Vent’anni or sono, anzi, qualcosa di più, precisamente l’11 aprile 2000, l’Università di Macerata organizzò una giornata di studio intitolata “La rilevanza dei numeri nel diritto commerciale”, che diede luogo ad un volume a cura di Umberto Morera, Gustavo Olivieri e Mario Stella Richter jr, edito da Giuffré nel 2001.
Facendo leva sulla curiosità, altro non dirò, salvo suggerire di leggere quel volume.
Il titolo dell’opera era insolito ma i numeri, anche per chi come me proviene dagli studi classici, con qualche deficit di passione per la matematica, portano sempre con sé un significato profondo.
A proposito di numeri, è interessante notare che il rapporto annuale 2020 dalla UIF[1] consta di 142 pagine. Dedotti i primi due fogli + l’indice (4 pagine), nonché il glossario (6 pagine) ed il siglario (2 pagine), le pagine effettive si riducono a 130. Di queste 130, ben 27 sono dedicate, in tutto o in parte (talvolta con meri accenni rapidi ma non meno significativi)[2], al tema delle valute virtuali.
Orbene, se il deficit di passione per la matematica non mi tradisce, si tratta di più del 20% dell’intero rapporto.
Qualcosa vorrà pur significare ed è evidente che il significato va ricercato nell’importanza che la UIF annette al tema delle valute virtuali.
L’importanza è oggettiva e l’Unità ha il merito di essere intervenuta fra i primi, più volte, in argomento[3].
Dal rapporto annuale si ricava che nel 2020 vi è stato, rispetto all’anno precedente, un significativo incremento (da 20 a 168) delle SOS provenienti dagli operatori in valuta virtuale (esclusivamente exchangers). Il dato denota, a mio avviso, l’impegno degli operatori onesti a prendere le distanze dai disonesti, che probabilmente li circondano. Da notare che gli operatori onesti, in quanto conoscitori di un mondo ancora effettivamente criptico per i più, potrebbero rivelarsi preziosi alleati delle autorità nella lotta al riciclaggio.
Si apprende altresì che è stato avviato un progetto finalizzato a potenziare lo sfruttamento del patrimonio informativo raccolto dalla UIF, attraverso un graph database, che dovrebbe agevolare “…l’utilizzo di sofisticati strumenti di analisi visuale, già parzialmente impiegati nei settori …delle valute virtuali”. La notizia, sebbene mantenuta su un livello di comprensibile genericità, dà l’idea della complessità dell’attività di analisi che investe la materia.
Vengono anche forniti interessanti cenni agli indicatori di rischio nell’analisi di primo livello e di “terzo livello” utilizzati dall’Unità.
In tema di aree di rischio e tipologie, a proposito delle truffe su criptovalute realizzate per il tramite di piattaforme estere attive nel trading online (pagg. 51 e 52), UIF evidenzia due elementi caratterizzanti: lo scarso grado di alfabetizzazione finanziaria dei truffati (questo elemento fa pensare alla frase di John Kenneth Galbraith[4], parafrasata dagli scettici[5], secondo cui le valute virtuali costituiscono uno strumento per separare il denaro dai cretini) e la frequente assenza delle previste autorizzazioni/abilitazione ad operare in capo ai truffatori.
A proposito delle SOS ricevute, aventi ad oggetto operazioni riferibili a valute virtuali, l’Unità esprime una considerazione estremamente significativa: “…numerose sono le segnalazioni motivate dalla percezione di intrinseca rischiosità dello strumento più che da effettivi rischi di riciclaggio” (pag. 52).
In realtà si è fatta strada, specie negli ultimi tempi, l’idea della pericolosità intrinseca delle valute virtuali e questa idea, pur condivisibilissima in linea di principio, ha finito con l’assorbire completamente la materia: emblematica, in tal senso, è la comunicazione congiunta di Banca d’Italia e Consob del 28 aprile 2021 scorso[6] con cui le Autorità “…richiamano l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate”.
Un ordinamento giuridico che si rispetti, però, oltre a denunciare la pericolosità dei fenomeni, dovrebbe essere in grado di disciplinarli, prevenirli, controllarli e reprimerli.
Lo stesso Presidente della Consob, in occasione dell’ultimo incontro annuale con il mercato finanziario, ha sottolineato senza mezzi termini che “…i soli ammonimenti sui rischi corsi dai risparmiatori o le stesse proibizionirisultano inefficaci”[7].
