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Attualità

Le novità delle Linee Guida ESMA sulla disclosure finanziaria nei prospetti

12 Febbraio 2021

Federico Amoroso, socio, Laura Papi, associate, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto”), applicabile dal 21 luglio 2019, e il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/980 relativo al formato, al contenuto, al controllo e all’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (il “Regolamento Delegato”) hanno introdotto alcune modifiche alle informazioni finanziarie da includere nei prospetti di ammissione alle negoziazioni e/o offerta al pubblico di strumenti finanziari.

Pertanto, al fine di adeguare l’informativa da fornire nei prospetti, in data 15 luglio 2020, l’ESMA ha pubblicato – ad esito della consultazione avviata in data 12 luglio 2019 e conclusasi il 4 ottobre 2019 – le nuove linee guida relative alla disclosure finanziaria nei prospetti informativi (le “Linee Guida”).

Le Linee Guida saranno applicabili due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito internet dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea.

2. Le Linee Guida dell’ESMA

Le Linee Guida forniscono indicazioni ai partecipanti al mercato finanziario per quanto riguarda la disclosure di informazioni finanziarie in un prospetto. Lo scopo delle Linee Guida è di garantire che i partecipanti al mercato applichino in maniera coerente e uniforme la disciplina sui prospetti, facilitando le Autorità competenti nella valutazione di completezza, comprensibilità e coerenza delle informazioni contenute nei prospetti.

Tali Linee Guida rappresentano un aggiornamento delle raccomandazioni adottate nel 2005 dal CESR (Committee of European Securities Regulators – poi diventato ESMA), come da ultimo modificate nel 2013 (la “Raccomandazione CESR”).

In primo luogo, si segnala che l’ESMA ha deciso di abbandonare il formato della raccomandazione in favore del formato delle linee guida, previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1095/2010 che ha istituito l’ESMA, al fine di introdurre il meccanismo del comply or explain.

In particolare, nei due mesi successivi alla data di pubblicazione sul sito internet dell’ESMA delle Linee Guida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea, le Autorità competenti degli Stati Membri dovranno comunicare all’ESMA:

  1. se intendono conformarsi alla Linee Guida;
  2. se non si conformano alla Linee Guida, ma intendono conformarsi in futuro; o
  3. se non si conformano e non intendono conformarsi alla Linee Guida.

Nel caso in cui le Autorità competenti non volessero conformarsi, dovranno notificare all’ESMA un’apposita comunicazione – da presentarsi nel formato predisposto dall’ESMA – argomentando le ragioni per le quali hanno deciso di non adeguarsi alle Linee Guida.

Nell’adottare tali Linee Guida l’ESMA ha tenuto conto di quanto indicato nel Regolamento Prospetti.

In particolare, la premessa n. 27 del Regolamento Prospetti prevede che “Il prospetto non dovrebbe contenere informazioni che non siano rilevanti o specifiche dell’emittente e dei titoli in questione, in quanto ciò potrebbe nascondere le informazioni pertinenti ai fini della decisione di investimento e quindi compromettere la tutela degli investitori”. A tal fine, l’ESMA ha indicato che, nell’applicare le Linee guida, le persone responsabili del prospetto non dovrebbero includere informazioni non rilevanti nel contesto dell’emittente o degli strumenti finanziari e dovrebbero astenersi dal duplicare le informazioni contenute nel prospetto. A tal fine, le Linee Guida hanno introdotto alcune precisazioni nella presentazione delle informazioni finanziarie nei prospetti informativi.

Per completezza, si segnala che la Raccomandazione CESR è ancora applicabile ai c.d. emittenti specializzati indicati nell’allegato 29 del Regolamento Delegato, quali le società immobiliari, le società minerarie, le società di investimento, le società operanti nel settore della ricerca scientifica, le società start-up e le società di trasporto marittimo.

Tuttavia, nel final report di accompagnamento alle Linee Guida, è stato altresì indicato che la Raccomandazione CESR, pur essendo astrattamente coerente con la disciplina del Regolamento Prospetti con riferimento alle informazioni da fornire relativamente agli emittenti specializzati, è comunque in corso di revisione e aggiornamento.

3. Linee Guida vs. Raccomandazione CESR

Nel fornire indicazioni ai partecipanti al mercato finanziario per quanto riguarda la disclosure di informazioni finanziarie in un prospetto, l’ESMA ha modificato quanto precedentemente stabilito dalla Raccomandazione CESR.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte dalle Linee Guida.

