Con Risposta n. 427 del 25 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il corretto trattamento tributario da applicare all’assegnazione di proprie azioni da parte di una S.p.a., sulla base di un piano di stock option, in favore di suoi dirigenti “chiave” e, in particolare, sull’inquadramento degli eventuali profitti tra i redditi di lavoro dipendente o tra i redditi di natura finanziaria.
Come meglio precisato nella Risposta allegata, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato come l’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal titolo “Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori”), delinei le ipotesi in cui, nel rispetto di determinate condizioni, i proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati si considerino in ogni caso “redditi di capitale “ o “redditi diversi”, con una qualificazione fiscale operante ope legis.
In particolare, come chiarito nella Circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, tale presunzione legale di qualificazione del reddito, opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, e non riguarda il reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, ricompreso – in base ai principi generali desumibili dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – tra i redditi di lavoro dipendente.
Il comma 1 dell’articolo 51 del Tuir, disciplinante le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, infatti, sancisce il principio dell’onnicomprensività, secondo cui tutte “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“ costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore.
Pertanto, sottolinea l’Agenzia, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.