Con raccomandazione del 28 ottobre 2016 n. 0096857 ( di seguito, “Raccomandazione”), emessa in esito ad una fase di pubblica consultazione avviata lo scorso mese di maggio, la Consob ha fornito agli operatori le nuove linee guida in materia di inserimento e redazione del paragrafo “Avvertenze per l’investitore” ( di seguito, “Avvertenze”) riportato nei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.
La raccomandazione in commento (cfr. contenuti correlati) rende indicazioni sostitutive rispetto a quelle già fornite dall’Autorità con la Comunicazione n. 0010807 del 10 febbraio 2014 nel cui contesto la Consob richiamava l’attenzione degli operatori sulla necessità che il paragrafo “Avvertenze per l’Investitore”, di estensione non superiore ad una pagina, venisse inserito nella seconda di copertina del prospetto e facesse rinvio al capitolo “Fattori di Rischio” per una più compiuta esposizione dei rischi da evidenziare.
La finalità di dare risalto, per il tramite delle “Avvertenze”, “ad aspetti di particolare criticità connessi con l’emittente e/o con gli strumenti finanziari oggetto di offerta” [1] è ribadita dall’Autorità anche nella raccomandazione di recente emanazione, con previsioni di maggior dettaglio alla stregua delle quali la Consob – pur evidenziando che le “Avvertenze” non sostituiscono i vigenti presidi informativi in materia di servizi di investimento, né integrano o sostituiscono il prospetto – sottolinea la potenziale idoneità delle “Avvertenze” a “contribuire alla tutela del risparmio” nella misura in cui gli operatori provvedano nel loro contesto ad evidenziare “in maniera sintetica e diretta, profili di rischio di particolare rilevanza che è opportuno che siano immediatamente percepiti dagli investitori ai quali è rivolto il prospetto informativo”.
Emerge pertanto chiaro l’intento dell’Autorità di accrescere la funzione informativa delle “Avvertenze” quale
- “utile strumento”, comprensibile e di percezione immediata, “atto ad evidenziare quei profili di rischio relativi all’emittente, agli strumenti finanziari o all’operazione proposta con il prospetto” che l’investitore potrebbe sottostimare;
- espediente atto a consentire all’investitore di disporre di un quadro, sintetico e scevro da tecnicismi, funzionale ad una lettura autonoma e agevole delle caratteristiche e rischi connessi agli strumenti finanziari offerti al mercato.
In riferimento ai possibili contenuti delle “Avvertenze”, la Consob si limita a raccomandare agli operatori:
1) di fornire specifica contezza dei rischi meritevoli di immediata evidenza per l’investitore, ovviando “a una mera riproduzione selettiva” di quanto già riportato nel prospetto in merito ai fattori di rischio;
2) di rendere di agevole comprensione per l’investitore i contenuti riportati nelle “Avvertenze” mediante:
- una rappresentazione sintetica dei rischi ai quali dar rilievo e il rinvio, per le informazioni di maggior dettaglio, all’apposito capitolo del prospetto;
- l’utilizzo di un linguaggio chiaro, conciso e discorsivo;
- una limitata estensione delle “Avvertenze”.
Ben si comprende come le indicazioni sopra riportate, comprese quelle fornite dall’Autorità in merito al formato grafico[2] nonché l’indicazione esplicita di evitare “duplicazioni informative tra i diversi argomenti oggetto di avvertenza” e, “ove possibile, l’inserimento di tabelle e l’utilizzo di acronimi”, siano coerenti con la dichiarata finalità di “favorire” che l’investitore abbia “l’immediata percezione del rischio che verrebbe ad assumere”.
