Con ordinanza del 22 Gennaio 2015 il Tribunale di Udine ha confermato l’orientamento volto a limitare il ricorso al procedimento cautelare atipico per ottenere la restituzione di un immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria, risolto di diritto dalla concedente per mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore.
Nel contesto del precitato procedimento, la concedente si era limitata a richiedere la riconsegna degli immobili e dei beni strumentali concessi in leasing sull’assunto che i contratti si erano risolti in forza della invocata clausola risolutiva espressa, limitandosi a prospettare, per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, la necessità di rientrare nel possesso dei beni, onde attenuare il pregiudizio economico del mancato pagamento dei canoni derivante dalla prolungata detenzione sine titulo dei cespiti, oltre che dalla necessità di natura conservativa dei beni e della loro nuova collocazione sul mercato.
Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha evidenziato che il danno paventato dalla concedente appariva avere solo natura risarcitoria e che il rimedio invocato, avendo carattere residuale, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, potendo la ricorrente chiedere il sequestro giudiziario dell’immobile.
In particolare, per ciò che strettamente attiene al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che l’irreparabilità del pregiudizio nel caso di rilascio di beni immobili conseguente a risoluzione contrattuale, va ravvisata solo quando vi sia un pericolo concreto e attuale di deterioramento del bene, fondato sulla ragionevole previsione che l’utilizzatore si astenga dal compiere l’ordinaria e la straordinaria manutenzione del bene, rendendo in tal modo impossibile la futura riconsegna dello stesso nelle condizioni in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.
Quanto al difetto di strumentalità dell’invocata tutela cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le ragioni del creditore ben potevano trovare tutela anche cautelare o mediante il rimedio tipico del ricorso al sequestro giudiziario – nel caso di controversia sulla proprietà o sul possesso del bene – o al giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., eventualmente anche mediante il meccanismo previsto dall’art. 186 ter c.p.c. relativo all’emissione in corso di causa del provvedimento monitorio di consegna dell’immobile.
Si tratta peraltro di una pronuncia non isolata: si veda in senso conforme l’ordinanza del Tribunale di Bologna 2.09.2014 e quella resa dal Tribunale di Milano 14.04.2014 che conferma il limitato ricorso al procedimento cautelare atipico richiedendo al ricorrente di soddisfare l’onere della prova circa i presupposti della cautela (periculum).