Con la sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Pres. Raimondi, Rel. Manzon) hanno espresso alcuni principi riguardanti la responsabilità fiscale del notaio nell’ambito dell’imposta di registro.
In particolare, secondo le Sezioni Unite, in relazione all’imposta di registro, se in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengono menzionate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, stipulati dalle stesse parti ma non ancora registrati, e la configurazione giuridica di tali atti non richiede valutazioni interpretative complesse o accertamenti di fatto esterni al testo, a condizione che tali atti verbali non siano soggetti a registrazione entro un termine specifico e i loro effetti non siano già terminati o cessino con l’atto che li menziona, l’imposta dovuta in base all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 deve essere considerata come imposta principale. Per richiedere la rettifica dell’autoliquidazione, l’ente impositore è legittimato ad emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli articoli 42, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 e 3 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 463/1997.
In tal caso, secondo quanto stabilito dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, il notaio che ha redatto l’atto, anche se in modo dipendente, è responsabile del pagamento dell’imposta insieme alle parti coinvolte nell’atto stesso.