La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625/2025 si pronuncia sulla responsabilità dei soci di società di capitali per debiti tributari della stessa società estinta.
Il regime generale di tale responsabilità dei soci viene disciplinato dall’art. 2495 c.c., il quale prevede che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Con specifico riferimento all’ambito dei debiti tributari della società estinta, l’art 36 dpr 602/73 dispone che “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile
In primo luogo le Sezioni Unite ribadiscono come la riscossione delle somme non configura solo il limiti della responsabilità personale dei soci, ma la condizione attinente all’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria nel caso di debiti tributari di società estinta.
In quanto tale, tale presupposto, laddove contestato, deve essere provato dall’Amministrazione finanziaria creditrice.
Ulteriormente, la Cassazione ritiene che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non sia subordinato alla sussistenza di sole somme riscosse dal socio in base al bilancio di liquidazione, potendo radicarsi anche in ulteriori evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero anche il caso di escussione di garanzie.
In tal modo, la mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci non è sufficiente ad escludere l’interesse ad agire del fisco.
Così pronunciandosi, dando seguito al proprio precedente orientamento del 2013 (6070-6071-6072), le Sezioni Unite forniscono un’interpretazione estensiva del dato normativo ex art 2495 cc, il quale fa riferimento alle sole somme dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Infine, le Sezioni Unite delineano la necessità che la verifica della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione sia oggetto di specifico accertamento ad opera dell’Agenzia delle Entrate, indirizzato singolarmente agli ex soci.
Pertanto la verifica del presupposto non potrà avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche il giudizio venga poi proseguito da o nei confronti dei soci quali successori della società.