In caso di imprevedibile mutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte della Cassazione (c.d. overruling) che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.
Il mezzo per ovviare all’errore oggettivamente scusabile della parte che si sia conformata alla consolidata interpretazione delle norme regolatrici del processo, travolta dal successivo revirement giurisprudenziale dello stesso giudice di legittimità, è la rimessione in termini, non ostando il difetto dell’istanza di parte atteso che la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione.
Tale istituto del prospective overruling è astrattamente applicabile in relazione all’art. 829, comma 3, c.p.c. – in tema di impugnazione del lodo arbitrale – in considerazione della natura non solo sostanziale ma anche processuale della disposizione.
Tuttavia il principio non è applicabile in relazione all’orientamento espresso da ultimo dalle Sezioni Unite con le sentenze del 9 maggio 2016, n. 9341, 9284 e 9285, le quali hanno affermato che, se la convenzione arbitrale è anteriore all’entrata in vigore della riforma dell’arbitrato di cui al d.lgs n. 40 del 2006, l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole del merito è ammessa, anche se non prevista dalla convenzione arbitrale; pertanto non è rimessa in termini la parte che, confidando sull’apparente preclusione derivante dal tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 829 c.p.c. (e della norma transitoria contenuta nell’art. 27 del d.lgs n. 40 del 2006) non abbia impugnato il lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Infatti, l’interpretazione culminata con le sentenze delle Sezioni Unite del 2016 è stata ampliativa di facoltà e poteri processuali, non esistendo un precedente orientamento consolidato della Cassazione che interpretasse l’art. 829 c.p.c., nuovo testo, nel senso di precludere l’impugnazione del lodo per violazione di regole relative al merito della controversia anche in relazione a convenzioni arbitrali anteriori alla riforma dell’arbitrato (che non escludessero tale facoltà).
Alla nozione di causa imputabile è estraneo (…) l’errore derivante dalla scelta processuale della parte, seppure determinata da una difficile interpretazione delle norme processuali nuove o di complessa definizione, risolvendosi in un errore di diritto che, di regola, non può giustificare la rimessione in termini.