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Giurisprudenza

Leasing immobiliare: il locatore è soggetto passivo Imu dalla data di risoluzione del contratto

23 Settembre 2019

Vincenzo Maria De Angelis, Trainee lawyer presso Studio legale e fiscale Stufano Gigantino Cavallaro e associati

Cassazione Civile, Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13793 – Pres. De Masi, Rel. Caprioli

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini Imu ritorna automaticamente in capo al locatore (società di leasing), anche se quest’ultimo non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario.

Ciò in quanto, l’art. 9, d.lgs. n. 23 del 2011, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, individua nel locatario il soggetto passivo Imu a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. Dal dato letterale della norma, si rileva che, in concreto, è il titolo – cioè il contratto di leasing – che determina la soggettività passiva ai fini Imu del locatario, e non è rilevante la disponibilità materiale dell’immobile.

A conferma di ciò, si osserva che la soggettività passiva Imu del locatario, in presenza di un contratto di leasing, si determina anche se il bene da concedere in godimento non esiste ancora. È il caso degli immobili da costruire o in corso di costruzione, in cui, anche quando il bene non è stato ancora consegnato dal locatore, l’imposta è dovuta dal locatario. Ciò perché ai fini della individuazione del soggetto passivo Imu rileva la sola sottoscrizione del contratto.

 

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