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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Le SU sulla responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno non trasferibile al non beneficiario

22 Maggio 2018

Cassazione Civile, Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477 – Pres. Petitti, Rer. Magda

Di cosa si parla in questo articolo

Ai sensi dell’art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2° comma, c.c.

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