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Attualità

Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto nelle ultime indicazioni Banca d’Italia

24 Gennaio 2022

Danilo Quattrocchi, Partner, ADVANT Nctm

Di cosa si parla in questo articolo

Introduzione

Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQS/CQP”)[1] – originariamente regolate dal risalente D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – hanno, nel tempo, costituito oggetto di ripetuti orientamenti e interventi di vigilanza della Banca d’Italia[2], per lo più volti a prevenire comportamenti impropri da parte di banche e intermediari ex art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e a garantire la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.

Ciò anche in ragione della circostanza che la richiamata forma tecnica costituisce da tempo un’importante fonte di provvista per segmenti di clientela caratterizzati da elementi di fragilità o di difficoltà nell’accesso al credito, caratterizzandosi in ultima analisi quale rilevante strumento di inclusione finanziaria.

Alla luce del crescente interesse degli operatori nei confronti di questa tipologia di prodotto – anche in ragione dei più favorevoli fattori di ponderazione applicabili in conseguenza delle modifiche introdotte alla CRR2 dal Regolamento (UE) 873/2020[3] – con comunicazione del 12 gennaio 2022[4] la Banca d’Italia ha ritenuto di richiamare l’attenzione di banche e intermediari sulla necessità di valutare adeguatamente i rischi riferibili alle operazioni di finanziamento CQS/CQP, nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela (“Comunicazione”)[5].

Il significativo incremento della domanda di mercato di finanziamenti CQS/CQP si è infatti accompagnato alla diffusione di condotte opportunistiche da parte di taluni operatori del settore, incentivati a erogare crediti senza porre particolare attenzione alle effettive esigenze finanziarie della propria clientela[6].

Nonostante il recente intervento si collochi appieno nell’alveo dei precedenti orientamenti di vigilanza – dai quali gli operatori di mercato possono tuttora trarre indicazioni circa comportamenti e prassi ritenuti dall’Autorità conformi al vigente quadro normativo – vale la pena soffermarsi brevemente sui principali contenuti della Comunicazione, posto che gli stessi orienteranno una più intensa azione di supervisione (sia cartolare che ispettiva) che la Banca d’Italia intende svolgere nei confronti dei soggetti vigilati attivi nel comparto della CQS/CQP, onde accertare “l’effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e … l’aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento”.

La Comunicazione

Il primo profilo di attenzione richiamato dalla Comunicazione riguarda la necessità che l’erogazione del credito sia preceduta da una puntuale e attenta valutazione del rischio di credito del potenziale prenditore[7].

La riduzione del fattore di ponderazione prudenziale non deve infatti indurre l’ente erogante – con un’eterogenesi dei fini simile a quella riscontrata in passato nel segmento delle fidejussioni omnibus – a valutare la sola posizione finanziaria del datore di lavoro, su cui grava l’onere diretto di pagamento delle rate di rimborso del prestito.

Tale profilo assume ancor più rilievo ove si consideri la necessità – enfatizzata dalla Banca d’Italia – di prevenire i rischi di sovra-indebitamento della potenziale clientela, anche alla luce delle possibili conseguenze in termini di falcidia e ristrutturazione in caso di crisi da sovra-indebitamento[8].

Le peculiarità connesse alla commercializzazione e gestione dei finanziamenti CQS/CQP richiedono inoltre un attento presidio dei rischi di natura operativa posti in capo agli intermediari, in ragione tra l’altro della necessità di:

  1. interfacciarsi con soggetti estranei al rapporto di finanziamento ai fini dell’incasso delle rate (il datore di lavoro/ente pensionistico, c.d. “amministrazione terza ceduta”);
  2. disporre di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare gli incassi delle rate;
  3. gestire i rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l’eventuale escussione delle polizze a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato;
  4. gestire eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB;
  5. garantire efficaci ed efficienti forme di controllo della rete distributiva impiegata[9].

Specifici profili di rischio legale e reputazionale risultano poi tipicamente connessi all’utilizzo di reti esterne di agenti, mediatori e altri intermediari finanziari delegati alla distribuzione del prodotto presso il pubblico, onde presidiare adeguatamente eventuali violazioni di norme o condotte scorrette della rete.

