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Le nuove disposizioni di vigilanza sugli investimenti in immobili delle banche

22 Ottobre 2018

Banca d’Italia ha pubblicato il 24° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni di Vigilanza per le banche, con cui è stato inserito nella Parte Terza della Circolare n. 285 il nuovo Capitolo 10 “Investimenti in immobili”.

Le nuove disposizioni rivedono integralmente la previgente disciplina (contenuta nella circolare n. 229 del 1999) con l’obiettivo di eliminare alcuni vincoli normativi che possono ostacolare una gestione delle garanzie immobiliari efficiente e orientata alla riduzione dello stock dei Non-Performing Loans e alla massimizzazione dei recuperi.

In questa prospettiva, si eliminano la regola del “pronto smobilizzo” degli immobili acquisiti per recupero crediti e il requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte degli immobili della specie, se detenuti oltre il “limite generale” agli investimenti in immobili e partecipazioni. In caso di superamento del limite generale, le banche dovranno comunicare un piano che indichi le misure per rientrare nel rispetto del limite, da attuare in un orizzonte temporale ragionevole e compatibile con l’esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma, non oltre quattro anni).

A fronte dell’attenuazione dei vincoli di tipo quantitativo, vengono rafforzati i requisiti organizzativi diretti a presidiare i diversi rischi connessi all’attività nel comparto immobiliare (es. rischi legali, operativi, di compliance etc).

Infine, con l’obiettivo di promuovere buone prassi di gestione dei rischi, sono fornite indicazioni volte a chiarire il trattamento prudenziale dell’attività delle società specializzate nell’attività immobiliare (c.d. Real Estate Owned Companies – REOCO), soggetti di cui alcuni gruppi bancari già si avvalgono per acquisire e gestire immobili per recupero crediti.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 20 ottobre 2018.


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