Con sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Pres. Spirito, Rel. Stalla), hanno affermato i seguenti principi di diritto in materia fallimentare con riguardo all’impugnazione dell’atto impositivo per crediti anteriori al fallimento e inerzia del curatore.
In particolare, è stata rimessa alle Sezioni la questione di massima di particolare importanza, ritenuta suscettibile di ripercussioni anche al di fuori della materia tributaria, riguardante:
- il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente in caso di inerzia del curatore, ed in particolare la rilevanza della mera inerzia del curatore, da intendersi quale omesso ricorso alla tutela giurisdizionale, ovvero se l’inerzia debba discendere da una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale
- gli effetti di tale scelta sulla natura, assoluta o relativa, dell’eccezione di difetto di legittimazione e sulle relative difese da parte del contribuente”.
Di seguito i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione.
In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato.
L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.