Fra l’altro, sempre a proposito di numeri, è interessante notare che la relazione del Professor Savona consta di 21 pagine (19 effettive), di cui ben 10 sono dedicate all’emergenza delle innovazioni finanziarie, segnatamente ai “…nuovi strumenti virtuali, come le crypto currency”. Ciò significa che, al netto di una certa auto-denunciata idiosincrasia per la matematica, si tratta di circa metà dell’intera relazione.
Si tratta, insomma, di un ulteriore segnale del riconoscimento – da fonte autorevole – della valenza strategica della materia.
Materia che meriterebbe di essere compiutamente disciplinata e quindi, prima ancora, di essere autenticamente compresa: “…gli effetti sulla tutela del risparmio e sulla stessa distribuzione del reddito appaiono rilevanti e richiedono di essere oggetto di un’esatta comprensione per dare seguito urgente a una regolamentazione che colmi le lacune da questa palesata”[8].
La UIF condivide l’esigenza di una pronta regolamentazione, che non manca di sollecitare, specie in ambito antiriciclaggio: “…occorre intervenire con modifiche legislative ad hoc per completare l’adeguamento del D. lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni di attuazione alle raccomandazioni del GAFI. La principale criticità associata ai servizi in valuta virtuale riguarda la dimensione transfrontaliera delle cripto-attività che determina la necessità di estendere i presidi nazionali agli operatori esteri che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica per via telematica”.
È notorio che siamo semprein attesa di un decreto del MEF che dovrebbe regolare le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi in valuta virtuale, nonché di portafoglio digitale[9], dovrebbero comunicare al Ministero la propria attività sul territorio nazionale. Tale decreto dovrebbe altresì disciplinare l’iscrizione degli stessi nella sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM[10].
Fa davvero specie che uno schema di detto decreto, posto in pubblica consultazione a febbraio 2018[11] giaccia tuttora da qualche parte, senza prendere vita.
I lavori di analisi e approfondimento comunque non mancano e l’Unità offre un utile resumé (soprattutto alle pagine 120 e 121 del rapporto) delle iniziative in ambito GAFI, a cui la UIF partecipa attivamente, con un ruolo da protagonista.
Il rapporto contiene ulteriori spunti interessanti, su cui non mi soffermerò, quali, ad esempio: il rischio insito nell’attività dei cc.dd. collettori; la pericolosità dell’acquisto/vendita di criptovalute mediante ATM; l’inadeguato assetto organizzativo e dei controlli che caratterizza alcuni operatori in valute virtuali, costituiti sovente nella forma di srl con un capitale minimo; la difficoltà oggettiva, per gli intermediari vigilati, di monitorare l’operatività in valute virtuali della propria clientela; la pericolosità, specie nelle ipotesi di operazioni effettuate in Italia mediante utilizzo di servizi di pagamento offerti da intermediari stabiliti all’estero, non destinatari di obblighi AML, del trasferimento di virtual asset da e verso indirizzi IP correlati al dark web.
In estrema sintesi, dunque, la UIF, nonché, dal suo angolo di visuale, il Presidente della CONSOB, insistono sapientemente su una tematica che va fatta assolutamente “galleggiare” fra le questioni strategiche del momento attuale.
[1] Rapporto Annuale 2020 dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Roma, maggio 2021, in www.bancaditalia.it.
[2] Si tratta delle pagine 13, 14, 15, 21, 33, 36, 51, 52, 53, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 97, 100, 103, 108, 109, 120, 121, 127, 130, 131, 137 e 138.
[3] Si vedano soprattutto le comunicazioni UIF Utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015 ed il relativo aggiornamento del 28 maggio 2019 in www.bancaditalia.it;
[4] J. K. GALBRAITH, The big crasch, USA 1929.
[5] Fra molti, Beniamino Andrea PICCONE, nella sua relazione al convegno Criptovalute, Bitcoin e Norme Antiriciclaggio, organizzato dallo Studio Cappa & Partners in Milano, il 23 maggio 2018, in www.cappaepartners.it.
[6] Si veda il comunicato stampa congiunto sui rispettivi siti www.bancaditalia.it e www.consob.it.
[7] Incontro annuale con il mercato finanziario, Discorso del Presidente Prof. Paolo Savona, Roma, 14 giugno 2021, in www.consob.it.
[8] Discorso cit., pag. 8.
[9] Artt. 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis-) del D. lgs. n. 231/2007, come novellato dal D. lgs. n. 90/2017 e, successivamente, dal D. lgs. n. 125/2019.
[10] Artt. 8 del D. lgs. n. 231/2007 e 17-bis, commi 8-bis e 8-ter del D. lgs. 141/2010.
[11] In www.mef.gov.it, alla voce bozza_DM_prestatori_val_virtuale.