Altrettanto coerenti con l’obiettivo di consentire all’investitore, per il tramite delle “Avvertenze” , una percezione immediata dei “peculiari e rilevanti profili di criticità dell’Emittente e/o dell’investimento proposto”, sono i criteri di individuazione dei contenuti da inserire nelle “Avvertenze” elencati dall’Autorità ovvero:
- il carattere pervasivo delle criticità sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale, tali da incidere sulla continuità aziendale dell’Emittente ovvero da determinare significativi effetti sull’esercizio dell’attività d’impresa;
- criticità connesse alle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari, atte ad incidere sulla recuperabilità dell’investimento proposto;
- la complessità dello strumento oggetto di offerta/ammissione alle negoziazioni.
Sebbene l’Autorità non predefinisca il contenuto delle “Avvertenze”, rimettendo alla valutazione dell’emittente/offerente la valutazione in merito all’individuazione delle informazioni da inserire nel contesto delle medesime, vengono riportate nella Raccomandazione taluneesemplificazioni desunte dalla più recente prassi operativa.
In particolare, senza alcuna pretesa di esaustività ed, anzi, raccomandando gli opportuni adattamenti ed integrazioni in ragione degli specifici profili di rischio ricorrenti nelle fattispecie concrete, la Consob indica quattro possibili categorie di informazioni da inserire nelle “Avvertenze”:
- obiettivo dell’operazione di offerta/quotazione nell’ipotesi in cui l’esigenza di patrimonializzazione emerga a fronte di situazioni particolarmente critiche con evidenza degli impatti sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell’emittente derivanti dalla mancata realizzazione, integrale o parziale, dell’operazione stessa;
- condizioni dell’emittente che possano incidere in maniera rilevante sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dello stesso nonché sulla continuità aziendale dell’emittente medesimo o siano tali da determinare significativi effetti sull’esercizio dell’attività di impresa. A titolo di esempio, l’authority elenca casi come un “andamento economico negativo di carattere strutturale e non momentaneo tali da incidere sulla stessa continuità aziendale”, una eventuale “inadeguatezza patrimoniale”, un “grave squilibrio finanziario” o un “aumento di capitale in connessione ad operazioni straordinarie caratterizzate da profili di rilevante criticità”;
- provvedimenti delle autorità competenti in grado di incidere in modo significativamente negativo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell’emittente come, ad esempio, “misure di patrimonializzazione, restrizione al pagamento dei dividendi o interventi di ristrutturazione”;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di offerta / quotazione che possano incidere sulla recuperabilità dell’investimento proposto, quali ad esempio la complessità degli strumenti o l’illiquidità dei medesimi ove non trattati in una sede di negoziazione multilaterale.
Sebbene l’elenco delle esemplificazioni fornite non sia vincolate, ben si comprende come l’orientamento dell’Autorità sia quello di rendere le “Avvertenze” un espediente di supporto per l’investitore idoneo a rispondere ad esigenze – sostanziali e di natura formativa ed informativa – che, considerata la mole dei prospetti in uso, rischiano spesso di essere soddisfatte in via solo formale.
Le indicazioni contenute nella raccomandazione illustrata – che riguardano i prospetti redatti in formato unico e tripartito, i Supplementi ed i prospetti di offerta di azioni finalizzati alla costituzione di banche[3] – troveranno applicazione a partire dalle istanze di approvazione di prospetti presentate alla Consob decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della raccomandazione in commento.
[1] Cfr. Comunicazione Consob n.0010807 del 10 febbraio 2014.
[2] Cfr. par.3 della Raccomandazione n.0096857 del 28/10/2016: la Consob richiede che le “Avvertenze per l’Investitore”:
(i) siano esposte nella pagina immediatamente successiva alla copertina del prospetto o nella prima pagina del fascicolo del Documento di Registrazione e della Nota Informativa, in caso di prospetto tripartito;
(ii) riportino la denominazione “Avvertenze per l’Investitore” con notevole evidenza grafica;
(iii) ricomprendano le informazioni in un riquadro analogo a quello utilizzato nel capitolo “Fattori di Rischio”;
(iv) utilizzino una dimensione di carattere sufficiente a garantire un’agevole lettura.
[3] Ferma restando per tali operazioni la Raccomandazione CONSOB n. DEM/11029531 dell’8 aprile 2011.