3.1. Previsioni e stime degli utili

Il Regolamento Delegato prevede che, ove i documenti di registrazione contengano previsioni o stime degli utili, tali informazioni devono essere chiare e non ambigue ed accompagnate da una dichiarazione dell’emittente che illustri le principali ipotesi sulle quali l’emittente ha basato la previsione o la stima.

A differenza di quanto previsto dalla Raccomandazione CESR e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato, le Linee Guida prevedono che gli emittenti non siano più tenuti ad includere nel documento di registrazione una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti che attesti che la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità delle persone responsabili del prospetto in merito alle previsioni e stime degli utili inserite nei prospetti.

Inoltre, le Linee Guida hanno eliminato le previsioni incluse nella Raccomandazione CESR in merito alle modalità di rappresentazione delle previsioni o stime di utili. In particolare, non è più richiesto che la previsione o stima sia indicata al lordo delle imposte. Inoltre, le Linee Guida non richiedono più che gli effetti fiscali delle previsioni o stime di utili siano spiegati chiaramente nel documento di registrazione.

3.2. Informazioni finanziarie pro-forma

Il Regolamento Delegato prevede che l’inserimento dei dati pro-forma è richiesto in caso di “variazione significativa dei valori lordi”, ovverosia di “una variazione superiore al 25 % di uno o più indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente”. Tra gli indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente, le Linee Guida individuano, a titolo esemplificativo, il totale delle attività dell’emittente, i ricavi o gli utili o le perdite di una società.

Inoltre, le Linee Guida hanno introdotto l’obbligo – salvo qualora sia ritenuto eccessivamente oneroso – di redigere le informazioni pro-forma anche al ricorrere di più operazioni che congiuntamente, ma non singolarmente, comportino un superamento della soglia del 25%.

Le Linee Guide prevedono che, al fine di determinare se l’inserimento delle informazioni pro-forma sia eccessivamente oneroso, i responsabili del prospetto devono considerare i costi di produzione delle informazioni finanziarie pro-forma rispetto al valore delle informazioni per gli investitori. Se si ritiene che l’inclusione sia sproporzionatamente onerosa, l’emittente è tenuto a fornire spiegazioni all’autorità competente in merito alle ragioni sottese a tale valutazione.

A tal fine, le Linee Guida forniscono precisi esempi di situazioni in cui la redazione delle informazioni pro-forma nei casi sopra indicati sia eccessivamente onerosa.

A titolo meramente esemplificativo, l’ESMA ha ritenuto che, nel caso di due operazioni che comportino, rispettivamente, una variazione del 27% e dell’1% di uno degli indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente, le informazioni finanziarie pro-forma siano richieste solamente per l’operazione che incida nella misura del 27% in quanto le informazioni relative all’operazione che comporti una variazione dell’1% potrebbe essere considerata eccessivamente onerosa.

L’ESMA ha altresì descritto l’ipotesi di un emittente che abbia effettuato operazioni che comportino, rispettivamente, una variazione del 30%, 20% e 5% di uno degli indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente, rappresentando i seguenti possibili scenari:

  1. le informazioni finanziarie pro-forma devono essere predisposte solamente per l’operazione che comporta la variazione del 30% in quanto supera la soglia del 25% prevista dal Regolamento Delegato. Le operazioni che comportano una variazione, rispettivamente, del 20% e del 5% non sono oggetto di rappresentazione pro-forma in quanto sono considerate eccessivamente onerose da descrivere;
  2. le informazioni finanziarie pro-forma vengono predisposte sia per l’operazione che comporta la variazione del 30% in quanto supera la soglia del 25% prevista dal Regolamento Delegato, sia per le operazioni che comportano una variazione, rispettivamente, del 20% e del 5% in base all’applicazione del principio di aggregazione previsto dalle Linee Guida; oppure
  3. le informazioni finanziarie pro-forma vengono predisposte sia per l’operazione che comporta la variazione del 30% in quanto supera la soglia del 25% prevista dal Regolamento Delegato, sia per l’operazione che comporta una variazione del 20% in base all’applicazione del principio di aggregazione previsto dalle Linee Guida. L’operazione che comporta una variazione del 5% è esclusa in quanto considerata eccessivamente onerosa.

3.3. Capitale circolante

Il Regolamento Delegato prevede che, nella nota informativa sugli strumenti finanziari, l’emittente indichi l’ammontare del capitale circolante, da intendersi come la capacità dell’emittente di accedere alla liquidità e alle altre risorse liquide disponibili per far fronte alle proprie passività in scadenza. Gli emittenti sono tenuti altresì ad indicare se ritengono che il capitale circolante sia sufficiente per la gestione dell’impresa e, in caso di dichiarazione negativa, le modalità di raccoglimento dell’ammontare necessario.

