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Giurisprudenza

Lease back: clausola marciana quale strumento idoneo a scongiurarne l’illiceità

16 Marzo 2015

Cassazione Civile, Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1625

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 1625 del 28 gennaio 2015 la Cassazione civile affronta il tema dell’utilizzo del c.d. patto marciano – clausola contrattuale con la quale si mira ad impedire che il concedente, in caso di inadempimento, si appropri di un valore superiore all’ammontare del suo credito, pattuendosi che, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene e il creditore sia tenuto al pagamento in favore del venditore dell’importo eccedente l’entità del credito – quale strumento idoneo a scongiurare l’illiceità del lease back.

Come noto, il lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che, in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia, si risolva in un negozio atipico nullo per illiceità della causa concreta. Purtuttavia, la causa concreta del contratto di sale and lease back ben può essere piegata al fine illecito vietato dall’art. 2744 c.c..

Come evidenzia la Cassazione, la cautela marciana riesce a superare i profili di possibile illiceità del lease back, in quanto prevede, al termine del rapporto, la stima del bene oggetto di garanzia quale presupposto del consolidarsi dell’effetto traslativo iniziale, evenienza che si verificherà qualora il valore del bene sia equiparabile all’importo del credito inadempiuto (nonché del danno da inadempimento); mentre, ove tale importo sarà inferiore, verrà quantificata la differenza e sarà pagato un prezzo aggiuntivo al debitore, quale condizione del consolidamento dell’effetto traslativo.

In particolare, come precisa la Cassazione, perché la c.d. clausola marciana possa conseguire tale effetto legalizzante del contratto di lease back, occorre che essa preveda, per il caso ed al momento dell’inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (cfr. art. 1851 c.c.), un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (cfr. art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore. La pratica degli affari potrà poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché siano rispettati detti requisiti. L’essenziale è che risulti, dalla struttura del patto, che le parti abbiano in anticipo previsto che, nella sostanza dell’operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto, determinato al tempo dell’inadempimento, perché il surplus gli sarà senz’altro restituito.

Non è invece necessario che la clausola marciana subordini, altresì, alla condizione del pagamento della differenza l’acquisizione del bene da parte del creditore: invero, così come per il divieto ex art. 2744 c.c., anche la clausola marciana può essere in concreto articolata non solo nel senso di ancorare all’inadempimento il trasferimento della proprietà del bene, ma pure il consolidamento dell’effetto traslativo già realizzato, che si verificherà solo ove sia corrisposta l’eventuale differenza.

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