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Giurisprudenza

Leasing: soggetto passivo della tassa automobilistica regionale è l’utilizzatore

23 Febbraio 2021

Stefano Bego, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23273 – Pres. Chindemi, Rel. Taddei

Di cosa si parla in questo articolo

L’ordinanza oggetto di analisi pone l’attenzione sul groviglio normativo in tema di soggettività passiva della tassa automobilistica regionale in presenza di contratti di leasing, groviglio determinatosi a seguito di molteplici novelle occorse all’articolo 5 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953.

Nel caso di specie, un istituto di credito ricorreva in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale competente con cui si confermavano i provvedimenti emessi dalla Regione con cui era stata riconosciuta in capo allo stesso, in qualità di concedente, la soggettività passiva della tassa automobilistica regionale in costanza di molteplici contratti di leasing.

Tra i motivi di ricorso, l’istituto di credito si doleva della violazione e falsa applicazione del menzionato articolo 5, comma 32, del d.l. 953/1982, come convertito dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, poiché la CTR avrebbe riconosciuto la soggettività passiva del tributo in capo al concedente nonostante la modifica legislativa occorsa dal principio con l’introduzione dell’art. 7, comma 2, della l. 23 luglio 2009 n. 99, a seguito della quale soggetto passivo della tassa regionale di possesso dei veicoli doveva considerarsi l’utilizzatore, con conseguente annullamento parziale dei 141 avvisi di accertamento impugnati.

Tale impostazione veniva condivisa dal Collegio di Legittimità che, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, annullando gli avvisi di accertamento.

La Corte, dopo aver ripercorso l’iter modificativo della norma originaria e citato un precedente analogo (Cass. Civ. n. 13135/2019) cui ha ritenuto opportuno dare continuità, ha colto l’occasione per riordinare la frastagliata (e in alcuni casi equivoca) serie di disposizioni succedetesi in materia.

In primo luogo, nell’ordinanza oggetto di attenzione, veniva dato conto di un primo dibattito interpretativo in dottrina e giurisprudenza a seguito della modifica del 2009; da una parte era infatti sostenuto che il disposto normativo individuasse il soggetto passivo nel proprietario del veicolo solo nei casi in cui non vi fosse un utilizzatore, dall’altra che il legislatore avesse esteso la soggettività anche a quest’ultimo, che andava ad aggiungersi a quella del proprietario.

Detto conflitto era stato inizialmente risolto dal legislatore con una disposizione di interpretazione autentica, l’art. 9-bis del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, modificato come da allegato alla Legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, con cui veniva esclusa la soggettività passiva del concedente, salvo il caso in cui questi avesse provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria, caso che determinava responsabilità solidale con l’utilizzatore.

In secondo luogo, è stata precisata la reale portata del successivo art. 10, comma 6 e comma 7, del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla Legge del 7 agosto 2016, n. 160 e la sua corretta interpretazione.

In particolare, con quest’ultimo intervento, il legislatore non solo ha abrogato la legge d’interpretazione autentica della citata legge 99/2009 in forza della quale, per il passato, soggetto passivo della tassa doveva considerarsi il solo utilizzatore, ma ha introdotto pro futuro una regola di fatto identica a quella cancellata, stabilendo l’obbligo in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale per gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo.

La legge ribadisce che la responsabilità solidale della società di leasing sia configurabile solo nella fattispecie in cui la stessa abbia provveduto, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

I giudici ermellini, come già effettuato nel precedente giurisprudenziale sopra richiamato, hanno sgombrato il campo da qualsiasi equivoco interpretativo, affermando che una lettura in senso opposto della norma introdotta nel 2016, volta a riconoscere una inversione interpretativa delle disposizioni regolanti i rapporti d’imposta intercorsi sino alla sua entrata in vigore, si porrebbe senz’altro in contrasto con lo Statuto del contribuente, e che l’evoluzione normativa sia da leggere come volontà legislativa di configurare quale soggetto passivo l’utilizzatore del veicolo, in continuità con le modifiche precedenti.

 

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