Si deve affermare la nullità della clausola di doppia indicizzazione del canone di un contratto di leasing per l’indeterminatezza del suo contenuto (ovverosia: per la sua inidoneità a rendere determinabili in modo univoco gli effetti economici delle indicizzazioni), laddove questa: da un lato, preveda l’adeguamento del piano finanziario a ogni variazione dell’indice (quindi, una rideterminazione, di volta in volta, del piano di ammortamento del debito); dall’altro lato, stabilisca che il calcolo di ogni variazione sia fatto “in rapporto al capitale che residua in base all’originario piano finanziario” (il che presupporrebbe che il piano di ammortamento rimanga invariato).
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