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Le nuove regole per le istanze di interpello presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente

11 Gennaio 2016

Pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2016, Prot. n. 27, recante regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Il Titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli, in attuazione dell’articolo 6, comma 6, della legge delega 23/2014.

L’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo 156, demanda infatti ad appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzia fiscali la definizione delle regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Il presente provvedimento fornisce dunque indicazioni operative che, in coerenza anche con i più recenti orientamenti in merito all’uso dei canali di comunicazione telematica da parte delle Pubblica Amministrazione, consentano, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, l’agevole esercizio del diritto di interpello disciplinato dal novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e dagli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

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