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Attualità

Le nuove Linee Guida della Consob: l’Autorità “mette ordine” in tema di gestione di informazioni privilegiate e di raccomandazioni di investimento

17 Ottobre 2017

Avv. Vittorio Mirra, Professore a contratto di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Corso progredito, LUISS Guido Carli, Roma

Di cosa si parla in questo articolo
MAR

Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza

 

Il 13 ottobre 2017 la Consob ha emanato due Linee Guida in materia di “Gestione delle Informazioni privilegiate” e di “Raccomandazioni di investimento” (cfr. contenuti correlati), ritenendo necessario fare chiarezza anche ad esito delle modifiche regolamentari in attuazione di quanto disposto dalla normativa di derivazione europea (leggasi il Regolamento sugli abusi di mercato – MAR).

Trattandosi di soft law, i chiarimenti forniti dalla Consob non hanno carattere prescrittivo (dunque una “violazione” delle stesse non comporterà ex se una risposta sanzionatoria da parte dell’Autorità), ma serviranno da indirizzo per gli intermediari e per “allinearli” anche alle indicazioni fornite dall’ESMA (sull’esempio peraltro delle altre Autorità operanti in ambito europeo: Bafin, FCA).

In merito alle informazioni privilegiate, viene specificato che il documento emanato ha la funzione di “sistematizzazione” complessiva delle modalità applicative della disciplina in materia degli abusi di mercato, lasciando tuttavia libera la società emittente di adottare altri eventuali modelli che dovessero essere in grado di raggiungere, con costi minori, gli obiettivi fissati dal MAR.

Vengono dunque chiariti i passaggi (anche interpretativi) per la gestione della procedura interna volta a gestire gli obblighi relativi alla pubblicazione di informazioni privilegiate e all’Insider List.

Più in particolare, a livello organizzativo interno, la Consob ha chiarito che non occorre necessariamente costituire una nuova specifica unità organizzativa volta ad accentrare tutti i compiti richiesti dal MAR, ma che la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate può essere “distribuita” internamente a seconda delle esigenze dell’emittente, purché vengano individuati chiaramente i soggetti responsabili della funzione e vengano attribuiti agli stessi i poteri necessari.

Anche per quanto concerne l’individuazione del momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata, viene ribadito che non sarà mai il singolo indicatore vincolante, ma si dovrà valutare l’insieme del contesto informativo e l’evento “trigger” idoneo applicazione di una procedura che consenta alla società di gestire l’informazione.

In merito all’Insider List attivabile, è stato chiarito che quest’ultima può riferirsi a tutti gli stadi del processo (e dunque non solo ad una specifica sezione) laddove l’informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più stadi.

Se nell’Insider List dell’emittente debba essere inclusa una persona giuridica, le Linee Guida chiariscono che non è sufficiente inserire il nominativo di una sola persona di riferimento, ma se risulta che due persone che hanno accesso all’informazione privilegiata lavorano presso una stessa persona giuridica, l’emittente dovrà indicare nell’Insider List entrambe le persone fisiche in questione.

Sempre sui profili soggettivi, è stato chiarito che non è dirimente la posizione soggettiva del dipendente, se sia o meno in grado di comprendere il contenuto privilegiato dell’informazione (l’esempio è quello dell’autista di un soggetto con posizione apicale, con il quale passa molte ore al giorno), quanto se quest’ultimo abbia la possibilità (oggettiva) di identificare quelle che hanno tale contenuto tra le molte informazioni presenti nei database (anche in modo disaggregato).

Infine, sono stati forniti anche alcuni chiarimenti in tema di tempistica di pubblicazione delle informazioni privilegiate, delle caratteristiche e deii criteri per la pubblicazione (incluso il ritardo della stessa).

Per quanto concerne le “Raccomandazioni di investimento”, particolare attenzione è stata prestata alle forme e modalità di elaborazione e/o diffusione della informazioni in questione, nelle quali sono state incluse anche le comunicazioni di lunghezza ridotta (c.d. trading ideas, sales notes) e quelle inviate tramite sistemi di messaggistica istantanea, chat ecc.

Si è altresì sottolineato che nelle valutazioni da effettuare da parte del soggetto che elabora e/o diffonde raccomandazioni in materia di investimenti, il discrimen sarà individuabile nel contenuto della raccomandazione: non saranno considerabili tali, infatti, le informazioni il cui contenuto non sia tale da raccomandare o consigliare implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento in merito a singoli strumenti finanziari e/o emittenti.

Oltre a ciò, la Consob ha chiarito che costituisce una raccomandazione di investimento una comunicazione di tipo standardizzato – a prescindere dalle modalità con cui sia diffusa – che sia strutturata e destinata alla distribuzione al pubblico in generale, ovvero alla clientela o ad uno specifico segmento di clienti, qualunque sia il loro numero, e non, quindi, nell’ambito di un servizio di consulenza in materia di investimenti. Ricade sull’intermediario l’eventuale onere di dimostrare, ad esempio in caso di richieste dell’autorità di vigilanza, che le comunicazioni trasmesse sono in realtà personalizzate sulla base del profilo della clientela.

Sono stati ribaditi anche gli indicatori per individuare il “ruolo” dell’ “esperto” introdotto dal MAR: es. storia professionale, numero di followers ecc.

Inoltre, nel caso di comunicazioni inviate ai clienti sulla base di ricerche prodotte dall’ufficio studi della medesima entità, è stato chiarito che se tali ricerche sono già state trasmesse dall’ufficio studi agli stessi clienti non sono necessari ulteriori adempimenti.

Per quanto concerne la diffusione di raccomandazioni di investimento prodotte da terzi, è stato sottolineata la necessità di effettuare una apposita disclosure dei conflitti di interesse (che potrebbero essere diversi rispetto a quelli propri del produttore della ricerca).

Sono state infine specificate le condizioni nelle quali la Consob può richiedere la pubblicazione di una raccomandazione di investimento ex art. 69-novies del Regolamento Emittenti.

L’intervento della Consob sarà sicuramente di “ausilio” per la sistematizzazione degli obblighi previsti dalle varie (eterogenee) fonti e per la corretta definizione delle procedure interne volte all’adempimento delle prescrizioni normative del MAR.

Considerato il “reticolato” regolamentare presente in ambito finanziario e la “velocità” del mercato, che comporta esigenze di tutela sempre mutevoli ed attente alla realtà operativa, particolarmente importante sarà l’attività della Consob volta a monitorare l’adeguatezza delle indicazioni fornite rispetto alle evoluzioni del mercato, che necessitano di costanti interventi di “manutenzione” da parte dell’Autorità (es. emanazione di specifiche indicazioni per gli emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati di crescita per le PMI, emittenti c.d. Mini Bond e banche di minori dimensioni; gli esempi di informazioni relative alla controllata che devono essere pubblicate dalla controllante quotata ecc.).

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