Va qualificato in termini di donazione indiretta, e non di atto avente ad oggetto un bene caduto in successione ereditaria, il trust istituito dal disponente con atto inter vivos con conferimento della proprietà dei beni per finalità che attengono alla trasmissione ai figli, con effetti post mortem, del proprio patrimonio.
In tale ipotesi, infatti, l’arricchimento dei beneficiari viene realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, che prevede la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee), il titolare del quale – titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust – è stato investito del compito di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall’atto istitutivo.
Deve quindi escludersi che il consenso espresso dai beneficiarie all’apporzionamento tra gli stesse, ad opera del trustee, dei beni conferiti in vita dal disponente nel trust, integri un atto avente ad oggetto un bene caduto in successione ereditaria.
Quel che il disponente ha pienamente trasferito in vita, infatti, non concorre a formare l’asse ereditario, posto che tali beni non sono caduti in successione perché essi si trovavano, al tempo dell’apertura della stessa, già fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprietà in via definitiva e per atto inter vivos al trustee.