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Attualità

Le Società di investimento semplice prendono forma (e si rifanno il “look”): le ultime disposizioni del Decreto crescita

2 Maggio 2019

Prof. Filippo Annunziata, Partner, Annunziata&Conso

Di cosa si parla in questo articolo

In un precedente contributo, apparso su queste pagine qualche giorno fa (cfr. contenuti correlati), avevamo segnalato l’introduzione, da parte del c.d. “Decreto crescita”, di un nuovo veicolo di investimento, volto ad agevolare la raccolta dei capitali destinati alle piccole e medie imprese e a quelle in fase di crescita: le cosiddette “Società di investimento semplice” (“SiS”). Rispetto alle regole tratteggiate nello schema di decreto (oggetto delle nostre precedenti note) il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile u.s. pone rimedio a numerose imprecisioni, armonizzando le SiS alla disciplina del mercato dei capitali nella quale, naturaliter, essesi collocano.

Il punto di maggior novità rispetto allo schema di decreto consiste nell’aver allineato la disciplina delle SiS con quella comunitaria della gestione collettiva del risparmio: un profilo, in vero, centrale per la stessa sopravvivenza, ed il possibile sviluppo, di questi nuovi veicoli. Se, infatti, lo schema di decreto ipotizzava una non realistica sottrazione delle SiS dall’intero corpo delle regole che presiedono alla gestione collettiva del risparmio (con un chiaro disallineamento rispetto alle regole comunitarie introdotte dalla Direttiva AIFMD), il nuovo art. 27 del Decreto crescita le riconduce in tale ambito, applicando alle stesse talune semplificazioni proprie dei cc.dd. gestori “sotto-soglia”. Le SiS, dunque, vengono a tutti gli effetti riconosciute come gestori collettivi del risparmio, in quanto tali soggette alla relativa disciplina, ma in forma attenuata, in quanto, per l’appunto, al di sotto delle soglie previste dalla disciplina europea.

In questo senso, l’art. 1, comma 1 del TUF viene novellato mediante l’inserzione della nuova definizione di “società di investimento semplice (SiS)”, identificata come “il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: (omissis)”.

Trattandosi, come già previsto dalla bozza di decreto, di un gestore collettivo in forma societaria, e, in particolare, di un OICR di tipo chiuso, la forma a tal fine prevista è quella della SICAF, peraltro riservata a investitori professionali. Il nuovo art. 27 non fa più riferimento alla misteriosa categoria dei “business angels” che pur figurava nella bozza di decreto, pur in mancanza di una precisa definizione della stessa. Tale circostanza, oltre a meglio chiarire la platea degli investitori ai quali la SiS si rivolge, risolve in nuce il problema dell’eventuale applicazione a questi nuovi veicoli della disciplina del prospetto informativo: trattandosi, infatti, di OICR rivolti ai soli investitori professionali, la disciplina del prospetto risulta non applicabile alle SiS, sebbene esse debbano rispettare le disposizioni in materia di commercializzazione di OICR dettate dalla Consob (v. infra).

Meglio definite risultano anche le caratteristiche della SiS, declinate direttamente nella norma definitoria (con una parziale sovrapposizione tra definizioni disciplina, che non giova comunque alla chiarezza). In primo luogo, il limite di 25 milioni di euro è ora espressamente riferito al patrimonio netto della società, così risolvendo i dubbi interpretativi sollevati dall’originaria formulazione del decreto che si riferiva unicamente ad azioni e strumenti finanziari. In secondo luogo, l’oggetto dell’investimento è limitato alle “PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’art. 2, par. 1, lett. f), primo alinea del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’art. 35-bis, comma 1, lett. f)” del TUF. Le imprese target della SiS sono, dunque, in ogni caso PMI, secondo la definizione che ne fornisce il Regolamento UE sul prospetto informativo, e segnatamente: (i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure (ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE.

La circostanza per la quale le imprese target della SiS si trovino in una fase di “sperimentazione, costituzione o avvio” dell’attività connota, per tale via, l’oggetto dell’investimento sul piano della “qualità” dello stesso, e non già della sua “natura”: non si tratta, insomma, di una categoria di imprese diverse dalle PMI, come invece poteva dubitarsi in base al testo originario, ma di imprese target che presentino determinate caratteristiche. Il criterio viene, così, a rappresentare un normale indicatore della politica di investimento di un OICR analogamente, ad esempio, a quello geografico, merceologico, ecc.

Viene anche chiarito che la SiS non può ricorrere alla leva finanziaria: si risolve per tale via in radice il dubbio – sollevato dallo schema di decreto – circa la possibilità per la stessa di ricevere finanziamenti, e del loro eventuale computo nel limite dei 25 milioni di euro di raccolta massima.

