La Corte di Cassazione, con la sentenza delle SS.UU. 7371/2016, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla controversa applicabilità dell’IRAP, di interesse specialmente nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività di lavoro autonomo nel campo del settore dei servizi.
In specie, la Corte ha affermato come il requisito dell’autonoma organizzazione, codificato ex art. 3, D.Lgs. 446/1997 nell’ambito dell’IRAP, sussista ex lege, in ogni caso, qualora l’attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del D.Lgs. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, in tali ipotesi l’autonoma organizzazione discenderebbe automaticamente in considerazione del fatto che la forma giuridica nella quale l’attività viene esercitata postula necessariamente la sussistenza di una strutturale autonoma organizzazione in campo IRAP.
Di seguito il principio come espressamente enunciato dalle Sezioni Unite:
Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.