Con ordinanza del 22 gennaio 2015, il Tribunale di Bergamo ha sospeso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di automezzi, ottenuto da una Società finanziaria nei confronti di un imprenditore in relazione al presunto inadempimento di contratti di leasing.
La pronuncia è di indubbio interesse per il percorso argomentativo in merito ad una delle questioni attualmente più discusse in materia bancaria.
Infatti, dopo aver rilevato che la parte opponente aveva già lamentato in fase stragiudiziale il superamento del tasso soglia di usura in tali contratti, invocando – sulla base di perizia contabile – anche un controcredito a titolo di interessi illegittimi versati, il Giudice ha sottolineato come la Società finanziaria non avesse invece indicato il preciso ammontare dei canoni asseritamente dovuti, non consentendo così di effettuare le necessarie verifiche sui tassi.
La piena sussistenza dei gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c. per la sospensione è stata ravvisata anche sulla base del periculum in mora, definito “evidente” dallo stesso Tribunale, in quanto l’esecuzione del decreto ingiuntivo, con conseguente restituzione forzata degli automezzi oggetto di leasing, avrebbe determinato il blocco dell’operatività aziendale con rischio concreto di decozione dell’impresa.