Si prevede, infine, che la SiS debba disporre – in deroga all’art. 35-bis, comma 1, lett. c) TUF – di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dalla disciplina societaria (art. 2327 c.c.), con un chiaro intento agevolativo per queste nuove iniziative.

Come già detto, trattandosi di un gestore c.d. “sotto-soglia”, le SiS formano oggetto di un regime semplificato: in particolare, il novellato art. 1, c. 1, lett. i-quater TUF) prevede la disapplicazione, nei confronti delle SiS, dell’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del TUF. In pratica, non trovano applicazione alle SiS gran parte e disposizioni di rango secondario emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia di gestione collettiva: a tacer d’altro, quelle che individuano i requisiti patrimoniali; criteri e divieti di investimento del patrimonio; norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; prospetti contabili; metodi di calcolo del valore delle azioni dell’OICR; governo societario; politiche di remunerazione; organizzazione interna; trasparenza e correttezza dei comportanti, ecc. In sostanza, le SiS sono un OICR particolarmente “light” sul piano dei requisiti, e anche del regime loro applicabile.

A parziale correzione di quanto precede, si prevede, tuttavia, che le SiS debbano dotarsi di un “sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili”: un elemento, questo, che spetterà alla Banca d’Italia, e alla Consob, valutare all’atto del rilascio dell’autorizzazione, e sul quale le Autorità saranno chiamate a vigilare anche nel continuo.

Inoltre, le SiS:

– devono stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta (in conformità, peraltro, alla disciplina UE);

– applicano le disposizioni in materia di commercializzazione di OICR dettate dalla Consob (di cui, allo stato, non si conoscono i contorni, ma che è auspicabile vengano allineate all’impianto della nuova disciplina).

Restano, inoltre, applicabili all’attività di distribuzione delle azioni delle SiS le disposizioni recate dalla disciplina di recepimento di MiFID II.

Un ulteriore alleggerimento rispetto alle regole generali è poi previsto in merito ai requisiti dei partecipanti al capitale che, in deroga all’art. 35-bis, comma 1, lett. e) TUF, devono rispettare unicamente i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 14 del TUF, e non anche quelli di competenza e di correttezza.

Meglio formulata risulta, infine, anche la disposizione volta ad evitare il ricorso seriale alle SiS, già abbozzata dallo schema di decreto. Si prevede, infatti, che “i soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000”. In sostanza, sparisce il riferimento ad un arco temporale di 12 mesi (originariamente individuato come limite per la costituzione di una nuova SiS da parte di chi già avesse fatto ricorso al veicolo), e prevale il criterio quantitativo, dovendosi allora cumulare il patrimonio raccolto attraverso più SiS, sino al raggiungimento del massimo. Non essendovi più un arco temporale di riferimento, permane il problema di stabilire se il limite debba intendersi riferito unicamente alle SiS in essere, oppure se si debba tener conto anche di quelle che, nel frattempo, siano cessate, e siano state liquidate, eventualmente anche in epoche remote. Salvi eventuali chiarimenti, pare preferibile ritenere che il limite complessivo vada computato con riguardo unicamente alle SiS in essere, con esclusione di quelle cessate, e cancellate dal registro delle imprese.

Fermo quanto precede, preme osservare che – in base alle disposizioni del Decreto crescita – le SiS restano assoggettate alle altre regole previste dal TUF, in quanto non disapplicate dal Decreto crescita stesso. In particolare, e a differenza di quanto prevedeva la bozza del decreto, le SiS restano assoggettate all’obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Banca d’Italia, sentita la Consob, secondo quanto previsto, in generale per tutte le SICAF, dall’art. 35-bis del TUF (non disapplicato dall’art. 27 del Decreto crescita, ma soltanto integrato secondo quanto già osservato), e alla(e) relativa(e) vigilanza(e). Il sistema italiano, per tale via, mantiene ferma la propria impostazione in base alla quale anche ai cc.dd. gestori sottosoglia si applica la procedura di autorizzazione ordinaria alla costituzione (o allo svolgimento dell’attività), e non già una più snella forma di registrazione del veicolo, come consentirebbe la disciplina europea, e come effettivamente attuato in numerosi altri ordinamenti europei.

In definitiva, la SiS assume oggi – sulla base del testo del Decreto crescita approvato il 24 aprile u.s. – caratteri più chiari, e maggiormente in linea con il sistema. La notevolissima semplificazione prevista sul piano dei requisiti applicabili agli OICR, e dei conseguenti oneri, le rende un veicolo attraente, e snello per la realizzazione di iniziative nel settore del private equity e del venture capital rivolto alle PMI. Una “mini-SICAF”, insomma, ben calibrata sulle esigenze delle piccole e medie imprese, senza però trascurare l’esigenza di tutelare gli investitori.

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