Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.