Con sentenza n. 5089 del 26 febbraio 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito alla competenza giurisdizionale in materia di azione revocatoria dell’atto di scissione societaria, risolvendo il conflitto interpretativo sulla competenza tra il tribunale delle imprese e il tribunale fallimentare.
Per quanto concerne l’azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. la Corte stabilisce che, in materia di scissione societaria, l’azione diretta alla declaratoria di inopponibilità dell’atto di scissione è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Ciò in quanto, pur non introducendo una controversia tra società, soci e organi sociali, e pur non avendo l’intento di incidere direttamente sulla scissione come l’opposizione ex artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c. privandola di efficacia erga omnes, l’azione investe un atto tipico dell’organizzazione societaria che, essendo lesivo della garanzia patrimoniale del creditore e realizzandosi nelle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, dell’art. 2901 c.c., costituisce parte della causa petendi dell’azione, qualificando il relativo giudizio come connesso a un rapporto societario.
Per quanto concerne invece l’azione revocatoria fallimentare ex art. 66 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) la Corte di Cassazione ritiene sia di competenza esclusiva del tribunale fallimentare, con prevalenza su quella delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Di seguito i principi di diritto espressamente delineati dalla Cassazione:
«L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»
«L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».