Con riguardo ai canoni di locazione finanziaria, l’art. 102, comma 7 del TUIR deve ritenersi norma specifica e pertanto prevalente, laddove non subordina la deducibilità dei citati costi all’entrata in funzione del bene locato, come espressamente previsto invece dalla disposizione di carattere generale di cui all’art. 102, comma 1 TUIR; è sufficiente, infatti, che il macchinario in leasing sia pronto per l’uso e ontologicamente strumentale all’impresa, per poter procedere alla deduzione della relativa quota.
Questo il principio espresso dalla sentenza qui in analisi, in conformità ad altro precedente (Cass, Sez. V n. 23713/2019).
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari con cui veniva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per l’anno 2004, nel quale, tra i vari rilievi, venivano recuperati a tassazione i canoni derivanti da contratti di leasing, ritenuti indebitamente dedotti in violazione del principio competenza.
La società, infatti, sebbene avesse acquistato i macchinari nel 2001, aveva iniziato ad utilizzarli solo nel 2004, deducendo in quest’ultimo anno i costi derivanti dai canoni dovuti nell’anno oltre a quelli relativi agli anni precedenti di non utilizzo; tale impostazione aveva trovato successiva conferma in entrambe le pronunce di merito, favorevoli al contribuente.
A differenti conclusioni è giunto invece l’adito Collegio di Legittimità che, con la pronuncia in commento, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR della Puglia in diversa composizione.
Nello specifico, gli ermellini non condividevano l’applicazione dei criteri generali degli ammortamenti di cui all’art. 102, comma 1 TUIR ai costi derivanti dal contratto di leasing, differentemente da quanto sostenuto dai giudici di prime e seconde cure, che li hanno ritenuti deducibili solo dal momento di effettiva utilizzazione dei beni iniziata nel 2004, piuttosto che dalla consegna avvenuta nel 2001.
L’erronea applicazione della norma, secondo il Collegio, discende dalla presenza, in tema di contratti di leasing, di una disposizione specifica, l’art. 102, comma 7 TUIR, che non subordinava, nella versione vigente all’epoca dei fatti di causa (e non impone tuttora), la deducibilità dei relativi costi all’entrata in funzione del bene.
A nulla rileva, come avvenuto nel caso di specie, che l’azienda non avesse ancora materialmente iniziato ad operare per fattori esterni: se il macchinario locato in leasing è disponibile e passibile di utilizzo, occorre procedere immediatamente alla deduzione della quota dal momento che l’art. 102, comma 7 TUIR nulla prevede circa la legittimazione alla deduzione dei canoni solo dal momento in cui il bene inizi a funzionare.