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Giurisprudenza

Al leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore si applica l’art. 1526 del codice civile

30 Gennaio 2017

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Corte d’Appello di Torino, 29 novembre 2016, n. 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame la Corte d’appello di Torino ha avuto modo di esprimersi sulla dibattuta questione relativa alla disciplina applicabile al leasing traslativo qualora la risoluzione anticipata del contratto sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento della società utilizzatrice del bene.

Più nello specifico, si discute sull’applicabilità ai contratti di leasing traslativo della disciplina prevista dall’art. 72 quater l. fall. (“Locazione Finanziaria”), che ha introdotto una disciplina ad hoc per i contratti di leasing finanziari nel caso di fallimento dell’utilizzatore, o se invece si debba fare riferimento alla generale disciplina civilista.

Sul punto si rileva un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento[1], l’art. 72 quater l. fall. avrebbe introdotto una disciplina dello scioglimento del contratto di leasing (sia finanziario, sia traslativo) da applicarsi, in via analogica, anche all’ipotesi del contratto risolto prima del fallimento.

Secondo un diverso orientamento[2] (avvalorato anche dalla Corte), al contratto di leasing traslativo risolto prima dell’intervenuto fallimento dell’utilizzatore si applicherebbe la disciplina sulla risoluzione civilista (art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà[3]), e non, invece, quella prevista dall’art. 72 quater l. fall.

Più in particolare, le ragioni che si oppongono alla applicazione dell’art. 72 quater l. fall. al contratto di leasing traslativo risolto prima del fallimento sono, inter alia, le seguenti: (i) l’art. 72 quater l. fall. non si potrebbe applicare in via analogica poiché l’analogia presuppone una lacuna dell’ordinamento, lacuna che non sussiste nel caso di specie in quanto per la risoluzione del contratto di leasing traslativo si può fare riferimento alla disciplina civilista generale della risoluzione del contratto ex art. 1526 c.c.; (ii) in ogni caso, l’art. 72 quater l fall. disciplina lo scioglimento del contratto di leasing finanziario a seguito del fallimento dell’utilizzatore, e non invece la risoluzione del contratto prima del fallimento del medesimo; in tal senso la norma fallimentare è volta a disciplinare una fattispecie concreta diversa da quella prevista dalla disciplina civilista e di riflesso le due norme manifestano una ratio nettamente differente.

 


[1] In tal senso, v. Tribunale di Torino n. 1241 del 23 aprile 2012 e Tribunale di Pescara n. 1410 del 5 giugno 2012, disponibili sulla Banca Dati De Jure.

[2] Tribunale di Milano n. 14708 del 12 dicembre 2012 e Tribunale di Milano del 7 giugno 2012, disponibili sulla Banca Dati De Jure.

[3] Sull’applicabilità della disciplina del contratto di vendita con riserva di proprietà al contratto di leasing traslativo v. ex multis Cass. Civ. del n. 1625 del 28 gennaio 2015 e Cass. Civ. del 19732 del 27 settembre 2011, disponibili sulla Banca Dati De Jure.

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