Con la pronuncia n. 1020 del 27 giugno 2011, il Tribunale di Ferrara ha affermato il principio secondo cui le polizze index linked, avendo solo formalmente natura assicurativa e costituendo nella sostanza uno strumento finanziario, devono ritenersi soggette all’applicazione del TUF (d.l.vo n, 58 del 1998) e del correlato regolamento CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998, anche laddove stipulate anteriormente alla loro espressa inclusione nell’ambito oggettivo di detta disciplina.
Solo a seguito dell’emanazione del d.l.vo 29 dicembre 2006, n. 303, entrato in vigore dopo la stipulazione del contratto per cui è causa, il legislatore, con l’aggiunta all’art. 1, co. 1, del d.l.vo n. 58 del 1998 della lettera w bis), ha contemplato espressamente i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" nell’ambito della disciplina dell’intermediazione mobiliare.
Tuttavia, laddove la causa della polizza risulta estranea a quella del contratto di assicurazione, deve ritenersi irrilevante, ai fini del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che ilnomen iuris attribuito dalle parti (o meglio dalla compagnia assicuratrice) sia quello di assicurazione, dovendosi viceversa ricondurre detto contratto, anche prima della modifica del TUF, fra "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria" di cui alla lettera u) dell’art. 1, co. 1.
Diversamente, ricorda il Tribunale richiamando precedenti orientamenti di merito, si privilegerebbe in modo irragionevole la forma (polizza assicurativa) a scapito della sostanza, creando, quanto meno per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l.vo 303 del 2006, "una ingiustificata disparità di trattamento tra i sottoscrittori di obbligazioni o altri titoli e i sottoscrittori di polizze index linked", i quali "rimarrebbero privi della tutela apprestata dalla normativa speciale in materia di intermediazione mobiliare nonostante l’acquisto di prodotti finanziari aventi le stesse caratteristiche di quelli acquistati dai primi e l’assunzione degli stessi rischi legati agli andamenti altalenanti del mercato borsistico".