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Giurisprudenza

Le Sezioni Unite confermano la rilevanza penale dei “falsi valutativi”, superando l’attuale stallo interpretativo

1 Aprile 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Penale, Sez. Unite, Informazione Provvisoria, 31 marzo 2016, n. 7

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione – chiamate a esprimersi dalla Quinta Sezione, all’interno della quale si sono formati due contrastanti filoni interpretativi – si sono pronunciate sulle “nuove” fattispecie di false comunicazioni sociali.

La recente riforma degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile (realizzata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69) ha introdotto numerose novità riguardanti le fattispecie tipiche di false comunicazioni sociali, fra cui la mancata riproduzione nel testo di legge dell’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, riferito ai fatti materiali e alle informazioni falsificate.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, nell’ultimo anno, si sono alternate differenti (e divergenti) interpretazioni della normativa attualmente in vigore in seno alla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte. In alcuni casi è stata sostenuta la sopravvenuta irrilevanza del “falso valutativo” a seguito della recente riforma (Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774; Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916), mentre in altri è stato ribadito il perdurare della rilevanza di tale fattispecie (Relazione dell’Ufficio del Massimario per la Quinta Sezione Penale, 15 ottobre 2015; Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890).

Con Informazione Provvisoria n. 7 dello scorso 31 marzo, le Sezioni Unite hanno reso nota la propria interpretazione delle norme citate, secondo cui: “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘valutazione’, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

Occorrerà in ogni modo analizzare le motivazioni della pronuncia in esame, una volta pubblicate, al fine di comprendere le ragioni di tale soluzione (sostenuta dalla dottrina sostanzialmente unanime) e i suoi effetti concreti, fra l’altro, per una corretta interpretazione del principio di diritto enunciato.


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