che, sebbene autorizzati in un altro Paese d’origine, opereranno nel nostro Paese in via transfrontaliera.
Da ultimo, ulteriori passi in avanti sono fatti per garantire la più ampia trasparenza informativa e la confrontabilità delle informazioni di carattere legale e finanziario della forma pensionistica nei riguardi dei potenziali e degli effettivi aderenti; su tale aspetto, per la prima volta è contenuta un’espressa menzione delle informazioni sulle modalità con cui la politica di investimento di un fondo pensione tenga in considerazione di “fattori ambientali, sociali e di governo societario” (i c.d. fattori “ESG” che sono ormai spessissimo richiamati a diversi livelli da parte di molti investitori istituzionali).
Le “funzioni fondamentali”
Andando più nel concreto, di particolare attenzione sono i nuovi articoli 4-bis, 5, e poi da 5-bis a 5-nonies che la Bozza mira ad introdurre nel D.lgs. 252/2005. Si tratta di previsioni che regolano, in maniera puntuale i requisiti per un buon sistema di governance della forma pensionistica ed i meccanismi di funzionamento e le attribuzioni per le c.d. “funzioni fondamentali”, quali la funzione di gestione del rischio, quella di revisione interna e quella attuariale (quest’ultima in presenza di determinate condizioni); inoltre sono introdotte specifiche previsioni e una procedimentalizzazione dedicata per le esternalizzazione di funzioni o servizi da parte di fondi pensione verso soggetti terzi (similmente a quanto già oggi avviene per banche o intermediari finanziari).
A ben vedere, tutti i suddetti principi sono mutuati dalle esperienze della più recente regolamentazione degli intermediari finanziari, e per alcuni aspetti anche da quelli bancari e assicurativi. Di certo vi è che la nuova legislazione punta ad avvicinare quanto più possibile le forme pensionistiche complementari agli altri intermediari vigilati, e ciò essenzialmente per due motivi (i) per cercare di innalzare il livello di controllo e di trasparenza nel settore, e (ii) per attuare un “livellamento complessivo” della regolamentazione che possa consentire alle forme pensionistiche di poter beneficiare delle migliori prassi e delle esperienze positive già affermatesi nel corso degli ultimi anni nel campo della supervisione degli intermediari bancari, finanziari e/o assicurativi.
Non vi sono invece modifiche agli articoli riguardanti la regolamentazione ed i limiti agli investimenti ammissibili da parte dei Fondi Pensione. Ciò è principalmente dovuto al fatto che, da un lato la Diretiva IORP2 non introduceva regole più stringenti rispetto a quelle precedentemente adottate e che hanno portato in Italia all’adozione del D.M. 166/2014, da un altro lato la IORP2 ha confermato la scelta del legislatore europeo di consentire ai singoli Stati Membri di prevedere una regolamentazione di dettaglio più incisiva rispetto alle indicazioni minime contenute nella direttiva.
In tema di investimenti e di controlli si segnalano tuttavia le modifiche introdotte all’art. 7, sul ruolo e le funzioni del Depositario degli attivi del fondo pensione. Le nuove previsioni aggiunte mirano ad aumentare compiti e responsabilità di vigilanza e controllo svolti dal soggetto depositario.
La trasparenza informativa
Per quanto concerne gli aspetti della (aumentata) trasparenza informativa verso aderenti e potenziali aderenti i nuovi articoli da 13-bis a 13-septies contengono le nuove regole cui fare riferimento. Tra essi spicca il documento indicato all’art. 13-quater denominato “Prospetto delle prestazioni pensionistiche” che con cadenza annuale dovrà essere predisposto dalla forma pensionistica e messo a disposizione degli aderenti includendovi almeno le categorie di informazioni di cui ai punti da a) a h) del comma 2 del suddetto articolo, oltre ad contenere informazioni sulle “proiezioni” delle prestazioni pensionistiche future per singolo aderente (sebbene dovrà essere precisato come tali “proiezioni” potrebbero differire dal valore reale futuro della prestazione erogata).
L’attività transfrontaliera
Le nuove regole in tema di trasferimento transfrontaliero “verso” o “da” un fondo di un altro Stato membro sono delineate nei nuovi articoli 14-bis e 14-ter e prevedono un procedimento ad hoc per l’approvazione preventiva da parte della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari, oltre a specifiche autorizzazioni da fornirsi da parte della COVIP e/o della autorità corrispondente del paese europeo considerato. Mentre le modifiche apportate agli articoli da 15-bis a 15-quater contengono le necessarie rivisitazioni e una più estesa armonizzazione in tema di operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane o di quelle comunitarie in Italia.
Il ruolo della Covip
Per effetto delle modifiche che si intende apportare al D.lgs. 252/2005 il ruolo, i compiti ed i poteri della COVIP, quale autorità di vigilanza, sono ancor più rafforzati. Il nuovo testo dell’art. 19, per come integrato e modificato dalla Bozza, consentirà di precisare meglio ed integrare le possibilità per la COVIP di richiedere informazioni e dettagli a specifici organi della forma pensionistica complementare, di convocare in audizione i soggetti che svolgono funzioni di gestione e/o di controllo all’interno del fondo pensione, o di ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e controllo. Il nuovo art. 19-quinquies, invece, conterrà le specifiche previsioni sulla procedura sanzionatoria che potrà essere attivata da COVIP nei riguardi di fondi pensione o di soggetti esercenti funzioni di amministrazione o controllo, di norma entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione (180 giorni in caso di soggetti residenti all’estero).