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Giurisprudenza

Le Sezioni Unite sull’abusivo frazionamento del credito

20 Marzo 2025

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 marzo 2025, n. 7299 – Pres. D’Ascola, Rel. Rubino

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 (Pres. D’Ascola, Rel. Rubino), si sono espresse nuovamente sulla questione dell’abusivo frazionamento del credito da parte del creditore, con particolare riferimento alla sanzione dell’improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata.

Questi i principi di diritto espressi:

“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale

In base alle note sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 2017, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (così le Sezioni Unite, n. 4090/2017 e n. 4091/2017): la violazione del divieto comporta l’improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo.

Sul tema si era già espressa la Cassazione, per cui la distinta proponibilità di autonome domande creditorie relative a diritti distinti, ma afferenti lo stesso rapporto di durata, tra le stesse parti, è ammissibile se sia presente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Il caso di specie concerneva due ricorsi per ingiunzione separati nell’ambito di un stesso contratto di durata: il primo, non opposto, era divenuto esecutivo, mentre per il secondo, a seguito di opposizione, il Tribunale aveva dichiarato la domanda improponibile, con la conseguenza dell’impossibilità di una riproposizione unitaria.

La questione rimessa alle Sezioni Unite concerne dunque la conseguenza dell’abuso del frazionamento della domanda, ovvero se la sanzione sia l’improponibilità dell’azione e, conseguentemente, la perdita del diritto sostanziale, quando lo stesso non sia più azionabile per la formazione del giudicato sul credito residuo (come nel caso di specie).

Le Sezioni Unite precisano quindi nella sentenza pubblicata che ciò che si vuole contrastare, non è il frazionamento del credito in sé considerato, ma il suo abuso, ovvero il frazionamento ingiustificato e la proliferazione di azioni per l’accertamento del credito o di crediti analoghi. pertanto, la perdita dell’azione non appare conforme al principio del giusto processo perché si traduce in una sanzione, obiettivamente sproporzionata, della privazione del diritto, oltre ad essere un potenziale arricchimento ingiustificato in favore del debitore.

In sintesi, questi i chiarimenti ulteriormente esplicitati dalle Sezioni Unite:

  • a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, la questione è sollevabile dalle parti o anche d’ufficio dal giudice: qualora la rilevi d’ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all’attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 C.p.c., anche allo scopo di consentire l’eventuale modifica o integrazione della domanda
  • se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 C.p.c., se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario
  • deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all’accertamento separato, laddove l’interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento: la Corte ritiene che l’aver a disposizione la prova privilegiata che consente l’accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito, solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all’eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall’ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto
  • il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l’insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda e qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l’improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza
  • qualora il Giudice accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, dovrà pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
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