Nelle Linee Guida, diversamente da quanto indicato nella Raccomandazione CESR, l’ESMA ha chiaramente indicato che, in linea generale, i proventi dell’offerta descritta nella nota informativa non dovrebbero essere calcolati ai fini della determinazione del capitale circolante al fine di evitare di fornire un’informativa fuorviante agli investitori. Tuttavia, le Linee Guida prevedono che i proventi dell’offerta possano essere calcolati nel capitale circolante laddove l’offerta sia garantitaovvero sia presente un impegno irrevocabile in tal senso.

3.4. Capitalizzazione e indebitamento

Il Regolamento Delegato prevede che nella nota informativa sugli strumenti finanziari l’emittente fornisca un’informativa in merito alla capitalizzazione e all’indebitamento dello stesso facendo riferimento ad una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del prospetto.

Le Linee Guida, in linea con quanto previsto nella Raccomandazione CESR, individuano gli elementi che costituiscono la dichiarazione relativa alla capitalizzazione e l’indebitamento quali, inter alia, l’indebitamento garantito e non garantito e le emissioni obbligazionarie.

Nelle Linee Guida sono state introdotte, tuttavia, maggiori precisazioni e dettagli in merito alle modalità di redazione delle dichiarazioni sulla capitalizzazione e sull’indebitamento e, in particolare, le componenti di ciascuna voce contabile da includere nella definizione della capitalizzazione e dell’indebitamento.

Con riferimento alla dichiarazione in merito alla capitalizzazione dell’emittente, l’ESMA ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’emittente abbia un debito corrente o non corrente garantito da un’altra entità, ossia l’obbligazione di debito è assunta da un terzo nel caso in cui l’emittente sia inadempiente, i responsabili del prospetto dovrebbero descrivere nella dichiarazione sulla capitalizzazione quali tipi di garanzie si applicano. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’emittente abbia garantito un debito corrente o non corrente, ossia il debito è coperto da garanzie reali, le persone responsabili del prospetto dovrebbero descrivere gli asset posti a garanzia di tale debito. Inoltre, l’ESMA ha espressamente indicato che la riserva legale e le altre riserve non devono includere l’utile e la perdita del periodo di riferimento. I responsabili del prospetto non sono, pertanto, tenuti a calcolare il risultato del periodo di riferimento ai fini della dichiarazione sulla capitalizzazione.

Con riferimento alla dichiarazione in merito all’indebitamento dell’emittente, l’ESMA ha chiarito che, se applicabile, l’indebitamento deve essere calcolato su base consolidata.

Inoltre, le Linee Guida riportano le seguenti note esplicative delle singole componenti la dichiarazione sull’indebitamento.

  • Liquidità (cash equivalent): l’emittente è tenuto a fornire i dettagli delle componenti tale liquidità nonché indicare eventuali restrizioni alla disponibilità di denaro contante e liquidità equivalenti;
  • Altre attività finanziarie correnti (other current financial asset): l’emittente è tenuto ad includere anche le attività finanziarie (quale, a titolo esemplificativo, i titoli detenuti per la negoziazione) che non sono (i) disponibilità liquide, (ii) disponibilità liquide equivalenti o (iii) derivati utilizzati a fini di hedging;
  • Debito finanziario: l’emittente è tenuto ad includere anche il debito remunerato (cioè il debito fruttifero) che comprende, tra l’altro, le passività finanziarie relative ai contratti di locazione a breve e/o lungo termine. Inoltre, i responsabili del prospetto dovrebbero chiarire in un paragrafo dopo la dichiarazione di indebitamento se il debito finanziario include eventuali passività relative al leasing con indicazione dell’ammontare relativo al leasing a breve e/o lungo termine passivo.:
  • Indebitamento finanziario corrente: l’emittente è tenuto ad includere gli strumenti di debito rimborsabili nei 12 mesi successivi alla data di approvazione del prospetto informativo;
  • Quota corrente dell’indebitamento finanziario non corrente (Current portion of non-current financial debt): l’emittente è tenuto ad includere la quota dell’indebitamento finanziario non corrente che deve essere rimborsata entro 12 mesi dalla data di approvazione del prospetto;
  • Debiti commerciali e gli altri debiti non correnti: l’emittente è tenuto ad includere i debiti non remunerati per i quali vi è una componente di finanziamento significativa, implicita o esplicita, quale, a titolo esemplificativo, il debito ai fornitori oltre un periodo di 12 mesi. Eventuali prestiti infruttiferi dovrebbero inoltre essere inclusi in questa voce.
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