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L’art. 195 TUF esprime un principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari.
Il medesimo principio va esteso anche alle regole procedimentali ed ai termini previsti dall’art. 195 TUF, con la conseguenza che per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione ex art. 163 TUF sussistono i presupposti per applicare in via analogica non solo la competenza della Corte d’Appello , ma pure le regole procedimentali previste dal citato art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9997 – pubblicata il 20 aprile 2017 – si occupa delle regole procedurali previste per i procedimenti sanzionatori emessi dalla Consob nei confronti delle società di revisione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Consob, ha affermato che l’estensione dell’articolo 195 TUF ai procedimenti sanzionatori relativi ai revisori legali dei conti (cfr. art. 26 comma 5, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) va intesa in senso sostanziale e procedurale.
Nella sostanza, l’art. 195 TUF (che stabilisce in 180 giorni il termine per l’accertamento) va inteso come unico paradigma procedimentale, rispondendo all’esigenza di far riferimento far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari.
Pertanto, in applicazione del principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione sussistono i presupposti per applicare in via analogica non solo la competenza della Corte d’Appello, ma pure le regole procedimentali previste dal citato art. 195 TUF.