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Attualità

Le novità delle Linee Guida EIOPA in consultazione sulla supervisione dei prodotti assicurativi

17 Novembre 2015

David Maria Marino e Sebastiano Costa

Di cosa si parla in questo articolo

Con il documento di consultazione pubblicato il 30 ottobre 2015 (cfr. contenuti correlati), EIOPA ha sottoposto all’attenzione degli operatori del settore le nuove Linee Guida in materia di supervisione dei prodotti assicurativi e dei relativi processi di governance delle compagnie e dei soggetti che operano nell’ambito della distribuzione assicurativa.

Le Linee Guida sostituiscono quelle in precedenza predisposte – ma non adottate da EIOPA – ed oggetto di consultazione dall’ottobre 2014 al gennaio 2015.

L’avvio di una nuova consultazione si è resa opportuna per tenere in considerazione le novità emerse in sede di elaborazione della c.d. Insurance Distribution Directive (di seguito “IDD”) la cui proposta è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo nel luglio del 2015.

Una delle principali novità che dovrebbero essere introdotte dalla IDD – destinata a sostituire la Direttiva 2002/92/CE – è proprio l’introduzione di nuove regole sulla supervisione della distribuzione dei prodotti assicurativi.

Tanto le compagnie quanto gli intermediari dovrebbero essere chiamati ad adottare specifiche misure organizzative volte a garantire che i prodotti ideati e/o commercializzati soddisfino effettivamente al meglio gli interessi della clientele,e che siano quindi offerti e sottoscritti solo dalla tipologia di clientela cui sono destinati.

A tal fine le Linee Guida prevedono una serie di disposizioni dedicate specificamente alle misure organizzative degli intermediari-distributori (laddove la precedente versione sottoposta a consultazione si occupava solo dei requisiti organizzativi delle compagnie-produttori) chiarendo che la loro entrata in vigore coinciderà con l’approvazione definitiva della IDD: il che consentirà alle Autorità di Vigilanza dei singoli Stati di recepire le Linee Guida e di fornire quindi indicazioni preparatorie anche prima dell’attuazione della IDD nei singoli ordinamenti.

Le novità sopra citate paiono inserirsi a pieno titolo nel trend dei legislatori e delle autorità di vigilanza – dal settore assicurativo a quello finanziario e bancario (cfr. Joint Position of the ESAs on Manufacturers’ Product Oversight & Governance Processes, 2013) – di disciplinare in modo sempre più puntuale l’assetto organizzativo interno degli operatori in tali mercati.

Venendo ai contenuti specifici delle Linee Guida, queste prevedono che le imprese di assicurazione definiscano per iscritto ed in via preventiva le misure organizzative più appropriate per l’ideazione, il monitoraggio, la revisione e la commercializzazione dei prodotti e che tali misure organizzative debbano essere oggetto di costante monitoraggio ed aggiornamento da parte dell’organo competente.

Un ruolo centrale nella politica di supervisione dei prodotti è attribuita all’identificazione del mercato target a cui è destinato il prodotto. Sarà infatti richiesto all’impresa: i) di identificare il mercato di riferimento di ciascun prodotto; e ii) di verificare che le caratteristiche del prodotto e i canali distributivi prescelti per la sua commercializzazione siano conformi con gli interessi e le caratteristiche del mercato di riferimento,anche attraverso il ricorso atest che, con il supporto di analisi di scenario, consentano di verificare la coerenza nel tempo fra le caratteristiche del mercato di riferimento ed i prodotti.

Di particolare rilievo è poi l’obbligo delle compagnie-produttori di verificare che gli intermediari-distributori commercializzino effettivamente i prodotti nell’ambito del mercato di riferimento individuato.

Specularmente a quanto previsto per le compagnie, anche per gli intermediari-distributori è previsto l’obbligo di adottare specifiche misure organizzative volte a garantire che i prodotti siano commercializzati nell’ambito del mercato di riferimento, individuato dalla compagnia grazie al supporto delle informazioni sulle caratteristiche del prodotto fornite dalla prima.

Degno di nota è anche l’obbligo degli intermediari di informare prontamente le compagnie qualora i prodotti distribuiti non risultino più conformi con gli interessi e le caratteristiche dei clienti del mercato di riferimento.

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