Particolare attenzione andrà altresì posta alla definizione di regole interne in materia di remunerazione e incentivazione tali da non costituire un incentivo diretto o indiretto al collocamento di prodotti non coerenti con la situazione economico-finanziaria dei clienti[10].

Da ultimo – anche tenuto conto del costante sviluppo del processo creditizio mediante piattaforme IT – la Comunicazione richiama l’attenzione di banche e intermediari sui rischi di conformità connessi al ricorso a processi di digitalizzazione della relazione con la clientela (viepiù accelerato dalla pandemia in atto), tanto nella fase di onboarding dela clientela che in quella di erogazione delle somme e gestione della relazione con la medesima.

 

[1] Come noto, le richiamate operazioni si caratterizzano per essere forme di credito concesse a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e pensionati, aventi durata massima decennale e importo della rata di rimborso non superiore alla quinta parte dello stipendio (o della pensione) netto mensile, che viene trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico) e da questi direttamente versata all’istituto finanziario sulla base di un meccanismo simile alla delegazione di pagamento. Ulteriore peculiarità dell’istituto è rappresentata dalla presenza obbligatoria di forme di garanzia del credito, sotto forma di polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato.

[2] Si fa in particolare riferimento alle comunicazioni Banca d’Italia 10 novembre 2009, 7 aprile 2011 e, più di recente, alla Delibera 145/2018, recante “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio”.

[3] C.d. “CRR Quick-fix”, che, sulla scorta della minore rischiosità creditizia connessa alle peculiarità dell’istituto, ha ridotto dal 75% al 35% il fattore di ponderazione applicabile a tale forma di impiego in termini di assorbimento patrimoniale.

[4] Disponibile su https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/
Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf e su https://www.bancaditalia.it/
compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanzia
mento-contro-CQSP.pdf.

[5] Cfr. in particolare, il Titolo VI del TUB e il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

[6] Nella comunicazione a corredo della citata Delibera 145/2018, l’Autorità osserva come nel 2017 i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario in materia di CQS/CQP siano stati quasi 22.000, in crescita di oltre il 40% rispetto all’anno precedente e tali da rappresentare il 72% del contenzioso confluito all’Arbitro.

[7] Nella Sez. 1 degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, l’Autorità precisa ad esempio che “è buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l’affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito”.

[8] Cfr. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “decreto Ristori”), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[9] Le richiamate esigenze appaiono ancor più evidenti con riferimento ai c.d. modelli di business originate-to-distribute”, in cui l’intermediario erogante (tipicamente un soggetto 106 TUB) procede periodicamente e sistematicamente alla cessione pro soluto a terzi dei finanziamenti CQS/CQP concessi alla propria clientela. In tali casi,  infatti, sebbene l’originator/cedente mantenga spesso a proprio carico la gestione degli incassi e di eventuali estinzioni anticipate, l’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica alla clientela e la gestione di eventuali reclami, l’intermediario acquirente deve dotarsi di idonei sistemi di controllo sull’operato dell’originator, anche attraverso idonei flussi informativi e verifiche periodiche e strutturate. In questo senso, la due diligence condotta dall’acquirente non dovrebbe limitarsi all’esame del rischio di credito insito nel portafoglio oggetto di acquisizione, ma estendersi anche ai rischi legali e reputazionali connessi all’operato dell’originator.  Sul punto cfr. anche la Sez. IX degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018.  Sempre con riferimento ai modelli “originate-to-distribute”, l’Autorità richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire un’efficace gestione dei rischi di liquidità e di mercato che potrebbero derivare in capo agli intermediari cedenti: a) dall’eventuale difficoltà di cedere i propri portafogli a parti terze, ad esempio in caso di contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al valore corrente di mercato.

[10] In tal senso, la Comunicazione richiama anzitutto la Sez. VII degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, ma appaiono rilevanti anche le previsioni in tema di “Procedure di governo e controllo sui prodotti” contenute nella Sezione XI, par. 1-bis del provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (c.d. “product oversight and governance”).

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